Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 37832
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Testo completo
, d.l. n. 137/2020la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10903/2018R.G. proposto da: BLAAS ROBERT, elettivamente domiciliatoin BOLZANO P.ZA DEL
GRANO
10, presso lo studio dell’avvocato E F che lo rappresenta e difende –ricorrente –
contro
MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis -intimato – Oggetto: Sanzioni Amministrative R.G.N. 10903/2018 Ud. 19/10/2022PU R.G. 10903/2018 - Pagina nr. 2 di 11 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TRENTO n. 265/2017 depositata il 17/10/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 ottobre 2022 dal Consigliere F R;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P , che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.
FATTI DI CAUSA
1. L’odierno ricorrente ROBERT BLAAS propo se, innanzi il Tribunale di Trento, opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente emesso dal COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in data 13 gennaio 2015, a seguito del decreto penale di condanna per la violazione di cui all’art. 186, commi 1 e 2, C.d.S., assunto dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano e divenuto esecutivo in data 5 novembre 2014. Riferì in premessa il ricorrente che: a) i n data 16 febbraio 2014 era rimasto coinvolto in un incidente stradale, a seguito del quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare della patente, essendo stato trovato in stato di ebbrezza;
b) in data 17 febbraio 2016 gli era stata notificata l’ordinanza datata 13 gennaio 2015con cui veniva disposta la revoca della patente con decorrenza dalladata di notifica dell'ordinanza. Il ricorrente lamentò in particolare: - che nel provvedimento impugnato era stata indicata come data di decorrenza della revoca quella della notifica del provvedimento medesimo, anziché quella di accertamento del reato;
R.G. 10903/2018 - Pagina nr. 3 di 11 - che il provvedimento medesimo non aveva comunque tenuto conto del precedente periodo in cui la patente stessa era stata sospesa.
2. Costituitasi regolarmente l'Amministr azione per resistere al ricorso, il Tribunale di Trento, con sentenza n. 914/2016 del 2 8 settembre 201 6 , in parziale accoglimento del ricorso, dichiarò l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui essa prevedeva la decorrenza della revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento, anziché dal giorno di accertamento del fatto, condannando altresì l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite. Affermò il giudice di prime cure che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il termine triennale di cui al disposto di cui all’art. 219, comma 3-ter, C.d.S. (“Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvoquanto previsto dai commi 3- bis e 3 - ter dell'articolo 222.” ) non poteva essere fatto decorrere dal definitivo accertamento del reato, in tal modo omettendo di considerare il precedente periodo durante il quale la patente era stata comunque sospesa.
3. Proposto appello dal COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sentenza del 17 ottobre 2017 la Corte d’Appello di Trento accolse il gravame, dichiarando compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel disattendere l’interpretazione seguita dal giudice di prime cure, la Corte –dopo aver evidenziato l’assenza di contestazioni in ordine all’applicabilità della sanzione-venne ad affermare: R.G. 10903/2018 - Pagina nr. 4 di 11 - che la locuzione “ data di accertamento del reato ” doveva essere riferita letteralmente all’accertamento operato dal giudice penale, dal momento che presupposto per l’applicazione della sanzione è l’accertamento del fatto di reato, riservato, appunto, all’autorità giudicante;
- che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di p rime cure, le sanzioni della sospensione e della revoca non potevano considerarsi caratterizzate da natura e funzione unitaria, in quanto la prima mirerebbe solo ad impedire l’impiego della patente mentre la seconda determinerebbe un effetto privativo del medesimo documento abilitativo;
- che argomento a favore dell’interpretazione adottata era costituito dalla considerazione per cui l’eventuale durata ultratriennale del procedimento penale avrebbe impedito l’adozione del provvedimento di revoca.
4. Avverso tale sentenza ROBERT BLAASha proposto ricorso.
5. Fissata per la decisione all’adunanza del 16 marzo 2022 -in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria-la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, disponendo altresì che il
GRANO
10, presso lo studio dell’avvocato E F che lo rappresenta e difende –ricorrente –
contro
MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis -intimato – Oggetto: Sanzioni Amministrative R.G.N. 10903/2018 Ud. 19/10/2022PU R.G. 10903/2018 - Pagina nr. 2 di 11 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TRENTO n. 265/2017 depositata il 17/10/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19 ottobre 2022 dal Consigliere F R;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P , che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.
FATTI DI CAUSA
1. L’odierno ricorrente ROBERT BLAAS propo se, innanzi il Tribunale di Trento, opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente emesso dal COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in data 13 gennaio 2015, a seguito del decreto penale di condanna per la violazione di cui all’art. 186, commi 1 e 2, C.d.S., assunto dal G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano e divenuto esecutivo in data 5 novembre 2014. Riferì in premessa il ricorrente che: a) i n data 16 febbraio 2014 era rimasto coinvolto in un incidente stradale, a seguito del quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare della patente, essendo stato trovato in stato di ebbrezza;
b) in data 17 febbraio 2016 gli era stata notificata l’ordinanza datata 13 gennaio 2015con cui veniva disposta la revoca della patente con decorrenza dalladata di notifica dell'ordinanza. Il ricorrente lamentò in particolare: - che nel provvedimento impugnato era stata indicata come data di decorrenza della revoca quella della notifica del provvedimento medesimo, anziché quella di accertamento del reato;
R.G. 10903/2018 - Pagina nr. 3 di 11 - che il provvedimento medesimo non aveva comunque tenuto conto del precedente periodo in cui la patente stessa era stata sospesa.
2. Costituitasi regolarmente l'Amministr azione per resistere al ricorso, il Tribunale di Trento, con sentenza n. 914/2016 del 2 8 settembre 201 6 , in parziale accoglimento del ricorso, dichiarò l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui essa prevedeva la decorrenza della revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento, anziché dal giorno di accertamento del fatto, condannando altresì l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite. Affermò il giudice di prime cure che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il termine triennale di cui al disposto di cui all’art. 219, comma 3-ter, C.d.S. (“Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvoquanto previsto dai commi 3- bis e 3 - ter dell'articolo 222.” ) non poteva essere fatto decorrere dal definitivo accertamento del reato, in tal modo omettendo di considerare il precedente periodo durante il quale la patente era stata comunque sospesa.
3. Proposto appello dal COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sentenza del 17 ottobre 2017 la Corte d’Appello di Trento accolse il gravame, dichiarando compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel disattendere l’interpretazione seguita dal giudice di prime cure, la Corte –dopo aver evidenziato l’assenza di contestazioni in ordine all’applicabilità della sanzione-venne ad affermare: R.G. 10903/2018 - Pagina nr. 4 di 11 - che la locuzione “ data di accertamento del reato ” doveva essere riferita letteralmente all’accertamento operato dal giudice penale, dal momento che presupposto per l’applicazione della sanzione è l’accertamento del fatto di reato, riservato, appunto, all’autorità giudicante;
- che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di p rime cure, le sanzioni della sospensione e della revoca non potevano considerarsi caratterizzate da natura e funzione unitaria, in quanto la prima mirerebbe solo ad impedire l’impiego della patente mentre la seconda determinerebbe un effetto privativo del medesimo documento abilitativo;
- che argomento a favore dell’interpretazione adottata era costituito dalla considerazione per cui l’eventuale durata ultratriennale del procedimento penale avrebbe impedito l’adozione del provvedimento di revoca.
4. Avverso tale sentenza ROBERT BLAASha proposto ricorso.
5. Fissata per la decisione all’adunanza del 16 marzo 2022 -in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria-la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, disponendo altresì che il
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