Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/03/2020, n. 07109

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/03/2020, n. 07109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07109
Data del deposito : 12 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 8127/2017 proposto da: Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour n. 17, presso lo Studio Legale Avvocati Petrone Angelo e G, rappresentata e difesa dall'avvocato C S, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -

contro

Fallimento Impresa Dr. Ing. G T s.p.a., in persona del curatore dott. A T, elettivamente domiciliato in Roma, via Toscana n. 10, presso lo studio dell'avvocato R A, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2019 dal cons. A A D.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Unicredit ha presentato domanda tardiva di insinuazione ex art. 101 comma 4 legge fall. nel passivo fallimentare della s.p.a. T a titolo di più scoperti di conto corrente, di fideiussione e di crediti residui da mutuo fondiario, in parte in privilegio e in parte in chirografo. Ha assunto di non avere avuto notizia della procedura, non essendo stata raggiunta dalla comunicazione del curatore di cui all'art. 92 legge fall. Il giudice delegato ha respinto la domanda, «ritenendo che l'istante non abbia provato che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. A tal fine è da osservare, fra l'altro, che la PEC ex art. 92 legge fall, è stata inviata a Unicredit Credit Management Bank s.p.a. mandataria, che nel corso della procedura di concordato preventivo aveva espressamente chiesto l'invio di tutta la corrispondenza e che la cessazione del mandato non è mai stata comunicata. Si rileva che la società aveva votato nel concordato preventivo e che a esso è conseguito il fallimento senza soluzione di continuità. Inoltre, la notizia del fallimento con la data della verifica è stata regolarmente iscritta nei dieci giorni nel Registro delle imprese. Tenuto conto infine dell'entità del credito (quasi 15 milioni di euro) e che l'istante è un istituto bancario di primaria importanza, appare inverosimile la circostanza che sia venuto a conoscenza del fallimento a distanza di oltre un anno e otto mesi dalla sentenza e che questo ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile». 2.- La s.p.a. Unicredit ha allora proposto opposizione ex art. 98 legge fall. avanti al Tribunale di Firenze. Che la ha respinta con decreto depositato in data 6 marzo 2017. 3.- In proposito, il Tribunale ha riscontrato, in primo luogo, che la comunicazione ex art. 92 legge fall. era stata inviata alla società (Unicredit Management) designata dal creditore, con apposita procura speciale notarile, quale «mandatario di tutte le operazioni di gestione e tutela del credito e presso il cui indirizzo gli organi della procedura avrebbero dovuto far recapitare le comunicazioni»;
e che la comunicazione inviata dalla detta mandataria, e relativa a una successiva cessazione del mandato con rappresentanza, non era mai pervenuta agli organi della procedura. Sulla base di questi dati, il Tribunale ha poi osservato che, «ai sensi dell'art.1396 comma 1 cod. civ., ... la revoca o la modifica della procura deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei» e ha concluso che tale «prova non era stata fornita dalla Banca in quanto il documento, che attesta la privazione dell'efficacia della procura, è rimasto per stessa ammissione della Banca un atto interno». 4.- Con distinto ordine di rilievi, il Tribunale ha altresì rilevato che l'opposizione andava in ogni caso respinta, anche in via indipendente da tali ragioni. Nel caso in cui manchi la comunicazione ex art. 92 legge fall., il curatore può comunque provare - così si è annotato - che il creditore ha avuto nel concreto notizia del fallimento del debitore. Cosa effettivamente accaduta nel caso di specie, «avendo il curatore offerto elementi, di natura presuntiva, univoci, precisi e concordanti, che dimostrano che la Banca non potesse non essere a conoscenza dell'apertura di una procedura fallimentare a carico dell'impresa T». Trattasi - ha osservato il decreto - di creditore bancario, «soggetto professionalmente attrezzato a monitorare in modo costante ed efficace la situazione economico-finanziaria dei propri clienti mediante verifiche e controlli presso il registro delle imprese»: «sarebbe bastato una semplice visura camerale per venire agevolmente a conoscenza del fallimento della T»;
«azienda», del resto, «di grosse dimensioni nel settore edilizio, nota nel mondo imprenditoriale fiorentino». Del resto, Unicredit era ben a conoscenza della difficile situazione in cui versava il debitore, avendo «preso parte attiva nella procedura di concordato preventivo, per il tramite della propria mandataria». «In tale contesto è del tutto inverosimile che la Banca, vantando un credito di elevatissimo importo ... si sia completamente disinteressata dell'esito della procedura di omologa del concordato, omettendo per oltre 20 mesi qualsivoglia verifica e accertamento». «Altrettanto implausibile è che la Unicredit Management, che fa parte dello stesso gruppo bancario della banca mandante, non abbia informato la s.p.a Unicredit, titolare dell'ingente credito, pur essendo venuto meno il potere di rappresentanza» dell'esito della procedura concordataria e della coeva emissione della sentenza di fallimento relativa al debitore in questione. 5.- Avverso questo provvedimento propone ricorso la s.p.a. Unicredit, affidandolo a quattro motivi di cassazione. Resiste, con controricorso, il fallimento. Quest'ultimo ha anche depositato memoria.
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