Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/08/2021, n. 30799
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOSELLI GIANLUIGI nato a CASSANO D'ADDA il 25/06/1981 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A E;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa O M che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Milano del 19 novembre 2018, con cui B G era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione - con applicazione della revoca della patente di guida - in relazione al reato di cui all'art. 590 bis, in relazione all'art. 583, comma primo, n. 1, cod. pen., perché, alla guida di auto Lancia Y, a bordo della quale percorreva la SP 104 altezza km 1+200, per colpa generica e per inosservanza degli artt. 79, comma 4, 141, commi 2 e 3, C.d.S., per aver circolato con pneumatici in non perfetta efficienza e per non aver tenuto una velocità moderata in corrispondenza di una curva, investiva i pedoni G- reri A e P A che si trovavano lungo la pista pedonale adiacente al margine della strada, cagionando al primo lesioni guaribili in giorni 45 e alla se- conda lesioni guaribili in giorni 7 (in Truccazzano il 10 aprile 2016). 2. Il B, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione dell'art. 222, comma 2, C.d.S. quarto pe- riodo, C.d.S. dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costi- tuzionale n. 88 del 17 aprile 2019. Si deduce che la sentenza impugnata si pone in contrasto con le ricadute proces- suali e con gli oneri motivazionali conseguenti alla pronunzia della Corte Costituzio- nale n. 88 del 2019. La sanzione applicata della revoca della patente di guida doveva ritenersi spropor- zionata rispetto all'evento di cui al presente procedimento penale, sussunto nella fattispecie di lesioni gravi derivanti dalla circolazione stradale, senza la sussistenza di circostanze aggravanti. La norma attualmente in vigore consente di applicare la sanzione meno severa della sospensione della patente di guida anche nei casi di omicidio stradale colposo e di lesioni gravissime conseguenti a condotte non aggravate dallo stato di alterazione psicofisica (per sostanze psicotrope o guida in stato di ebbrezza). La revoca era eccessiva rispetto al disvalore della condotta e degli eventi causati dal B, così compromettendo la funzione preventiva alla quale la sanzione stessa dovrebbe assolvere.
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