Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2023, n. 47909

CASS
Sentenza
10 novembre 2023
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Sentenza
10 novembre 2023

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In tema di reati edilizi, la sanatoria di cui all'art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è applicabile agli interventi per i quali l'art. 23 d.P.R. citato, come modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, richiede la super-SCIA, potendo essere richiesta unicamente per quelli realizzati in assenza o in difformità della SCIA ordinaria, previsti dall'art. 22, comma 1 e 2, dello stesso d.P.R.

In tema di reati edilizi, il giudice può verificare, in via incidentale, l'illegittimità della sanatoria ex art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che la rende priva di validi effetti, in quanto contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, dovendosi escludere che il mero dato formale della sua esistenza gli precluda ogni valutazione in ordine alla sussistenza del reato.

In tema di reati edilizi, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 25 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per effetto dell'art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, l'infedele attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico del fabbricato e degli impianti, nello stesso installati, nonché della conformità dell'opera al progetto presentato e della sua agibilità è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 481 cod. pen., diversamente dalla mancanza di segnalazione certificata delle predette condizioni, che comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2023, n. 47909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47909
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

, ая 47909-23 ш аш Н REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Ack Composta da: Sent. n. sez. 1860/2023 Presidente - ALDO ACETO UP 10/11/2023 - Relatore ALESSIO SCARCELLA - R.G.N. 21975/2023 ANTONIO CORBO AN MA NI DEPORTATA IN CANCELLERIA MA CE MAGRO ha pronunciato la seguente IL - 1 DIC 2023 SENTENZA sui ricorsi proposti da: TA AN RI nato a [...] il [...] I NZ DLE RT AN nato a [...] il [...] NA Man NI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati limitatamente al capo 1 perché il reato è estinto per prescrizione nonché per il reato di cui all'art. 481, c.p. ascritto al NI nonché rigettarsi i ricorsi nel resto, con conferma delle statuizioni civili e revoca dell'ordine di uditi i difensori: a) Avv. Bordeaux Luisa, anche in sostituzione dell'Avv. Imbasciati demolizione;
Arianna, in difesa delle parti civili, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando conclusioni scritte e nota spese;
b) Avv. Viglione Fabio, nell'interesse del ricorrente IV, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; c) Avv. Ambrosini Gino, nell'interesse del ricorrente IV, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; d) Avv. ER LB, nell'interesse del ricorrente TI, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; e) Avv. Valagussa Giuliana, nell'interesse del ricorrente NI, che si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; f) Avv. Meregalli Alessandro, nell'interesse del ricorrente NI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. feer RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 gennaio 2023, la Corte d'appello di Milano, in par- ziale riforma della sentenza del 28 gennaio 2022 del tribunale di Lecco, appellata da TA AN RI, RT AN e NI IO: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti del primo per il reato di cui al capo 4) per essere estinto per prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena inflitta in mesi 10 di arresto ed euro 15.000 di ammenda;
b) dichiarava non doversi procedere nei confronti del NI in relazione al reato di cui al capo 2), per essere estinto per prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena di 9 mesi di reclusione;
c) ordi- nava la demolizione delle opere abusive se non altrimenti eseguita, mandando al Prefetto di Lecco per le eventuali determinazioni di competenza;
d) condannava gli imputati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, confermando nel resto l'appellata sentenza che aveva ritenuto tutti gli imputati colpevoli del reato di cui all'art. 44, lett. b), TU edilizia, perché, nelle rispettive qualità, il IV, di legale rappresentante della GI SR committente dei lavori, il TI, quale legale rappresentante della RT IMPRESA EDILE SR ese- cutrice dei lavori e, il NI, quale progettista e direttore dei lavori, realizzavano 9 villette in difformità totale della DIA alternativa al permesso di costruire. Il NI, inoltre, veniva condannato per il reato di cui all'art. 481, cod. pen., per aver atte- stato e certificato falsamente in relazione alle villette indicate la conformità ai pro- getti depositati, contrariamente al vero per le ragioni meglio descritte nel capo di imputazione.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, da FO VE AN RI, RT AN e NI IO, con cui vengono de- dotti complessivamente sedici motivi.

3. Ricorso TA AN RI, con cui si articolano sei motivi.

3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione ed il correlato vizio di violazione di legge in relazione al reato edilizio ed all'art. 483, cod. pen., nonché in relazione agli artt. 598 cod. proc. pen. in relazione all'art. 517, 178, cod. proc. pen., 24, comma 2 e 11, co. 2, Cost. per non aver consentito la Corte d'appello il contraddittorio con la difesa sostenendo l'illiceità penale della sanatoria senza rin- viare gli atti alla Procura nonché vizio di motivazione quanto agli effetti giuridici elle 2 della sanatoria edilizia ex art. 37 TU edilizia e alla valutazione della deposizione del c.t. RI e della sua relazione tecnica In sintesi, si duole il ricorrente in quanto la Corte d'appello si sarebbe con- frontata solo in modo apparente con la lamentata mancata valutazione dell'inter- venuta sanatoria ex art. 37 TU edilizia, che avrebbe determinato il venir meno dell'illecito penale per quello amministrativo, avendo fatto lo stesso citando in modo del tutto inconferente le deduzioni tecniche dell'arch. RI, sostenendo che le opere sarebbero state realizzate in totale difformità del piano di lottizza- zione, indicandola come ragione primaria per cui alle stesse non si sarebbe potuta applicare alcuna sanatoria, affermando che l'art. 36 TU edilizia non sarebbe appli- cabile alle opere realizzate in difformità dal piano di lottizzazione e che la sanatoria rilasciata oltre che macroscopicamente illegittima sarebbe irrilevante perché rila- sciata in palese violazione del citato art. 36, essendosi nella stessa falsamente indicata la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica vigente. Diversa- mente, sostiene la difesa, i riferimenti all'atto amministrativo si rivelerebbero del tutto errati e tali da incidere sul ragionamento della Corte, vertendosi infatti in tema di sanatoria ex art. 37 TU edilizia, e quindi di atto amministrativo sanante un illecito amministrativo. I giudici non si sarebbero quindi confrontati con le de- duzioni dell'appellante che aveva sottolineato l'efficacia spiegata sul processo pe- nale in corso della sanatoria ex art. 37, intervenuta medio tempore, chiarendo che la rilettura anche in chiave amministrativa dell'intervento urbanistico oggetto del processo e quindi il rilascio della sanatoria ex art. 37 aveva palesato illegittimità solo amministrativa delle opere realizzate. I giudici non si sarebbero confrontati con le deduzioni difensive che evidenziavano come la situazione urbanistica degli edifici realizzati fosse diversa da quella inizialmente prospettata, essendosi trat- tato di determinare correttamente l'esatta quota di imposta, al di sopra della quale considerare e calcolare il rapporto planivolumetrico attuativo delle previsioni del piano di lottizzazione, e ripetere il conteggio in modo corretto. Sostiene la difesa che, a fronte della diversa determinazione di quel valore di quota, il Comune avrebbe riconosciuto l'errore di valutazione iniziale che lo aveva portato a segna- lare l'intervento edilizio alla Procura, riconoscendo la liceità dell'intervento sotto il profilo penale, e la possibilità di una sanatoria amministrativa trattandosi di inter- vento edilizio assoggettabile a SCIA. In sostanza, l'intervento edilizio, secondo il Comune, presentava solo aspetti di illegittimità amministrativa, sanabili ex art. 37 diverso valore Tu edilizia, perché il calcolo coretto delle volumetrie, utilizzando di quota rispetto a quello inizialmente individuato e considerando ogni villetta come un edificio sé stante, disvelava la realizzazione di interventi con minime dif- formità rispetto agli standard urbanistici, proprio per questo sanabili come illeciti C риз 3 amministrativi, e riconducibili ad interventi richiedenti solo la SCIA, ricordando la difesa come l'art. 37, co. 6, TU edilizia, nelle ipotesi in cui gli interventi richiedano la SCIA, specifica che non si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 44 Tu edilizia. Tanto premesso, si sostiene in ricorso che la Corte d'appello avrebbe invece trat- tato fatti diversi da quelli devoluti, limitandosi a richiamare le dichiarazioni del primo tecnico dell'ufficio edilizio comunale, arch. Todeschini, facendone discendere da tale deposizione che si trattava di opere edilizie in totale difformità dal titolo edilizio e dal piano di lottizzazione, pertanto non sanabili, escludendo che la sana- toria ex art. 36 Tu edilizia non fosse applicabile alle opere realizzate in difformità da un piano di lottizzazione, e che la sanatoria prodotta in giudizio sarebbe stata irrilevante, in violazione dell'art. 36 citato. Diversamente, si sostiene, i giudici di appello avrebbero dovuto confutare e confrontarsi anche con le risultanze proba- torie emerse successivamente all'intervento dell'arch. Todeschini, segnatamente valutando sia l'esito del contenzioso amministrativo avviato dalla società con il ricorso al TAR finalizzato a far accertare l'illegittimità degli originari provvedimenti del Comune inibitori delle SCIA di completamento e variante del 26.07.2018, poi rinunciato in accordo con il Comune per cessazione della materia del contendere, sia con la sentenza TAR Milano n. 1761/2021 che ha dichiarato cessata la materia del contendere ed implicitamente ritenuto la legittimità della sanatoria ex art. 37 intervenuta nel corso del giudizio, sia, soprattutto, le dichiarazioni rese dal teste RI all'ud. 20.09.2020, che aveva chiarito come i locali interrati di ogni vil- letta, tecnicamente posti sotto la c.d. quota zero, non dovevano essere considerati ai fini volumetrici ed erano perciò stati erroneamente conteggiati dai calcoli iniziali del Comune che aveva ritenuto sussistente l'abuso edilizio (a tal proposito, si noti, la difesa riproduce integralmente in ricorso alle pagg. 23/63 la trascrizione della relativa deposizione del tecnico). In ultima analisi, quindi, i giudici avrebbero do- vuto considerare la sanatoria ex art. 37 citato come atto amministrativo che im- plicava l'assenza di ipotesi di reato rispetto ai manufatti oggetto del giudizio. Inol- tre, i giudici di appello non si sarebbero confrontati con le argomentazioni della difesa che

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