Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2004, n. 8223
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0822 3 /04 LA CORTE SUI tto SERVITS SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. M S - Presidente R.G.N. 25544/00 15864 M Consigliere -Dott. V C Cron. 1952 Dott. U G Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. G S Ud.06/02/04 Dott. E B Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIANTIA GAETANO, CHIANTIA MRIA, elettivamente presso 1061, domiciliati in ROM VIA BONCOMPAGNI studio dell'avvocato MRIA TERESA NAPOLITANO, difesi dall'avvocato G R, giusta delega in atti; ricorrenti contro DEBILIO GIUSEPPE e per esso gli eredi: DEBILIO GIUSEPPA, DEBILIO GAETANA, DEBILIO MRIA GIUSEPPINA, DEBILIO CATENA, DEBILIO SILVANA in CANDIANO, DEBILIO GIOSUE'; 2004 intimati - 218 nonchè contro -1- PATRI ROSARIA e per essa gli eredi: CHIANTA GAETANO, CHIANTA MRIA, LA IACONA GIUSEPPA, DEBILIO MRIA CATENA, DEBILIO LOREDANA, DEBILIO GIOSUE, D'AMICO FILIPPO, PATRI SALVATORE; - intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 189/99 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, emessa il 05/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/04 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Giuseppe Debilio, quale proprietario di un fondo rustico sito in Contrada Chiappara Mezzomilione di Butera, aveva chiesto al tribunale di Caltanissetta che venisse disposto l'ampliamento di un tratto della stradella di accesso a tale terreno, si da renderla praticabile interamente con mezzi meccanici, determinando l'indennizzo dovuto agli aventi diritto ed il contributo di ciascun utente. Si costituivano soltanto G e M C e R Pzi, i quali non si opponevano e domandavano a loro volta che venisse ampliata anche una stradella vicinale che all'altra dava adito. Con sentenza in data 1.7.1993, l'adito tribunale disponeva l'allargamento di specifici tratti delle ry suddette vie, subordinandolo al pagamento di talune somme ai proprietari interessati ed addossando le spese relative a Giuseppe Dibilio, Filippo D'Amico, G e M C e R Pzi. Avverso tale decisione proponevano appello G e M C e R Pzi;si costituiva il solo Giuseppe Debilio, chiedendo la reiezione del gravame proposto ex adverso. Con sentenza in data 5.5/15.10.1999, la Corte di appello di Caltanissetta accoglieva in parte l'appello e regolava le spese, compensando quelle del grado. Osservava la Corte nissena che non era stata fornita prova adeguata della disintegrità del contraddittorio,mentre nel merito, la doglianza relativa alla ripartizione degli oneri conseguenti all'indennizzo ed alla manutenzione tra i proprietari dei fondi serviti, ragguagliata all'estensione dei fondi stessi dal primo giudice, non appariva condivisibile, in quanto il maggior beneficio perveniva al Debilio, atteso che il suo fondo diveniva passibile di sfruttamento agricolo, mentre gli altri fondi già godevano di altri accessi idonei, tuttavia non poteva escludersi un modesto concorso a carico dei proprietari degli altri fondi che avrebbero comunque potuto giovarsi dell'ampliamento de quo. Appariva perciò equo accollarc otto decimi del totalc al Debilio, un decimo " al D'Amico e un decimo agli allora appellanti;analoga proporzione poteva poi applicarsi per le spese di sistemazione, non essendo stata proposta censura alcuna contro la esenzione da tali oneri dei fondi serventi. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono G e M C, anche quali eredi aventi causa di R P, sulla base di tre motivi;all'udienza del 10.7.2003, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso ad alcuni soggetti pretermessi;provvedutosi a tanto, si perviene all'odierna udienza senza che vi sia stata attività difensiva da parte degli intimati. му Motivi della decisione Con il primo motivo ci si duole di pretesa violazione degli artt. 1951 cc. e 102 cpc., nonché di difetto di motivazione, assumendo, in ordine laa questione dell'integrità del contraddittorio, che già dalla CTU risultavano i proprietari di due particelle soggette alla servitù di passaggio non evocati in giudizio e che, comunque, erano stati indicati altri proprietari di fondi finitimi aventi diritto di passaggio per attingimento di acqua nel fondo scrvcnic del D'Amico, a mulla rilevando il titolo contrattuale sulla cui basc tanto avveniva Il motivo non è fondato, in quanto era onere dei ricorrenti, in secondo grado, ma anche in questa sede per il principio di autosufficienza del ricorso, indicare specificamente non la sola esistenza di altri presunti soggetti interessati, ma la precisa identità di ciascuno di essi, evidentemente non potendo spettare al giudice il compimento di indagini onde accertare non solo l'esistenza, ma anche le generalità, al fine di poter ordinare l'eventuale integrazione del contraddittorio. Analoga per un verso è la inconferenza del secondo profilo, atteso che la mancata identificazione in senso identificativo di tali soggetti sfocia nello stesso vizio già evidenziato;ma va poi aggiunto che i titolari di una servitù attiva di attingimento acqua non sono certo contraddittori necessari in una controversia per l'ampliamento della sede stradale che attraversano a quel limitato fine, senza necessità alcuna di maggiore spazio. Il secondo motivo (violazione degli artt. 1051 cc. e 345 cpc.) verte, a quanto è dato comprendere, sul fatto che si sarebbe richiesta prova testimoniale per provare l'avvenuta usucapione di alcuni soggetti relativamente alle particelle in ordine alle quali era stata richiesta la nullità نہ della sentenza di primo grado. La doglianza è palesemente inammissibile, a facer d'ogni altro profilo, atteso che non vengono riportati i capitoli di prova, cosa questà che per il già ricordato principio di autosufficienza del ricorso, non consente a questa Corte di verificare se il tema probatorio richiesto avesse o meno i caratteri della decisività ( v. Cass. 1.2.1995, 0° 1161). Il terzo motivo (violazione dell'art. 1069 cc., nonché vizio di motivazione) adduce che la regolamentazione delle spese sarebbe avvenuta in via pattizia in forza di una scrittura privata dell'11.3.1968, che non risulta essere stata invocata in grado di appcllo: la questionc risulta pertanto coperta da giudicato sc, come pare potersi evincere dal ricorso, la stessa fosse stata sollevata solo in primo grado e comunque sarebbe inammissibile se sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità. Il profilo afferente al lamentato vizio di motivazione investe poi una questione assolutamente discrezionale, come tale riservata al giudice del merito, atteso che la valutazione se l'allargamento di un ulteriore accesso rechi o meno un (modesto) beneficio a fondi che già dispongano di altri passaggi costituisce questione di mero fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso deve essere pertanto respinto;non v'ha luogo a provvedere sulle spese