Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2018, n. 57788

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2018, n. 57788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 57788
Data del deposito : 20 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: G L, nato a Rimini il 27/09/1958, avverso la sentenza del 26/09/2017 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale R A, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. M B, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como del 26 maggio 2015 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di ricettazione di un assegno h/‘ di provenienza illecita e di truffa, per avere acquistato materiale tessile per oltre cinquemila euro utilizzando come mezzo di pagamento l'assegno ricettato.

2. Ricorre per cassazione L G, a mezzo del suo difensore, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, avendo la Corte omesso di considerare l'assenza di artifici e raggiri idonei a configurare il reato di truffa, tale non potendo considerarsi la semplice consegna di un assegno per di più post-datato e l'assenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, non essendo stato provato il reato presupposto e l'elemento psicologico in capo al ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1.La Corte di Appello, sia pure sinteticamente, ha sottolineato che il ricorrente aveva ottenuto una fornitura di materiale tessile da parte della persona offesa dal reato di truffa, pagando tale fornitura per mezzo di un assegno tratto da un conto corrente di una terza persona, R A, che non era andato a buon fine. Il titolare del conto corrente dal quale era stato tratto l'assegno in possesso dell'imputato, aveva denunciato il fatto che la banca aveva spedito il carnet ad un indirizzo ove egli non aveva mai abitato ed a soggetto sconosciuto. Ne consegue, pertanto, che era stato correttamente individuato il reato di truffa commesso da ignoti, che avevano ottenuto e fatto circolare indebitamente gli assegni provenienti dal carnet del Ruggieri. Tale reato si pone come presupposto rispetto a quello di ricettazione contestato al ricorrente e serve a delineare uno degli aspetti oggettivi di tale ultima fattispecie, la provenienza da delitto del bene. La giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio, ritiene che la responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), così come verificatosi nel caso di specie.
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