Cass. pen., sez. III, sentenza 01/02/2023, n. 04200
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PU EP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 9.6.2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. Maria Floriana Salomone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 9.6.2021 la Corte di Appello di Palermo, a parziale riforma della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Agrigento, ha limitato l'affermazione di penale responsabilità di EP UL per il reato di cui all'art. 81 cod. pen. e 2 d.I.463/1983 conv. con modif. nella L. 638/1983, agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni del personale dipendente, effettuati in qualità di legale rappresentante della Dolce Sole s.r.I., relativi al periodo luglio-settembre 2013, dichiarando invece estinte per intervenuta prescrizione le omissioni antecedenti, ed ha rideterminato la pena inflittagli a due mesi di reclusione ed C 200,00 di multa.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 125 e 546