Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2019, n. 15599

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/2019, n. 15599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15599
Data del deposito : 11 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente confronti della sola SENTENZA impresa mandante - sul ricorso 3898-2018 proposto da: Omessa insinuazione ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS al passivo con RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona della impresa della Dott.ssa A FRANA nella qualità di fallita - Efficacia Funzionaria, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA riflessa del Lodo

LUIGI LUCIANI

42, presso lo studio dell'avvocato divenuto definitivo 2019 LORENZA ROBERTA LEONE, che la rappresenta e difende nel giudizio di 799 unitamente all'avvocato G L;
escussione del

- ricorrente -

fidejussore

contro

R.G.N. 3898/2018

CONCORDATO PREVENTIVO VEGA PARCO SCIENTIFICO

Cron. TECNOLOGICO VENEZIA in persona dell'AmministratoreRep. Unico e legale rappresentante p.t. ROBERTO FERRARA, Ud. 03/04/2019 domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA PU DELLA CORTE DI CASSAZIONE, GIUSEPPE RIZZI;

- controricorrente -

nonchè

contro

EDILCOM SRL, COMPAGNIE FRANCAISE ASSURANCE COMMERCE EXTERRIEUR SA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2886/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. S O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato LORENZA ROBERTA LEONE;
(e- Fatti di causa SIC Società Italiana Cauzioni s.p.a. e La Viscontea s.p.a. sono state condannate dal Tribunale di Venezia, con sentenza n. 840/2007, a pagare a

VEGA

Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia s.c. a r.l. in concordato • preventivo, le somme dovute per escussione delle rispettive polizze fidejussorie, rilasciate a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto lavori stipulato in data 18.10.1998 da VEGA con l'ATI costituita dalla capogruppo mandataria ICEA s.p.a. e da EDILCOM s.r.I., in conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento delle società appaltatrici, dichiarata con Lodo -reso esecutivo e divenuto definitivo per mancata impugnazione- pronunciato in data 11.7.2001, in esito alla procedura arbitrale svoltasi nei confronti della sola EDILCOM s.r.I., essendo stata dichiarata fallita nelle more la capogruppo ICEA s.p.a.. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 21.12.2016 n. 2886, accogliendo parzialmente l'appello principale proposto da SUIDARTA N.V. - società che aveva incorporato per fusione SIC Società Italiana Cauzioni s.p.a.- e l'appello incidentale, proposto da COFACE s.p.a. -già La Viscontea s.p.a.-, ha rilevato: - che in seguito alla cancellazione di SUIDARTA N.V., società di diritto olandese, dal registro delle imprese di Amsterdam, il processo, dichiarato interrotto, era stato ritualmente proseguito da Atradius Credit Insurance N.V., avendo depositato tale società l'atto di fusione in data 26.7.2010 dal quale emergeva che la incorporante succedeva a titolo universale nel patrimonio delle società incorporate e dunque anche nei rapporti pendenti - che infondata era la eccezione di violazione dei limiti soggettivi di efficacia del giudicato, ex art. 2909 c.c., in quanto l'accertamento contenuto nel Lodo non era stato ritenuto dal primo giudice vincolante con efficacia diretta nei confronti delle società assicurative, ma era stato utilizzato soltanto quale elemento di valutazione -da ponderare RG n. 3898/2018 Con t. ric. Atradius Credito y Caucion SA c/VEGA scan l + 2 SO1ivieri unitamente alle altre risultanze istruttorie- ai fini dell'accertamento nell' "an" e nel "quantum" della pretesa indennitaria fatta valere da VEGA. In conseguenza erano da ritenere inammissibili le eccezioni di nullità della procedura arbitrale -per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della capogruppo ICEA s.p.a., dichiarata fallita- formulate dalle società assicurative, non legittimate in quanto rimaste estranee a detta procedura - che inammissibile era il secondo motivo di gravame principale volto a reiterare la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto la statuizione del Tribunale, secondo cui si verteva in tema di fidejussione semplice ex art. 1944 comma 1 c.c. e dunque era in facoltà del creditore scegliere di agire -entro il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.- nei confronti del debitore principale ovvero del fidejussore coobbligato solidale, non era stata investita dal gravame e doveva quindi ritenersi coperta dal giudicato interno - che la clausola delle CGC che condizionava la esigibilità dell'indennizzo, in caso di fallimento del "Contraente", alla previa ammissione del credito al passivo della procedura fallimentare, non trovava applicazione alla fattispecie in cui il "Contraente" non si identificava nella capogruppo ICEA s.p.a., ma nella parte complessa ATI, costituita dall'associazione di entrambe le imprese, una sola delle quali dichiarata fallita - che anche la restituzione delle somme corrisposte in eccesso con il pagamento dei SSAALL rientrava nell'oggetto della garanzia fidejussoria, come emergeva dalla lettura della polizza, mentre, in difetto di qualsiasi contestazione specifica, sia in ordine ai fatti di inadempimento contestati da VEGA alle imprese appaltatrici, sia in ordine alle singole voci di danno individuate nel Lodo, correttamente il Tribunale aveva desunto elementi di valutazione dalla pronuncia arbitrale ai fini del riconoscimento del diritto vantato dal creditore VEGA. Corretta era da ritenersi anche, ai sensi dell'art. 1942 c.c., la inclusione nella obbligazione indennitaria RG n. 3898/2018 C s est. ric. Atradius Credito y Caucion SA c/VEGA scan l + 2 S Olivieri anche delle spese della procedura arbitrale, liquidate in C 204.655,96 oltre IVA. La Corte territoriale ha accolto, invece, i motivi di appello delle società assicurative che investivano il capo della decisione sulle spese del giudizio di primo grado, nel rapporto interno di regresso con Edilcom s.r.I., ponendo le spese integralmente a carico di quest'ultima;
ha accolto anche l'appello incidentale di COFACE s.p.a., condannando Edilcom s.r.I., in via di regresso, al pagamento degli interessi moratori sulle somme da rimborsare;
ha dichiarato invece inammissibili, per difetto di specificità, i motivi del gravame incidentale proposto da VEGA e volti ad ottenere un maggiore risarcimento del danno. La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata da Atradius Credit y Caucion SA de Seguros y Reseguros (già denominata Compania Espaniola de Seguros y Reseguros de Credito y Caucion SAU, incorporante per fusione transfrontaliera Atradius Credit Insurance NV a sua volta incorporante per fusione, con atto in data 26.7.2010, SUIDARTA NV già incorporante per fusione SIC Società Italiana Cauzioni s.p.a.: vedi sentenza appello, pag. 7 ed 8 -) con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, notificato in data 22.1.2018 anche ad EDILCOM s.r.l. ed a Compagnie Francaise d'Assurance sur le Commerce S.A. (già Compagnie Francaise pour le Commerce Exterieur S.A., incorporante

COFACE

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., già La Viscontea s.p.a.: vedi sentenza appello, pag. 7) le quali non hanno svolto difese. Resiste con controricorso

VEGA

Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia s.c. a r.l. in concordato preventivo. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione La eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, dedotta dalla resistente VEGA, per difetto di prova della legittimazione ad impugnare di Atradius Credit y Caucion S.A. de Seguros y Reseguros (già denominata RG n. 3898/2018 Co est. ric. Atradius Credito y Caucion SA c/VEGA scan l + 2 Stefan livieri Compania Espaniola de Seguros y Reseguros de Credito y Caucion SAU) è infondata. Nel fascicolo della parte ricorrente sono stati prodotti (All. F-H) i documenti, corredati dell'Apostille, attestanti la delibera del consiglio di amministrazione della società di diritto spagnolo della fusione transfrontaliera -con efficacia a far data dal 30.12.2016- tra la incorporante Compania Espaniola de Seguros y Reseguros de Credito y Caucion SAU e la incorporata

ATRADIUS

Credit Insurance N.V. società di diritto olandese, in conformità "al titolo 7 comma 30 della legge olandese e dell'art. 54 della legge spagnola" ed alla "sezione 2:309, sezione 311 della legge olandese e gli articoli 22 e 23 della legge spagnola" che comporta la successione a titolo universale della società incorporante nei rapporti atti e passivi della società incorporata, che viene dichiarata estinta. Inoltre risulta prodotta anche la delibera istitutiva della sede secondaria Rappresentanza generale per l'Italia della nuova società spagnola della quale è stata data informativa al pubblico mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 24.1.2017. Risulta pertanto comprovata la successione nel rapporto controverso della società di diritto spagnolo, legittimata quindi a proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello pronunciata nei confronti di

ATRADIUS

Credit Insurance N.V. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art. 132co2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360co1 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente od insanabile contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la società assicurativa è stata ritenuta priva di legittimazione a far valere la nullità della procedura arbitrale, per violazione del contraddittorio nei confronti della capogruppo ICEA s.p.a., dichiarata fallita, ai soli fini della contestazione della "efficacia riflessa" del lodo arbitrale.RG n. 3898/2018 Cons ric. Atradius Credito y Caucion SA c/VEGA scan i + 2 S Orvieri Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, affermando, da un lato, la non impugnabilità del lodo da parte della società assicurativa per "vizi processuali" e, dall'altro, riconoscendo invece la possibilità di contestazione del lodo sul piano delle "questioni di merito" decise dagli arbitri, sarebbe
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