Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2019, n. 09487

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/2019, n. 09487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09487
Data del deposito : 4 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 507-2017 proposto da: C F, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FRANCESCO DENZA

27, presso lo studio dell'avvocato A T, rappresentato e difeso dall'avvocato P S;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso il decreto del Presidente della Repubblica (reso su parere del Consiglio di Stato n. 736/2016) depositato il 19/8/16, nonché ogni atto provvedimento o parere ad esso prodromico e segnatamente il decreto del Presidente della Repubblica (reso su parere del Consiglio di Stato n. 4204/14) depositato il 10/4/15. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Presidente B V. Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale R F G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato P T per delega dell'avvocato P S.

FATTI DI CAUSA

1. F C propose ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto del febbraio 2002 con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico del ricorrente contro il provvedimento dell'Ufficio della motorizzazione civile di Udine che aveva disposto, ai sensi dell'art. 128 del codice della strada, la revisione della sua patente di guida. Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2015, il ricorso, su conforme parere del Consiglio di Stato, fu dichiarato irricevibile per tardività. Il C propose, quindi, ulteriore ricorso straordinario per la revocazione di tale decreto. Il ricorso, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile con decreto presidenziale del 19 agosto 2016, in quanto estraneo alle fattispecie di cui all'art. 395 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971. 2. Avverso quest'ultimo provvedimento («nonché ogni atto provvedimento o parere ad esso prodromico e segnatamente il decreto del Presidente della Repubblica [...] depositato il 10/03/2015 Ric. 2017 n. 00507 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- e notificato il 17/04/2015»), il C propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ., subordinato all'accoglimento da parte di questa Corte della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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