Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2010, n. 17750

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In tema di contribuzione figurativa, l'art. 1, sesto comma della legge n. 222 del 1984, secondo il quale sono considerati utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, nel richiamare i requisiti contributivi previsti dall'art. 4, secondo comma della legge n. 222 del 1984, limita detto riconoscimento ai soli lavoratori subordinati, con esclusione degli operai dell'agricoltura. Ne consegue che il beneficio non si applica ai lavoratori autonomi, né in particolare, ai coltivatori diretti senza che possa invocarsi la previsione di cui all'art. 1, decimo comma, della stessa legge che riguarda esclusivamente l'istituto della conversione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2010, n. 17750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17750
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. D C V - rel. Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RIGNANESE MTTEO, domiciliato in ROM, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 17/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/01/2006 R.G.N. 4412/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2010 dal Consigliere Dott. V D C;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda, proposta da M R nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'assicurato al rinnovo dell'assegno di invalidità in precedenza percepito, rinnovo che era stato rifiutato dall'istituto previdenziale innanzitutto in relazione alla mancanza del requisito contributivo.
La Corte territoriale, premesso che lo stesso INPS aveva ammesso che il requisito contributivo era maturato solo nel 1999 e cioè dopo l'avvenuto raggiungimento, da parte dell'assicurato, del sessantacinquesimo anno di età, oltre il quale è precluso il riconoscimento del beneficio previdenziale oggetto della domanda, osservava che, trattandosi di lavoratore autonomo, la

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