Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/09/2018, n. 21589

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/09/2018, n. 21589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21589
Data del deposito : 4 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso 9956-2016 proposto da: BARONE ELISABETTA, DARMIANI DARIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CALABRIA

56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMATO, rappresentati e difesi dagli avvocati A S ed A S;

- ricorrenti -

contro 2 R.9 ' LA MERIDIONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'

ORSO

74, presso lo studio dell'avvocato P D M, che la rappresenta e difende;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - nonchè

contro

CUNE DI N;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4137/2015 della GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI presso la CORTE D'APPELLO di N, depositata il 23/10/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2018 dal Presidente M C;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. E B e D D, comproprietari di un appartamento deprezzatosi a seguito della realizzazione del nuovo asse viario di collegamento Napoli Est- Tangenziale di Napoli, con citazione notificata nel settembre del 2014, convennero in giudizio dinanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (di seguito GSE), istituita presso la Corte d'appello di Napoli, La Meridionale s.r.I., concessionaria dei lavori, ed il Comune di Napoli, per sentirli condannare al pagamento delle indennità di cui all'art. 46 della I. n. 2359/1865. 2. Il giudice speciale, affermata la propria giurisdizione e ritenuta passivamente legittimata all'azione la sola società concessionaria, ha accolto l'eccezione di prescrizione da questa sollevata, ed ha pertanto rigettato la domanda, rilevando che l'asservimento di fatto dell'immobile all'opera pubblica non poteva farsi coincidere né con l'inizio né con l'ultimazione dei lavori, ma andava collocato in un momento intermedio, nella specie individuato alla data del 24.6.02, in cui era stato redatto il verbale di constatazione di avvenuta ultimazione del 10 e del 2° lotto, atteso che a tale data il tratto di strada 3 z q realizzato aveva ormai assunto i suoi connotati definitivi e poteva essere percorso, nonostante la mancanza delle opere accessorie necessarie a consentirne l'apertura al traffico.

3. La sentenza, pubblicata il 23.10.015, è stata impugnata da E B e D D con ricorso per
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