Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 38773

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 38773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38773
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLVERINO GIUSEPPE, nato a NAPOLI il 05/06/1958 avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere T L;
lette le conclusioni del Procuratore generale, V M, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. I

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28/10/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo del G P, detenuto in regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis 0.P., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo del reclamo con cui il P aveva chiesto di recuperare i colloqui visivi e telefonici non effettuati a causa della pandemia a novembre e dicembre 2020. Si era infatti rilevato che il P aveva recuperato il colloquio telefonico in data 6/3/2021, mentre quello visivo era stato compensato da due telefonate in data 15 e 31 dicembre 2020. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. R E, deducendo violazione di legge, per essere la motivazione del rigetto non in linea con i principi giuridici che conno- tano i colloqui tra detenuti e i loro familiari. Invero, la sostituzione del colloquio visivo con due telefonate poteva costituire una momentanea compensazione, ma non può rappresentare la soluzione definitiva della vicenda. In tal modo è stato erroneamente equiparato il colloquio visivo a quello telefonico, così ledendo il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni familiari.
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