Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2022, n. 48611
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Testo completo
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento nei confronti di: LV UN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 4 luglio 2022 del Tribunale di Vibo Valentia;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gattucci;
lette le conclusioni del PG, in persona della dottoressa RA Ceroni, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato Giuseppe Bagnato del Foro di Vibo Valentia, difensore di fiducia di LV UN, che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal P.M.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Vibo Valentia ha annullato il decreto di sequestro preventivo di euro 234.560,42 adottato dal locale Gip nei confronti di UN LV in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p.
2. La contestazione è riferita alla attribuzione al LV (direttore del Dipartimento Amministrativo nonché della Struttura complessa Formazione e risorse umane della ASP di Vibo Valentia) dell'incarico temporaneo di dirigente Segretario generale e Conservatore del Registro imprese presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia per un giorno a settimana, contemporaneamente allo svolgimento dei suoi incarichi presso la ASP, in forza di apposita convenzione stipulata in data 29 maggio 2018 tra l'Azienda Sanitaria e la CCIA di Vibo Valentia.
3. Il Tribunale del riesame, previo esame della complessa disciplina che regola la materia, ha ritenuto non configurabile in relazione al LV il fumus commissi delicti di tale reato (con ciò ritenendo assorbita ogni ulteriore valutazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari).
4. Oltre agli aspetti interpretativi della normativa - che in ogni caso porterebbero ad escludere un'abnormità della condotta dei pubblici ufficiali e una palese illegittimità della loro condotta nella stipula della convenzione con la ASP - il tribunale ha escluso che, comunque, possa configurarsi a carico del LV un concorso nella eventuale commissione del delitto di abuso di ufficio. Infatti, difettano elementi dai quali poter inferire che l'indagato abbia colluso con i pubblici ufficiali che hanno definito la procedura, essendosi questi limitato a presentare alla ASP una richiesta di autorizzazione preventiva per lo svolgimento di incarichi retribuiti ai sensi dell'art. 30 comma 2 sexies d.lgs. n. 165 del 2001, richiesta, in sé non sufficiente per configurare il concorso dell'estraneo nel delitto proprio.
5. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, deducendo violazione di legge in ordine alla interpretazione della complessa disciplina normativa che - a parere di quell'ufficio requirente - vietava di poter conferire gli incarichi al LV.
5.1. Questi - si evidenzia - ha certamente contribuito alla