Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/09/2022, n. 32821

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/09/2022, n. 32821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32821
Data del deposito : 6 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da V P, nato a Pozzuoli il 14/01/1961 avverso la sentenza del 13/10/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato P V avverso la sentenza emessa in data 5 dicembre 2016 dal Tribunale di Rimini, in parziale riforma della decisione ha concesso al predetto la sospensione condizionale della pena inflitta in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi A (art. 336 cod. pen. ai danni dell'assistente scelto S S, minacciata di denuncia di furto per costringerla a restituire un autocarro, sottoposto a sequestro, ad un suo assistito) e B (art. 336 cod. pen. ai danni dell'ispettore capo E V minacciata di esposto e proposizione di una causa per 5mila euro e perdita del posto di lavoro per costringerla a restituire un autocarro, sottoposto a sequestro, ad un suo assistito).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo, inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 336 cod. pen. Insussistente è l'elemento oggettivo del reato in presenza della prospettazione di esercitare un diritto da parte del ricorrente nella sua qualità di avvocato nell'interesse del suo assistito e dopo che era stato già esercitato - da parte del pubblico ufficiale - l'atto di ufficio consistito nel rifiuto della restituzione dell'autocarro. In ogni caso, errato è la ritenuta legittimità del rifiuto con riferimento all'elemento soggettivo del reato in quanto la restituzione era atto dovuto a seguito dello spirare del termine del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'art. 207 c.d.s. e 46 legge n. 298 del 1974 sull'autocarro in questione, risultando apodittica l'affermazione dell'avvenuto esperimento dei ricorso ai sensi dell'art. 205 codice della strada da parte dello stesso avvocato che, comunque, non aveva alcun onere di smentire la circostanza.
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