Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 12042
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIAVARO ANGELICA ROSA nato a CATANIA il 04/04/1978 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG, F Z, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso) CPN ktfIus 0Ì4 % CI rb< 4511191), Jucc, 4960.;
letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. A F, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, l'estinzione del reato per prescrizione;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 ottobre 2019 il Tribunale di Messina, in rito immediato derivante da conversione del rito per opposizione a decreto penale, ha condannato A R C alla pena di 1 mese di arresto e 150 euro di ammenda, pena sospesa, per la contravvenzione dell'art. 681 cod. pen. per aver organizzato, quale amministratore unico della Magna Grecia srl, una serata danzante presso l'albergo Capo dei Greci senza osservare le prescrizioni dell'autorità che limitavano la capienza del luogo a 750 persone ed imponevano la cessazione della musica alle 3.00 di notte, fatto avvenuto in Sant'Alessio Siculo il 19 luglio 2015. Con sentenza del 14 settembre 2020 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto la prova del fatto sarebbe stata desunta in modo indiziario dalle dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti che hanno contato il numero di presenti man mano che venivano fatti defluire, non vi sarebbe quindi certezza sul punto. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto il reato sarebbe prescritto già in grado di appello. In subordine, propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, nella parte in cui ha introdotto una causa di sospensione della prescrizione applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Assunta Cocomello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria conclusionale il difensore della ricorrente, avv. Antonio Fiunnefreddo, ha rilevato l'incompletezza della requisitoria del p.g. nella copia a lui notificata e chiesto rinvio;
nel merito, ha insistito per l'accoglimento. La Corte, accogliendo l'eccezione del difensore, ha disposto il rinvio all'udienza del 15 febbraio 2023. In
udita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG, F Z, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso) CPN ktfIus 0Ì4 % CI rb< 4511191), Jucc, 4960.;
letta la memoria del difensore della ricorrente, avv. A F, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, l'estinzione del reato per prescrizione;
Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 ottobre 2019 il Tribunale di Messina, in rito immediato derivante da conversione del rito per opposizione a decreto penale, ha condannato A R C alla pena di 1 mese di arresto e 150 euro di ammenda, pena sospesa, per la contravvenzione dell'art. 681 cod. pen. per aver organizzato, quale amministratore unico della Magna Grecia srl, una serata danzante presso l'albergo Capo dei Greci senza osservare le prescrizioni dell'autorità che limitavano la capienza del luogo a 750 persone ed imponevano la cessazione della musica alle 3.00 di notte, fatto avvenuto in Sant'Alessio Siculo il 19 luglio 2015. Con sentenza del 14 settembre 2020 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputata, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto la prova del fatto sarebbe stata desunta in modo indiziario dalle dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti che hanno contato il numero di presenti man mano che venivano fatti defluire, non vi sarebbe quindi certezza sul punto. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale, in quanto il reato sarebbe prescritto già in grado di appello. In subordine, propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, nella parte in cui ha introdotto una causa di sospensione della prescrizione applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr.ssa Assunta Cocomello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria conclusionale il difensore della ricorrente, avv. Antonio Fiunnefreddo, ha rilevato l'incompletezza della requisitoria del p.g. nella copia a lui notificata e chiesto rinvio;
nel merito, ha insistito per l'accoglimento. La Corte, accogliendo l'eccezione del difensore, ha disposto il rinvio all'udienza del 15 febbraio 2023. In
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