Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2014, n. 16168

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E valida la clausola statutaria che preveda che la consistenza patrimoniale della società, alla quale fa riferimento l'art. 2437 ter, secondo comma, cod. civ. ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso del socio (ovvero, in virtù del richiamo di cui all'art. 2355 bis, terzo comma, cod. civ., nell'ipotesi di prelazione nella circolazione "mortis causa"), venga valutata secondo un criterio che tenga conto dell'utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale (cosiddetto "going concern") atteso che, da un lato, la valutazione della consistenza patrimoniale può essere effettuata secondo una molteplicità di criteri, sicché la scelta statutaria del criterio del "going concern" non può ritenersi adottata in violazione di legge, mentre, dall'altro, tale criterio si mostra coerente con la condizione dei beni organizzati in azienda, il cui valore complessivo non si risolve nella somma del valore statico dei singoli beni, ma è inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell'attività.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2014, n. 16168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16168
Data del deposito : 15 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

16168 /14 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 10384/2010 16168 PRIMA SEZIONE CIVILE Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C.

1. Presidente -Ud. 12/03/2014 Dott. RENATO RORDORF Dott. RENATO BI Consigliere - PU Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere - Rel. Consigliere Dott. A S ha pronunciato la seguente Any SENTENZA sul ricorso 10384-2010 proposto da: FRATELLI D'A ARMATORI S.P.A. (c.f. 01140130582), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso l'avvocato D'ERCOLE STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati V R, 2014 ABBADESSA PIETRO, giusta procura a margine del 603 ricorso;
ricorrente 1

contro

D'A MARGHERITA (C.F. DMCMGH54T59H501F), CASSIODOROelettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1, presso l'avvocato C G, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARCARESE LUIGI, OCCHIONERO SANDRO, giusta procura in calce al controricorso;
D'A ELISABETTA (C. F. DMCLBT51R47H703Y), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA l'avvocato GUIZZIDELL'EMPORIO 16/A, presso GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIBONATI BERARDINO, giusta procura a Aur margine del controricorso;
controricorrenti avversO la sentenza n. 642/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2014 dal Consigliere Dott. A S;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati PALOMBI (con delega), VACCARELLA e ABBADESSA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente D'A ELISABETTA, l'Avvocato GUIZZI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
2 udito, per la controricorrente D'A MARGHERITA, l'Avvocato COSTANTINO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Any 3 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 1 giugno 2007, la Fratelli D'Amico s.p.a. adiva la Corte d'appello di Roma impugnando per nullità il lodo arbitrale, pronunciato a maggioranza il 9 maggio 2007, che in accoglimento delle domande proposte dal socio Vittorio D'Amico al quale nel corso del giudizio erano succedute le sue eredi Elisabetta e Margherita D'Amico- aveva: a) dichiarato la nullità di alcune clausole (contenute negli artt.6 e 22) dello statuto sociale -come risultanti а seguito delle modifiche deliberate nelle due assemblee del 22.9.2004 e del 22.12.2005, nonché Any nell'assemblea tenuta il 18.10.2006 dopo l'instaurazione del giudizio arbitrale- riguardanti rispettivamente il diritto di prelazione in caso di trasferimento delle azioni sia inter vivos sia mortis causa, i casi di recesso del socio e la liquidazione della partecipazione azionaria in tali casi;
b) accertato la legittimità del recesso esercitato, con lettera del 5 gennaio 2006, da Vittorio D'Amico, relativamente ad una parte della propria partecipazione al capitale sociale. L'impugnazione, cui resistevano Elisabetta e Margherita D'Amico, veniva rigettata dalla Corte di Roma, che, per quanto qui rileva, osservava: a) che il lodo non era privo di motivazione laddove aveva statuito che la clausola di prelazione nella i-bis statuto) ècircolazione inter vivos (art. 6 lett. nulla perché prevede che il prelazionario debba corrispondere il "giusto prezzo", così introducendo un criterio vago ed arbitrario in contrasto con la prescrizione dell'art. 2355 bis comma 3 cod. civ., che rinvia ai criteri di liquidazione della quota previsti dall'art.2437 ter comma 2 cod. civ. per il caso di recesso del socio;
b) che inammissibile doveva ritenersi la impugnazione della statuizione degli arbitri in fupr ordine alla nullità della clausola statutaria (art. 6 lett.1) che, nel prevedere la prelazione a favore degli altri soci nel trasferimento mortis causa della partecipazione azionaria, dispone che la consistenza patrimoniale della società, quale criterio di determinazione del valore delle azioni previsto dall'art.2437 ter comma II cod. civ. (richiamato dall'art.2355 bis comma III), debba valutarsi tenuto conto dell'utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale;
c) che neppure meritava le censure dell'impugnante la motivazione del lodo laddove, esaminando nel loro complesso le modifiche apportate al disposto dell'art. 6 dello statuto, ha ritenuto che la 5 nullità colpisse non solo i criteri di determinazione del valore delle azioni nei vari casi di prelazione ed in caso di recesso (nel quale la nullità del riferimento, contenuto nell'art. 6 lett.j, al valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo contrastante con il già richiamato bilancio approvato, art.2437 ter comma 2, era ammessa dalla stessa società), ma anche la procedura complessa e defatigante stabilita per pervenire a tale determinazione, peraltro largamente detti criteri- alla mera rimessa -in base a arbitratori, in un disegnodiscrezionalità degli complessivo contra legem diretto a scoraggiare ogni Any iniziativa di disinvestimento;
d) che del pari correttamente era stata dichiarata nulla, a norma dell'art. 2437 ultimo comma cod. civ., la delibera con cui era stato modificato il regime delle limitazioni al diritto di recesso, giacchè la relativa clausola, in quanto collegata a quella (art. 6 lett.j) che determina riduttivamente il valore delle azioni ai fini del prezzo un'indebita di acquisto per prelazione, configura restrizione del diritto di recesso. Avverso tale sentenza, depositata il 15 febbraio 2010, la Fratelli D'Amico s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati anche da 6 " memoria, cui resistono con distinti controricorsi D'Amico. Quest'ultima haMargherita e Elisabetta depositato anche memoria illustrativa. Motivi della decisione sia1. Con il primo motivo di ricorso viene censurata, sotto il profilo della omessa motivazione sia sotto quello della violazione di norme di diritto (art.1419 cod.civ. in relazione agli artt.2355 bis e 2437 ter cod. civ.), la statuizione sopra riportata sub c). Sostengono i ricorrenti che la corte di merito si Any sarebbe limitata a parafrasare la motivazione del lodo, non fornendo spiegazione del perché, una volta ritenuta la nullità della fissazione dei criteri per la determinazione del prezzo delle azioni, tale nullità dovrebbe travolgere l'intera clausola di

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