Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2018, n. 23775
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la seguente SENTENZA sul ricorso 12512-2017 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2018 avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, 2016 VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;- ricorrente -contro BONA ALESSANDRO, NICOLETTI GIUSEPPE;- intimati- Nonché da: BONA ALESSANDRO, NICOLETTI GIUSEPPE, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentai e difesi dall' avvocato E B, giusta delega in atti;- controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587;- intimato - avverso la sentenza n. 111/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/03/2017 R.G.N. 636/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. R M;che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito gli avvocati ANTONIETTA CORETTI e VINCENZO STUMPO. r,g1251212017 INPS el B A ed altro udienza del 16 maggio 2018 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 13 marzo 2017, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento del gravame svolto dalle attuali parti intimate, riconosceva il diritto degli appellanti al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia Inps, delle somme a titolo di TFR e ultime tre retribuzioni, compensando le spese del giudizio. 2. La Corte del gravame a tanto perveniva argomentando dal rilievo che quand'anche nella specie si fosse effettivamente verificata, prima dell'instaurazione della procedura concorsuale, una cessione di azienda dalla s.n.c. La.Fer. Edil di Falsina Emanuele & Angelo alla New Fer. Edil s.r.I., il diritto dei lavoratori ad esigere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità dal Fondo di garanzia, per il pregresso rapporto con la società in nome collettivo, la definitiva ammissione al passivo dei crediti in questione determinava l'insorgere dell'obbligo a carico dell'INPS, contestabile solo in sede di opposizione allo stato passivo (il che non era avvenuto) a prescindere non solo dalla partecipazione dell'INPS alla procedura fallimentare ma anche dell'effettiva sussistenza del trasferimento d'azienda, e della reale cessazione del rapporto di lavoro. 3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps con tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria;gli intimati hanno resistito con controricorso e svolto ricorso incidentale, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'INPS. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con i primi due motivi del ricorso principale l'INPS lamenta la violazione degli articoli 2, commi primo, secondo, quarto, quinto, settimo ed ottavo della legge n. 297 del 1982 e degli articoli 1, primo comma e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80, con riferimento agli artt. 1203, nn. 3 e 5, 1298, primo comma, 2112 cod. civ., dal momento che, essendosi verificata la cessione del ramo di azienda prima dell'instaurazione della procedura concorsuale, il Giudice del lavoro aveva accertato il diritto degli assicurati a rg 12512/2017 R M estensore percepire dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, gestito dall'Inps, anche la quota di T.F.R. e le ultime tre mensilità maturate per lo svolgimento di attività lavorativa in favore del datore di lavoro cedente poi sottoposto alla procedura concorsuale del fallimento, per essere stati i relativi crediti dei lavoratori ammessi al passivo della procedura concorsuale, nonostante la responsabilità solidale ex lege del datore di lavoro cessionario in bonis. 5. I motivi sono ammissibili e fondati. 6. I controricorrenti denunciano l'inammissibilità del primo motivo formulato dall'Inps in relazione al disposto dell'art. 360 bis, comma 1 n. 1, cod. proc. civ., ritenendo ostativa al suo esame nel merito la presenza di una giurisprudenza della Corte di cassazione di segno opposto a quello prospettato in ricorso;il rilievo di inammissibilità sarebbe configurabile in presenza di una decisione delle Sezioni Unite, di un orientamento consolidato delle Sezioni semplici, di più pronunce convergenti delle Sezioni semplici, di una sola sentenza, se convincente, di una Sezione semplice. 7. Il rilevo è infondato giacché la funzione di filtro, secondo l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 7155 del 2017, che va ora riaffermata, non può trovare applicazione in quanto essa consiste in ciò, che «la Corte è in un certo qual senso esonerata - ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente. In questo senso l'art. 360 bis è una norma-filtro perché consente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti". Ma si tratta pur sempre di una "inammissibilità di merito", compatibile con la garanzia dell'art. 111 Cost., comma 7.». 8. Nel caso di specie, il motivo, lungi dal limitarsi alla mera riproposizione di critiche già esaminate dai precedenti di questa Corte, si misura con i due precedenti (Cass. Sez. Lav. nn. 23258 del 2015 e 24730 del 2015) che, apportando conseguenze ulteriori a precedenti arresti, hanno ispirato la sentenza impugnata e propone una lettura critica degli esiti dei medesimi rg 12512/2017 R M estensore che non risulta aver formato oggetto, ad oggi, di disamina specifica da parte di questa Corte di legittimità e di cui si darà specifico conto nel corso dei punti successivi. Da ciò l'assenza delle condizioni per giungere alla declaratoria di inammissibilità. 9. Neanche si ravvisano profili di inammissibilità per novità della questione relativa alla continuazione del rapporto con il cessionario quale condizione ostativa per il pagamento delle ultime tre mensilità, atteso che l'improponibilità, nel giudizio di cassazione, di questioni non dibattute nelle precedenti fasi opera con esclusivo riferimento alle questioni che implichino una modificazione dei termini in fatto della controversia, e non anche a quelle la cui novità concerna i soli profili di diritto. 10.E , del resto, la sentenza impugnata, pur evocando nomi diversi delle società cedente e cessionaria, ha in concreto fondato la ratio decidendi sull' «insuperabile rilievo» dell'ammissione dei crediti al passivo, «pur a voler ipotizzare che si sia effettivamente verificata, prima dell'instaurazione della procedura concorsuale, una cessione di azienda» (così la sentenza gravata). 11.Prima della risoluzione della questione esclusivamente giuridica occorre premettere, in fatto, le vicende circolatorie che hanno interessato le aziende presso le quali le attuali parti intimate hanno prestato, e per quanto emerge dagli atti ancora prestano, la propria attività di lavoro. 12.La società La.Fer. Edil di Falsina Emanuele & Angelo s.n.c., in data 28 giugno 2012, aveva ceduto l'azienda in affitto alla New Fer. Edil s.r.I.;con sentenza del 6 giugno 2013 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il fallimento dell'ex datore di lavoro, La.Fer. Edil di Falsina Emanuele & Angelo s.n.c. e i lavoratori avevano depositato istanza di insinuazione al passivo del fallimento, avente ad oggetto la quota di TFR maturato alle dipendenze della società fallita e le ultime tre mensilità della retribuzione corrispondenti ai mesi di agosto, settembre, ottobre 2012 per prestazioni asseritamente svolte per la cedente;l'istanza era stata accolta e il credito dei lavoratori era stato ammesso allo stato passivo;l'Inps negava il pagamento delle somme ammesse al passivo fallimentare sul presupposto della continuazione dei rapporti di lavoro con il cessionario, unico obbligato a corrispondere le prestazioni richieste.rg 12512/2017 R M estensore 13.A fronte di tale complessivo svolgimento dei fatti, la Corte di merito, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che, a prescindere dalla effettiva ricostruzione della vicenda circolatoria e dalla effettiva prosecuzione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., dovesse farsi applicazione dei principi espressi nelle sentenze di questa Corte di cassazione, nn. 24730 e 23258 del 2015, che, facendo leva sul consolidato orientamento secondo cui l'INPS subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo divenuto definitivo e nella misura in cui risulta in quella sede accertato, hanno affermato l'incontestabilità, da parte dell'Istituto, di tale accertamento, a torto o a ragione, avvenuto in sede fallimentare, ancorché l'Istituto sia rimasto estraneo alla procedura stessa avendo forza di cosa giudicata. 14.La ragione giustificatrice di tale contenuto della norma sarebbe, secondo l'opzione interpretativa fatta propria della Corte di merito, quella di garantire il soddisfacimento dei crediti insoddisfatti dei lavoratori senza costringerli ad ulteriori e defatiganti accertamenti in altra sede. 15.In termini essenziali, si tratta, ora, di stabilire se l'obbligo del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, valutate tutte le ricadute sul sistema, possa scaturire, incondizionatamente, dalla sola ammissione al passivo della domanda del lavoratore: anche se, ciò che si è domandato in sede fallimentare è la sola quota di t.f.r. maturata presso il precedente datore di lavoro assoggettato a fallimento, successivamente alla cessione dell'azienda, unitamente al credito per le tre ultime mensilità, ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro intercorso con il cedente. 16.La questione, ad avviso del Collegio, non può trovare risposta nei termini di cui ai precedenti indicati dalla sentenza impugnata, dei quali vanno condivise le premesse relative alla ricostruzione sistematica dell'istituto di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982. 17.In particolare, deve ricordarsi che secondo il consolidato orientamento espresso da questa Corte di legittimità, cui si intende dare continuità, il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso d'insolvenza del datore di rg 12512/2017 R M estensore lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta
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