Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2020, n. 00124

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2020, n. 00124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00124
Data del deposito : 8 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

editio actionis, l'atto è privo di effetti processuali ma anche sostanziali, difettando di quegli elementi che consentano di individuare il diritto fatto valere». L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l'inammissibilità del primo e del terzo, in quanto il primo è superato dal rilievo dell'efficacia quale atto interruttivo della prescrizione dell'originario atto di citazione del 2013 ed il terzo — concernente l'individuazione dell'inizio della prescrizione (cd. exordium prescriptionis) diviene parimenti inammissibile in quanto reso ultroneo Ud. 30/09/2019 PU R.G.N. 18300/2018, relatore: C. Volle dall'accertamento dell'esistenza di valido atto interruttivo della prescrizione decorrente comunque dal 17 novembre 2008. I ricorsi incidentali condizionati. Il ricorso incidentale condizionato della Lega Coop Emilia Romagna e della lega Coop Estense, già Legacoop provinciale Ferrara è articolato su tre mezzi. Il primo censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2935 e 2947 cod. civ. in combinato disposto, per avere individuato il termine di esordio della prescrizione del 2008, anziché nel 2003. Il mezzo è inammissibile in quanto censura una valutazione di fatto, logicamente ed esaustivamente motivata dai giudici del merito, che hanno fatto riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Repubblica di Ferrara del novembre 2008. Il secondo mezzo del detto ricorso incidentale condizionato censura la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 164, comma 5, cod. proc. per la ritenuta, dalla sentenza d'appello, idoneità delle memorie del 16/05/2014 e del 27/10/2014 degli attori a sanare la nullità della citazione. Il mezzo è inammissibile in relazione a quanto statuito con riferimento al secondo motivo del ricorso principale. Il terzo motivo del detto ricorso incidentale condizionato deduce vizi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione ad improcedibilità ed inammissibilità delle domande svolte in primo grado per sovrapposizione tra giudizio penale e civile e carenza di legittimazione attiva degli attori in primo grado in quanto azione attinente la lesione del credito di massa di titolarità dei commissari liquidatori. Il mezzo deduce che le pretese degli attori erano state fatte valere nel giudizio penale e comunque il Commissario della procedura concorsuale aveva esercitato l'azione di cui all'art. 2394 bis cod. civ. Ud. 30/09/2019 PU R.G.N. 18300/2018, relatore: C V Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto: richiama le risultanze di un procedimento penale, conclusosi con proscioglimento e passaggio in giudicato del relativo provvedimento, nel quale gli amministratori e comunque i vertici della Lega Nazionale erano stati prosciolti, ma non specifica se ciò avvenne in fase dibattimentale (artt.651 bis e 652 cod. proc. pen.) oppure in sede di udienza preliminare e comunque non chiarisce quale sarebbe l'efficacia preclusiva dell'accertamento penale richiamato. Il mezzo richiama l'art. 2394 bis cod. civ. non avvedendosi che la norma prevede che le azioni di responsabilità «previste dai precedenti articoli» siano attribuite al commissario liquidatore e a quello straordinario mentre quella esercitata dagli attori nel giudizio civile con la citazione del 2013 era, ed è, un'azione di risarcimento danni, ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 164 t.u.f. Il ricorso incidentale condizionato della Legacoop Regione Emilia Romagna e della Legacoop Estense è, pertanto, complessivamente inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato della Lega nazionale Cooperative e Mutue è incentrato sull'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione, che, nella prospettazione di detta parte controricorrente incidentale andrebbe fatto risalire, qualora fosse accolto il ricorso principale, al 2003. Il ricorso incidentale della Lega Nazionale delle Cooperative è inammissibile, in quanto il motivo richiede genericamente un diverso accertamento di merito idoneo collocare la decorrenza della prescrizione all'anno 2003. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al (secondo) motivo (del ricorso principale) accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. Ud. 30/09/2019 PU R.G.N. 18300/2018, relatore: C V La Corte rileva, inoltre, stante l'inammissibilità dei ricorsi incidentali condizionati della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue — Legacoop e della Legacoop Regione Emilia Romagna con la Legacoop Estense, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle dette controricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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