Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 00423

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 00423
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00423
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G., dott. Piergiorgio Morosini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Livorno del 22.4.2021 (con il quale era stato accolto il reclamo del detenuto avverso la decisione disciplinare dell'esclusione per cinque giorni dalle attività in comune), annullava detto provvedimento e, per l'effetto, confermava la sanzione inflitta nei confronti di IN AL. A ragione della decisione, rilevava che: la contestazione dell'addebito era avvenuta il 28.12.2020 a cura del sovraintendente Chelli, su delega del Diretto dell'istituto, sulla scorta di una relazione di servizio del 19.12.2020;
l'adunanza del Consiglio di disciplina era stata celebrata il 5.1.2021 (otto giorni dopo la contestazione) alla presenza del IN. Osservava, quanto alla contestuale presenza del Direttore e del Comandante di reparto (fa contestazione, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale censura sarebbe esperibile solo se la modalità di contestazione prescelta (delega al Comandante di reparto) fosse inidonea a informare l'incolpato della possibilità di difendersi;
che è regola vnerale che un soggetto amministrativo possa delegare altri o essere sostituito da un funzionario sottordinato;
quanto all'omessa comunicazione per iscritto della data di convocazione davanti il Consiglio di disciplina, non ogni inosservanza delle previsioni regolamentari costituisce causa di invalidità;
l'udienza davanti al Consiglio di disciplina si era tenuta otto giorni dopo dalla contestazione e, dunque, in tempo assolutamente adeguato a consentire al IN di predisporre un'utile difesa;
non era, inoltre, escluso che l'avviso fosse stato dato oralmente, non essendo prevista alcuna particolare formalità, al riguardo;
l'omissione di

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