Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/05/2023, n. 11643

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/05/2023, n. 11643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11643
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8284-2019 proposto da: C B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO, N . 96, presso lo studio dell'avvocato L T, rappresentato e difeso dall'avvocato S C;
-ricorrente -

contro

PROVINCIA DI PESCARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, N. 190, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentata e difes a dall'avvocato L C;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 1499/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.03.2023dal Consigliere C A;
RILEVATO CHE:

1. Il sig. C B veniva raggiunto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della A.C.A. s.p.a. , Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 2 - incaricata di gestire l’impianto di depurazione e i servizi idrici delle province di Chieti, Pescara e Teramo, da 29 ordinanze dirigenziali elevate nei suoi confronti dalla Provincia di Pescara contenenti sanzioni amministrative irrogate a séguito dell’accertamento di plurime e reiterate violazioni del testo unico ambientale perpetrate a mezzo del superamento dei parametri tabellari nell’effettuazione di scarichi (art. 133, comma 1 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ovvero per aver proceduto allo scarico di acque reflue senza autorizzazione.

1.1. Le 29 ordinanze-ingiunzione venivano opposte dal sig. C con ricorsi ex artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, innanzi al Tribunale di Pescara il quale, riunite le opposizioni in un unico ruolo, con sentenza n. 588 del 2 6.04.2012 , annullava nove di esse per carenza di legittimazione passiva dell’opponente, altre cinque per omessa o intempestiva notifica del verbale di accertamento, una di esse per errata allegazione di un verbale riguardante scarico diverso da quello richiamato nell’ingiunzione;
dopo aver escluso l’applicazione analogica dell’art. 81 cod pen., ossia l’istituto della continuazione del reato, il giudice di prime cure riduceva le sanzioni amministrative irrogate dalla Provincia. Per il resto, rigettava tutte le altre opposizioni ritenendo infondate le eccezioni di intempestività delle notifiche dei verbali di accertamento, di carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati, di carenza di responsabilità del rappresentante legale della società coinvolta negli illeciti amministrativi.

1.2. Avverso detta pronuncia interponeva gravame il sig. C B innanzi alla Corte d’Appello di l’Aquila.

2. Con sentenza n. 1499/2018, il giudice del gravame rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. A sostegno della sua decisione sosteneva la Corte che: Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 3 - -la sentenza che decide sull’opposizione a ordinanza- ingiunzione, determinandone la sanzione,è una pronuncia di condanna: pertanto, l’actio iudicati soggiace alla regola di cui all’art. 2 953 cod. civ. e, quindi, è esperibile entro dieci anni, e non entro il termine breve di cinque anni previsto dall’art. 28 l. n. 689/1981;
- l ’art. 135 codice dell’ambiente ha attribuito la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative alle Regioni, senza nulla stabilire in ordine alla delegabilità delle funzioni di autorizzazione, di controllo e di irrogazione delle relative sanzioni alle Province. Ricostruito il sistema delle fonti normative in materia ambientale tra leggi regionali e codice dell’ambiente, ne segue che si sono succedute due diverse leggi regionali senza soluzione di continuità, l’ultima delle quali (L.R. Abruzzo 29 luglio 2010, n. 31) ha modificato (con l’art. 7) la precedente (L.R. Abruzzo n. 60/2001, art. 2) tranne che per le parti che confermano la delega della Regione alle Province per ciò che attiene ai poteri di controllo e sanzionatori nella materia di scarichi di acque reflue;
- tale delega non è incompatibile con la legislazione statale in materia, ex art. 170, comma 11, d.lgs. 3 ap rile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e poiché le funzioni sono altresì delegabili dalla Regione alla Provincia, come accaduto per la Regione Abruzzo, deve affermarsi l’esistenza di poteri di accertamento e sanzionatori in capo alla Provincia;
- premesso che l’eccezione di nullità della notifica non è stata dedotta nei ricorsi introduttivi, non si applica al caso di specie la disciplina delle notifiche invocata dall’appellante e prevista dall’art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982, introdotto con l’art. 36, comma 2 - quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248(conv. in l. 28 febbraio 2008, Ric. 2019 n. 08284 sez. S2 -ud. 07-03-2023 - 4 - n. 31), in quanto essa è entrata in vigore il 1 marzo 2008, dunque successivamente alle notifiche dei verbali avvenute nel 2007;
- correttamente le contestazioni degli illeciti amministrativi sono state mosse al sig. C, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.C.A. s.p.a. , individuato ex art. 139, comma 2, cod. proc. civ. quale soggetto trasgressore in ragione della carica e dei correlativi obblighi di vigilanza e controllo. Si difende con controricorso la Provincia di Pescara.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione art. 28 l.689/81 (art. 360 n. 3), cod. proc. civ.). Il ricorrente censura la pronuncia della corte territoriale per non aver ritenuto intervenuta la prescrizione, ex art. 28 l . 689/81, del diritto alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione. Al riguardo rileva, innanzitutto, che, per giurisprudenza di legittimità, l’infruttuoso decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione operi come causa estintiva del diritto alla riscossione e finanche dell’illecito (Cass. n. 14633/01). In secondo luogo, l’esponente evidenzia che la pendenza del giudizio non avrebbe avuto valenza interruttiva dell’eccepita prescrizione,
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