Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2018, n. 19270

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2018, n. 19270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19270
Data del deposito : 19 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 5040-2013 proposto da: CAPAS SOC. COOP. A R. L. 02012840027, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO

32, presso lo studio dell'avvocato L S C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B P, giusta procura in atti;685

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati E D R, A S, CARLA D'ALOISIO e L M, giusta mandato in atti;
- controri corrente - avverso la sentenza n. 1099/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/10/2012 r.g. l. n. 943/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati L S C e L M. R. G. n. 5040/2013

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Torino, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Ivrea, nel prendere atto, con sentenza n. 1099/2012, della cessazione della materia del contendere rispetto ad una parte (per euro 105.673,86 di cui ai lavoratori della matricola 812913326) della pretesa contributiva esercitata dall'I.N.P.S. nei riguardi di Capas s.c. a r.I., ha invece confermato nel resto il credito (per euro 277.205,76, di cui ai lavoratori della matricola 8129027173) rivendicato dall'ente. In relazione a quest'ultima posizione debitoria, la Corte ricostruiva l'accaduto nel senso che, dopo una prima notifica, nel 2001 ed a cura di Sestri s.p.a, di una cartella esattoriale, seguita da opposizione giudiziale della cooperativa, ve ne era stata un'altra, nel 2004, a cura di Esatri s.p.a., pacificamente relativa allo stesso credito e seguita anch'essa da opposizione della società. I due processi non erano stati riuniti e quello riguardante la prima cartella si era estinto per mancata comparizione delle parti. La Corte territoriale, preso atto che le due cartelle si riferivano alla medesima iscrizione a ruolo ed affermato che le eventuali irregolarità di notificazione della prima cartella erano da aversi per sanate in conseguenza della proposta opposizione, riteneva che si fosse determinata la definitività della prima cartella opposta , "vale a dire - si cita testualmente - la stessa cartella oggetto del presente giudizio". Pertanto, concludeva la Corte, l'opposizione, proposta nel 2004 e rimasta pendente, era da considerare tardiva per superamento del termine perentorio dalla notificazione della cartella avvenuta nel 2001 e pertanto veniva pronunciata la conferma della cartella (quella del 2004) con riferimento alla "matricola 8129027173".

2. Capas s.c. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di quattro motivi, resistiti da controricorso di I.N.P.S., anche quale mandatario della società di cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del d.m. 13.7.1993, oltre ad altre norme inerenti la contribuzione delle cooperative e ciò sul presupposto che fossero stati correttamente pagati i contributi nella misura calcolata sulla base del salario convenzionale fissato dal predetto d.m. e R B , estensore R. G. n. 5040/2013 comunque sostenendo che essa avesse diritto al versamento contributivo "non in misura piena". Con il secondo motivo si adduce invece la violazione degli artt. 10 e 25 del d.p.r. 602/1973, per avere la Corte territoriale ritenuto che le cartelle notificate nel 2001 e nel 2004 fossero la stessa ed avere quindi concluso nel senso che l'opposizione dispiegata nel 2004 fosse tardiva. Con il terzo motivo è affermata l'erroneità in diritto della pronuncia, per non avere ritenuto che la notifica della cartella del 2001, come anche di quella del 2004, fossero inesistenti. Con il quarto motivo la ricorrente rileva come vi fosse stata decadenza dall'iscrizione a ruolo (art. 25 d. Igs. 46/1999) e prescrizione dei crediti, vizi la cui natura pubblicistica ne avrebbe consentito la rilevazione in ogni stato e grado.

2. Oggetto della pronuncia di appello sono profili attinenti esclusivamente al diritto di credito sostanziale dell'ente previdenziale. Non essendo stata sollevata alcuna questione in ordine ad omissioni di pronuncia su profili diversi ed in ipotesi devoluti in appello, non è ammissibile l'introduzione in questa sede di questioni che attengano ad altre situazioni giuridiche.

2.1 Ciò permette intanto di ritenere inammissibile la questione, sollecitata incidentalmente dal terzo motivo, in merito alla nullità della notifica della (seconda) cartella quale causa di nullità di ogni atto esecutivo successivo, perché quanto così dedotto attiene alla regolarità degli atti esecutivi e non al diritto sostanziale. Analogamente, quanto appena detto fa ritenere inammissibile la prospettazione, pacificamente nuova, contenuta nel quarto motivo, in ordine alla violazione dell'art. 25 d. Igs. 46/1999. Come è noto, la decadenza ivi prevista non riguarda il diritto sostanziale, ma il diritto a procedere a riscossione nelle forme c.d. esattoriali (Cass. 23 febbraio 2016, n. 3486;
Cass. 26 novembre 2013, n. 26395) e quindi una situazione giuridica soggettiva diversa da quella - il diritto di credito - che è stata oggetto della sentenza impugnata. Sicché non vi è neppure ad interrogarsi sulla rilevabilità d'ufficio o meno di taluna delle predette questioni, proprio perché non ha senso ragionare sulla verifica officiosa di aspetti che non attengono all'ambito di quanto può esclusivamente costituire legittimo oggetto del contendere in questa sede, Roberto Be è, estensore R. G. n. 5040/2013 • secondo il concreto atteggiarsi della causa nel concreto sviluppo del presente processo.
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