Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/04/2023, n. 16272

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 17/04/2023, n. 16272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16272
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANBOUTF ANZI ANBOUTE TAHAR nato il 18/08/1985 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere R G;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, G R, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, in data 13 marzo 2023, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Firenze, assolvendolo dal reato di cui al capo a) per insussistenza del fatto e rideterminando, per l'effetto, la pena inflitta allo stesso CO in mesi 1 e giorni 10 di reclusione, con riferimento al reato ascritto al capo b) della medesima imputazione, consistente nell'aver reso mendaci dichiarazioni sulla propria identità agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza tanto del posto di Polizia di Lampedusa in data 1° ottobre 2006, tanto a quelli della Questura di Firenze in data 13 marzo 2007. 2. Avverso la richiamata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore, avv. D F, articolando due motivi d'impugnazione, di seguito riportati nei limiti declinati dall'art. 173 disp. att. c.p.p.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p. per violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 (conv. in legge n. 176 del 2020) in quanto, pur essendo state dal proprio difensore di fiducia trasmesse le note scritte contemplate nell'ambito del relativo procedimento cartolare nella sentenza impugnata, è dato atto della sola trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale, mentre si precisa che "la difesa non ha trasmesso conclusioni scritte".

2.2. Con il secondo motivo l'imputato lamenta violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 496 e 43 c.p. nonché dell'art. 606, primo comma, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 530, secondo comma, c.p.p. da parte della Corte territoriale, la quale, a fronte della deduzione difensiva afferente le lievissime difformità tra le generalità rese e quelle effettive, da ricondursi ad una non conoscenza della lingua da parte dell'imputato, aveva compiuto un ragionamento fondato su una sorta di nozione di comune esperienza per la quale ai cittadini stranieri è noto che è sufficiente alterare una sola lettera del proprio nome e cognome per rendere impossibile la loro identificazione se non mediante le impronte digitali.
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