Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2024, n. 28502
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Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'omessa o erronea valutazione, in provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza dei presupposti fattuali per l'accesso a un regime tributario derogatorio o di favore non è censurabile con ricorso per cassazione, non rientrando nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Sul provvedimento
Testo completo
28502.24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE EPPO Composta da Sent. n. sez. 483 Andrea Gentili - Presidente - Alessio Scarcella CC - 08/03/2024 Alberto Galanti R.G.N. 42194/2023 Enrico Mengoni Alessandro Maria Andronio -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore EPPO nei confronti di EW RE EO, nato negli Stati Uniti d'America il 07/02/1952, RT Ventures LTD, avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del Tribunale di Imperia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in subordine, il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
uditi i difensori, avv.ti Alessia Allegretti, Valeria Valentini, Alessandro Racano. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 ottobre 2023, il Tribunale di Irnperia ha rigettato l'appello cautelare proposto dal Procuratore europeo delegato avverso l'ordinanza M emessa dal Gip del medesimo Tribunale, con la quale veniva rigettata la richiesta di sequestro preventivo dell'imbarcazione pleasure yacht PREDATOR, battente bandiera delle Isole Cayman, di proprietà della società armatrice DO ES LDT, il cui comandante è RE EO EW, ritenuta responsabile, la prima, dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 25- sexiesdecies, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 231/2001, ed indagato, il secondo, per il connesso reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 292 e 295, secondo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 43 del 1973, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 1, 67 e 70, del d.P.R. n. 633 del 1972, perché, in concorso con gli ignoti proprietari dello yacht da diporto «PREDATOR», in qualità di suo comandante avendo tratto in inganno, con condotte fraudolente, le Autorità preposte all'accertamento relativo al regime doganale applicabile all'imbarcazione sottraeva al pagamento dell'IVA dovuta per l'importazione del natante medesimo una somma complessiva di almeno € 13.387.500,00 pari al 21% del prezzo di acquisto, ammontante ad almeno € 63.750.000,00. 2. Avverso l'ordinanza, il Procuratore europeo delegato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si prospetta l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame di Imperia erroneamente rigettato l'istanza di sequestro sulla base della mancanza di un'esatta individuazione dei soggetti coinvolti, nonché della mancanza di sufficienti indizi in capo a EW, quale proprietario del natante, tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, senza avere, tuttavia, effettuato un'effettiva ricostruzione dei fatti e delle circostanze emergenti dalle risultanze probatorie. In primo luogo, sostiene il Procuratore EPPO che la questione della responsabilità e del ruolo giocato da EW nel caso di specie ferma restando l'impossibilità di ricostruire l'effettiva catena proprietaria del natante non rivestirebbe alcun - rilievo ai fini della concessione del provvedimento richiesto, essendo costui espressamente indagato in concorso con gli ignoti proprietari dello yacht;
in secondo luogo, osserva il ricorrente che, stante l'addebito di responsabilità amministrativa da reato in capo alla società armatrice per i fatti di cui all'art. 25- sexiesdecies del d.lgs. n. 231 del 2001 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del bene potrebbe ritenersi comunque applicabile ai sensi dell'art. 53 del medesimo decreto.
2.2. Con una seconda censura, si lamenta l'erronea applicazione del regime doganale di ammissione temporanea e la connessa violazione dell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972. 2 Ал Dopo avere analizzato il regime doganale speciale di ammissione temporanea e le sue condizioni di accesso, nonché la normativa e la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia di evasione dell'IVA all'importazione e di contrabbando, la prospettazione accusatoria ricorda, innanzitutto, che tale regime può essere esclusivamente autorizzato per il tempo strettamente necessario per l'uso specifico dichiarato in dogana e, comunque, non oltre un determinato termine prefissato per legge che, nel caso dei mezzi di trasporto marittimi, è individuato dall'art. 217 del regolamento delegato UE n. 2446/2015 in 18 mesi. Al fine, poi, di sostenere la configurabilità del reato in questione, il Procuratore riporta alcuni stralci di una decisione di questa Corte, pronunciatasi su un caso analogo - a suo dire a quello in esame ed avente oggetto aeromobili (Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022), dalla quale emergerebbero due elementi rilevanti: anzitutto, che l'evasione dell'IVA all'importazione è un'ipotesi specifica di contrabbando doganale, con conseguente applicabilità di tutto il relativo compendio sanzionatorio e, dunque, non solo la sanzione penale ma anche la confisca obbligatoria e la conseguente responsabilità amministrativa da reato della persona giuridica;
in secondo luogo, che per stabilire se vi sia stata evasione dei diritti di confine, e quindi se si sia di fronte ad un'ipotesi di contrabbando, occorre fare riferimento alla situazione di fatto e non a quella formale o apparente, in quanto ciò che rileva è che l'imbarcazione sia stata di fatto destinata al consumo ovvero introdotta ed effettivamente utilizzata negli spazi dell'Unione Europea. Ciò premesso, rileva il ricorrente che, nel caso di specie, non sarebbe stato rispettato il termine di permanenza nel territorio dell'Unione Europea di 18 mesi previsto dalla legge, avendo il natante fatto il primo ingresso nel porto di Imperia in data 3 maggio 2010 ed avendo qui sostato, senza mai assolvere al pagamento dell'imposta sull'importazione dell'imbarcazione, fino al settembre 2021, eccezion fatta per alcuni brevi viaggi in acque francesi - e, dunque, parimenti unionali - ed altri piccoli spostamenti in Montenegro - della durata di 2-4 giorni, a cadenza di circa 12-16 mesi, per un totale di complessivi 112 giorni trascorsi all'estero su 11 anni totali di permanenza in Italia - preordinati, a parere del ricorrente, a consentire la configurazione della formale presenza dei requisiti richiesti dalla normativa in esame, al fine di beneficiare del regime della temporanea importazione all'atto di rientro in Italia. A ciò dovrebbe aggiungersi la considerazione della circostanza che il posto barca di fatto occupato dal Predator fosse stato locato per 50 anni dalla Sharise Trading LTD, senza mai essere occupato, nemmeno nei periodi di assenza della barca, da altri natanti;
ciò che, secondo il Procuratore EPPO, dimostrerebbe l'esistenza di un radicamento fisso dell'imbarcazione in l'Italia e la sua definitiva importazione all'interno dell'UE, nonché l'utilizzazione di una società schermo per evitare di dichiarare tale 3 se operazione. Vi è, inoltre, un certificato di assicurazione rilasciato allo yacht in esame, per i danni eventualmente causati a terzi, nel periodo compreso tra l'agosto 2019 e l'agosto 2020, proprio nel territorio della Repubblica italiana. Ne consegue che: a) non può essere posta in contestazione la materialità dei fatti, rappresentati dalla permanenza dell'imbarcazione nel territorio unionale e nazionale per seriali e consistenti periodi di tempo, tutti inferiori ai termini di appuramento previsti dalla normativa per l'importazione temporanea, in quanto intervallati da brevissimi periodi di fuoriuscita dalle acque dell'UE; b) i giudici cautelari hanno erroneamente asserito che la semplice constatazione del mancato superamento di tali termini impedisce la configurazione del reato di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, ritenendo fallacemente che il superamento o meno del termine sia un elemento costitutivo della fattispecie penale, e non già soltanto uno degli elementi della disciplina doganale in tema di importazione che il giudice deve valutare ai fini della natura definitiva o provvisoria dell'importazione medesima;
c) non pertinente è il richiamo all'art. 10-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di abuso del diritto o elusione fiscale, non potendosi ritenere che la ripetuta e tempestiva fuoriuscita dalle acque dell'UE in prossimità della scadenza del termine integri l'operazione priva di sostanza economica prevista dalla predetta disposizione normativa;
nel caso di specie, infatti, ci si troverebbe in presenza di un mero comportamento materiale del tutto avulso da collegamenti con atti o negozi che, in qualche misura, possano assurere le sembianze di un'operazione avente forma ma non sostanza economica, effettuata essenzialmente per realizzare vantaggi fiscali indebiti. Nessuna analisi delle circostanze fattuali emergenti dalle risultanze probatorie sarebbe stata, dunque, condotta, al fine di stabilire la sussistenza o meno di un'ipotesi di sottrazione al pagamento dell'IVA per l'importazione; né conferente potrebbe ritenersi il riferimento ai precedenti controlli negativi subiti dall'imbarcazione in esame, insuscettibili di escludere con certezza l'esistenza di una situazione di illeceità penale, fino a quel momento erroneamente non rilevata.
2.3. Con un terzo motivo di ricorso, ci si duole dell'erronea applicazione dell'art. 250, comma 2, del Codice Doganale Unionale. Più precisamente, dopo aver operato una ricognizione del corpus normativo unionale in materia doganale disciplinante il regime di importazione temporanea ed aver chiarito che la deroga prevista dalla norma speciale di cui all'art. 251, §§ 1 e 3, non sarebbe applicabile al caso in esame non essendo pervenuta, in ogni - caso, alcuna richiesta del titolare della immatricolazione voluta dalla norma per l'accesso alle deroghe la prospettazione accusatoria sostiene che, nel caso di specie, sussisterebbero una serie di indizi concreti e rilevanti in ordine all'effettiva possibilità di qualificare EW