Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2023, n. 23572
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G G nato a Roma il 27/6/1970 avverso il decreto emessa il 16 giugno 2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere D T;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G D L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. G G propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma che ha confermato la confisca della somma di denaro riferibile alla polizza Genertel life stipulata il 24 novembre 2008, intestata a G, dell'importo lordo di riscatto di euro 84.815,98. Deduce la violazione degli artt. 1 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione all'art. 10, comma 3, del citato d.lgs. nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta provenienza illecita della provvista con cui nell'anno 2007 il G ha acquistato la polizza assicurativa, in quanto, in realtà, frutto della vendita di un'autovettura BMW. Il ricorrente, infatti, anche attraverso la consulenza tecnica del dott. P, ha dimostrato sia lo svolgimento di un'attività lavorativa che la proporzione tra i redditi lecitamente percepiti ed il suo patrimonio. Tali allegazioni sono state trascurate dalla Corte che - pur in assenza di prova da parte della pubblica accusa in merito alla sproporzione del valore del bene rispetto all'attività del proposto o alla provenienza di detto bene dall'attività illecita del proposto, quale frutto o reimpiego, ha, invece, posto l'accento sia sulle risultanze, quanto all'inquadramento soggettivo, desunte da altro procedimento a carico del G, definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 108/2015, che su un quadro storico non corrispondente a quello attuale. Si segnala, tra l'altro, che le società del G avevano rottamato ben 3626 veicoli tra il 2003 e il 2010, realizzando redditi compresi tra i 51.000 euro e i 166.000 euro;che il ricorrente ha aderito negli anni 2005, 2006 e 2008 all'accertamento fiscale eseguito nei suoi confronti, nel corso del quale è stato certificato il volume di affari allo stesso riferibile. Nonostante tali risultanze, la Corte di appello, operando una confusione tra proventi leciti ed illeciti, ha ritenuto di valenza neutra (j) , tali risultanze fiscali e considerato la posizione del ricorrente alla stregua di un "evasore seriale". 2. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria in cui, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha eccepito la genericità del motivo soprattutto alla luce della sentenza emessa da questa Corte con cui sono state confermate le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e della confisca applicate al ricorrente (Sez. 6, n. 31248 del 06/07/2021);in particolare, si rileva che, quanto alla valutazione della ritenuta pericolosità sociale in relazione al periodo di accensione della polizza assicurativa oggetto di confisca, la questione è stata già rigettata dalla Corte di Cassazione, investita di identico motivo, anche con riferimento alla ritenuta incidenza dei redditi non dichiarati;non essendo stato allegato alcun fatto nuovo inerente alle valutazioni in fatto ed in diritto esistenti in tale sentenza non può che essere rilevata la genericità dei motivi dedotti, riproponenti argomenti già coperti da giudicato, nonché inerenti la ineccepibile valutazione in punto di fatto operata dalla Corte di Roma con il decreto impugnato, che doverosamente ha tenuto conto del giudicato esistente anche sotto il profilo delle doglianze reiterate in ordine alla provenienza della provvista con la quale fu accesa la polizza assicurativa oggetto di confisca.
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