Cass. civ., sez. VI, ordinanza 31/08/2022, n. 25588

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 31/08/2022, n. 25588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25588
Data del deposito : 31 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15649-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

EMETT CLAUDIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 3949/17/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. M E LA TORRE. Ric. 2021 n. 15649 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R.g. 15649/2021 Agenzia delle entrate C/ Emett Claudia + 4

Ritenuto che:

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di C E, G E, A E, R E e L E di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via dei Casali delle Cornacchiole, microzona 171 - Ville dell'Appia, ha accolto l'appello dei contribuenti. La C:TR dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che "la motivazione dell'avviso è insufficiente nella indicazione delle ragioni specifiche di revisione catastale, ciò in dispregio delle regole derivanti dalla normativa di riferimento cui lo stesso Ufficio rinvia, talc:iè l'atto è privo in ordine di valida motivazione in ordine alla categoria e l'Ufficio non ha integrato tempestivamente in corso di causa le proprie ragioni con riscontri tecnici idonei a sentire le caratteristiche delPimmobile come descritte, invece, dai ricorrenti, la cui difesa non può essere soggetta a un'inversione dell'onere probatorio". Inoltre, ha statuito che "il contesto di apparenza dei cespiti in esame non giustifica la revisione del loro classamento così come operata dall'Ufficio, sussistendo validi elementi per ritenere, invece, che gli immobili in esame debbano essere ricompresi nella categoria A7, ferme restando le rispettive classi attribuite con l'accertamento". Il contribuente rimane intimato.
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