Cass. civ., sez. II, sentenza 30/06/2021, n. 18561
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso 8972-2016 proposto da: ei 4. GRAZIANI MARIA ROSA, DAL MASO GIOVANNA, quali eredi di DEL MASO ADRIANO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Marianna Dionigi 29, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentati e difesi dall'avvocato G M;
- ricorrenti -
contro
DALLA VECCHIA NATALINA, DAL MASO CRISTINA, elettivamente domiciliate in Roma, Piazzale Clodio, 14, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentati e difesi dall'avvocato R P;
D M S, elettivamente domiciliato in Roma, P. Le Clodio, 14, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentato e difeso dall'avvocato S V;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento n. 2338/2015 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 08/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Consigliere Dott. GPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato A G, su delega, per i controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
All'origine della presente controversia c'è il testamento di G D M, il quale ha distribuito il proprio patrimonio immobiliare fra i tre figli A, M e S;
ha lasciato l'usufrutto generale al coniuge e ha imposto a carico di A, al quale lasciava anche un locale negozio, il pagamento di una somma di denaro in favore del figlio L pari al valore del negozio, «non avendo esso avuto nessun appartamento». L Dal Maso chiamava in giudizio A, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento della somma prevista in suo favore dal testatore. A Dal Maso si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda;
in riconvenzionale chiedeva la riduzione della disposizione in favore di L, in quanto lesiva della propria quota di riserva. Integrato il contraddittorio nei confronti dei coeredi, il tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la domanda di riduzione proposta in riconvenzionale da A Dal Maso. La Corte d'appello di Venezia, adita da A Dal Maso, ha confermato la sentenza, nel contraddittorio con gli eredi di L Dal Maso, nel frattempo deceduto: Natalina Dalla Vecchia, Cristina Dal Maso, Silvana Dal Maso. Per la cassazione della sentenza, Graziani Maria Rosa e Dal Maso Giovanna, quali eredi di A Dal Maso hanno proposto ricorso, affidato a otto motivi. Ric. 2016 n. 08972 sez. 52 - ud. 08-01-2021 -2- Natalina Dalla Vecchia, Cristina Dal Maso, da un lato, Silvana Dal Maso, dall'altro, hanno resistito con distinti controricorsi. Le ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELL DECISIONE
1. I primi sei motivi del ricorso censurano la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha affermato che dal tenore del testamento non si evince affatto che «il testatore abbia inteso escludere dall'eredità il figlio L, emergendo, al contrario, la volontà di beneficiare tutti i figli, con l'unica differenza che L avrebbe dovuto ricevere una somma di denaro, anziché beni in natura [...]». A tale ricostruzione il ricorrente, riprendendo la tesi già sostenuta in appello, obietta: a) che il testamento di G D M ha comportato la preterizione del figlio L, a favore del quale il testatore aveva previsto solo un legato obbligatorio a carico di A del Maso;
b) che detto legato, in quanto imposto a carico del legittimario A del Maso, deve essere considerato nullo ai sensi dell'art. 549 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 647, comma 3, c.c., quale onere illecito perché in contrasto con l'art. 549 c.c. In particolare, con i primi due motivi, proposti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (primo motivo) e in alternativa, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (secondo motivo), si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente sulle questioni essenziali della lite: a) la qualificazione della disposizione testamentaria in favore di L;
b) la preterizione del medesimo insita in tale disposizione;
c) la nullità della stessa disposizione per violazione dell'art. 549 c.p.c. Il terzo motivo propone le medesime censure sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi e controversi (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), pur sempre identificati nella natura di legato del lascito in favore di L e nella preterizione del medesimo. Ric. 2016 n. 08972 sez. 52 - ud. 08-01-2021 -3- Con il quarto motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si sostiene che, una volta accertate la natura di legato del lascito a favore di L e la conseguente preterizione del medesimo, ne derivava la nullità della disposizione ai sensi dell'art. 549 c.p.c.;
in subordine la nullità della stessa ai sensi dell'art. 647, comma 3, c.c., trattandosi di onere illecito per violazione dell'art. 549 c.c. Con il quinto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si sostiene che la corte di merito ha qualificato a titolo universale la disposizione in favore di L, che costituiva, senza possibilità di interpretazione alternativa, un legato. Il sesto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e, in alternativa, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la palese contraddittorietà della motivazione, per avere la corte di merito, da un lato, sostenuto che L non era stato escluso dall'eredità, dall'altro, che egli aveva beneficiato solo di una somma di denaro posta a carico di uno degli eredi. Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 354 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto tardiva la produzione documentale operata in appello da A Dal Maso a supporto della domanda subordinata di riduzione del legato a favore di L. Con l'ottavo motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura la decisione là dove la corte d'appello ha determinato la legittima di A nella quota di 1/8 del patrimonio, invece della quota maggiore derivante dall'accrescimento dipendente dall'esclusione dall'eredità del coniuge e di uno dei quattro figli (L, appunto).
2. I primi sei motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Con essi si intende accreditare la tesi che la disposizione in favore di L costituisce un legato, in quanto non ha per oggetto una quota dei beni del testatore, ma una somma di denaro Ric. 2016 n. 08972 sez. 52 - ud. 08-01-2021 -4- da corrispondersi da A Dal Maso. Ciò posto, si censura la sentenza perché la corte d'appello non ha rilevato la nullità della disposizione ai sensi dell'art. 549 c.c., nullità che le ricorrenti fanno discendere dall'essere il legato a carico del legittimario A Dal Maso Si sostiene che alla medesima conclusione della nullità si dovrebbe pervenire anche se la disposizione in favore di L fosse da considerare un onere, essendo il peso illecito ai sensi dell'art. 647, comma 3, c.c., in relazione all'art. 549 c.c.
3. I motivi sono infondati. La quota di riserva è intangibile ed infatti l'art. 549 c.c. dispone.: «il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro». Secondo una parte della dottrina la sanzione del divieto è quella propria degli atti vietati, cioè la nullità (art. 1418, comma 1, c.c.), opponibile dal solo legittimario e non rilevabile d'ufficio. La dottrina chiarisce che la norma deve essere valutata in funzione inversa ai presupposti dell'azione di riduzione, cioè in funzione dei casi in cui la lesione non è prodotta da una «disposizione eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre», ma da una disposizione non autonoma (clausola) che accede all'attribuzione della legittima diminuendola ve/ in quantitate ve/ in tempore. Mentre la «lesione di legittima», nel senso in cui se ne parla con riferimento all'azione di riduzione, è sempre eventuale, a seguito e risultato di operazioni propriamente intese alla determinazione della legittima, le disposizioni con il quali il testatore intende gravare la legittima, disponendo sulla quota pesi o condizioni, si rilevano già di per sé, e non solo eventualmente, lesive. Ric. 2016 n. 08972 sez. 52 - ud. 08-01-2021 -5- Il divieto si applica tanti ai «pesi o condizioni» che incidono sull'oggetto di un'istituzione di erede o
- ricorrenti -
contro
DALLA VECCHIA NATALINA, DAL MASO CRISTINA, elettivamente domiciliate in Roma, Piazzale Clodio, 14, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentati e difesi dall'avvocato R P;
D M S, elettivamente domiciliato in Roma, P. Le Clodio, 14, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentato e difeso dall'avvocato S V;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento n. 2338/2015 della Corte d'appello di Venezia, depositata il 08/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Consigliere Dott. GPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato A G, su delega, per i controricorrenti.
FATTI DI CAUSA
All'origine della presente controversia c'è il testamento di G D M, il quale ha distribuito il proprio patrimonio immobiliare fra i tre figli A, M e S;
ha lasciato l'usufrutto generale al coniuge e ha imposto a carico di A, al quale lasciava anche un locale negozio, il pagamento di una somma di denaro in favore del figlio L pari al valore del negozio, «non avendo esso avuto nessun appartamento». L Dal Maso chiamava in giudizio A, chiedendo la condanna del medesimo al pagamento della somma prevista in suo favore dal testatore. A Dal Maso si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda;
in riconvenzionale chiedeva la riduzione della disposizione in favore di L, in quanto lesiva della propria quota di riserva. Integrato il contraddittorio nei confronti dei coeredi, il tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la domanda di riduzione proposta in riconvenzionale da A Dal Maso. La Corte d'appello di Venezia, adita da A Dal Maso, ha confermato la sentenza, nel contraddittorio con gli eredi di L Dal Maso, nel frattempo deceduto: Natalina Dalla Vecchia, Cristina Dal Maso, Silvana Dal Maso. Per la cassazione della sentenza, Graziani Maria Rosa e Dal Maso Giovanna, quali eredi di A Dal Maso hanno proposto ricorso, affidato a otto motivi. Ric. 2016 n. 08972 sez. 52 - ud. 08-01-2021 -2- Natalina Dalla Vecchia, Cristina Dal Maso, da un lato, Silvana Dal Maso, dall'altro, hanno resistito con distinti controricorsi. Le ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELL DECISIONE
1. I primi sei motivi del ricorso censurano la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha affermato che dal tenore del testamento non si evince affatto che «il testatore abbia inteso escludere dall'eredità il figlio L, emergendo, al contrario, la volontà di beneficiare tutti i figli, con l'unica differenza che L avrebbe dovuto ricevere una somma di denaro, anziché beni in natura [...]». A tale ricostruzione il ricorrente, riprendendo la tesi già sostenuta in appello, obietta: a) che il testamento di G D M ha comportato la preterizione del figlio L, a favore del quale il testatore aveva previsto solo un legato obbligatorio a carico di A del Maso;
b) che detto legato, in quanto imposto a carico del legittimario A del Maso, deve essere considerato nullo ai sensi dell'art. 549 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 647, comma 3, c.c., quale onere illecito perché in contrasto con l'art. 549 c.c. In particolare, con i primi due motivi, proposti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (primo motivo) e in alternativa, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (secondo motivo), si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente sulle questioni essenziali della lite: a) la qualificazione della disposizione testamentaria in favore di L;
b) la preterizione del medesimo insita in tale disposizione;
c) la nullità della stessa disposizione per violazione dell'art. 549 c.p.c. Il terzo motivo propone le medesime censure sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi e controversi (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), pur sempre identificati nella natura di legato del lascito in favore di L e nella preterizione del medesimo. Ric. 2016 n. 08972 sez. 52 - ud. 08-01-2021 -3- Con il quarto motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si sostiene che, una volta accertate la natura di legato del lascito a favore di L e la conseguente preterizione del medesimo, ne derivava la nullità della disposizione ai sensi dell'art. 549 c.p.c.;
in subordine la nullità della stessa ai sensi dell'art. 647, comma 3, c.c., trattandosi di onere illecito per violazione dell'art. 549 c.c. Con il quinto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si sostiene che la corte di merito ha qualificato a titolo universale la disposizione in favore di L, che costituiva, senza possibilità di interpretazione alternativa, un legato. Il sesto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e, in alternativa, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la palese contraddittorietà della motivazione, per avere la corte di merito, da un lato, sostenuto che L non era stato escluso dall'eredità, dall'altro, che egli aveva beneficiato solo di una somma di denaro posta a carico di uno degli eredi. Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 354 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto tardiva la produzione documentale operata in appello da A Dal Maso a supporto della domanda subordinata di riduzione del legato a favore di L. Con l'ottavo motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si censura la decisione là dove la corte d'appello ha determinato la legittima di A nella quota di 1/8 del patrimonio, invece della quota maggiore derivante dall'accrescimento dipendente dall'esclusione dall'eredità del coniuge e di uno dei quattro figli (L, appunto).
2. I primi sei motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Con essi si intende accreditare la tesi che la disposizione in favore di L costituisce un legato, in quanto non ha per oggetto una quota dei beni del testatore, ma una somma di denaro Ric. 2016 n. 08972 sez. 52 - ud. 08-01-2021 -4- da corrispondersi da A Dal Maso. Ciò posto, si censura la sentenza perché la corte d'appello non ha rilevato la nullità della disposizione ai sensi dell'art. 549 c.c., nullità che le ricorrenti fanno discendere dall'essere il legato a carico del legittimario A Dal Maso Si sostiene che alla medesima conclusione della nullità si dovrebbe pervenire anche se la disposizione in favore di L fosse da considerare un onere, essendo il peso illecito ai sensi dell'art. 647, comma 3, c.c., in relazione all'art. 549 c.c.
3. I motivi sono infondati. La quota di riserva è intangibile ed infatti l'art. 549 c.c. dispone.: «il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro». Secondo una parte della dottrina la sanzione del divieto è quella propria degli atti vietati, cioè la nullità (art. 1418, comma 1, c.c.), opponibile dal solo legittimario e non rilevabile d'ufficio. La dottrina chiarisce che la norma deve essere valutata in funzione inversa ai presupposti dell'azione di riduzione, cioè in funzione dei casi in cui la lesione non è prodotta da una «disposizione eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre», ma da una disposizione non autonoma (clausola) che accede all'attribuzione della legittima diminuendola ve/ in quantitate ve/ in tempore. Mentre la «lesione di legittima», nel senso in cui se ne parla con riferimento all'azione di riduzione, è sempre eventuale, a seguito e risultato di operazioni propriamente intese alla determinazione della legittima, le disposizioni con il quali il testatore intende gravare la legittima, disponendo sulla quota pesi o condizioni, si rilevano già di per sé, e non solo eventualmente, lesive. Ric. 2016 n. 08972 sez. 52 - ud. 08-01-2021 -5- Il divieto si applica tanti ai «pesi o condizioni» che incidono sull'oggetto di un'istituzione di erede o
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