Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/05/2005, n. 11332
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In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cod.proc.civ., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (nella specie la S. C. ha ritenuto la nullità - non sanata per mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato- della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Consiglio Nazionale Forense, nella cui relata l'ufficiale giudiziario attestava esclusivamente la consegna della copia "a mani" di persona qualificatasi per "portiere", senza dare atto delle altre attività svolte ai fini della notificazione dell'atto, antecedentemente alla consegna dello stesso al portiere).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC IC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato MENICACCI STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 228/04 del Consiglio nazionale forense, depositata il 14/10/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/04/05 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Stefano MENICACCI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 26.6.95 perveniva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma comunicazione che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio l'Avv. Nicola IA per il delitto di cui agli articoli 56 e 629 CP, perché, quale difensore di LA ON in causa tra la stessa e la MAA Assicurazioni, a seguito di sentenza del Pretore di Roma, con la quale la MAA era stata condannata al pagamento di L.
1.000.000 per sorte e L.
1.455.970 per onorari d'avvocato, aveva rifiutato d'accettare due assegni circolari dell'importo complessivo di L. 5.410.000, come concordato con il difensore della MAA, avv. Fabrizio Monaco, ed aveva richiesto 14 atti di pignoramento per assicurarsi garanzia fino a L. 126.000.000 onde costringere l'avv. Monaco, fiduciario della MAA, a versare la somma in contanti e non con assegni, ed aveva, pertanto, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto con corrispondente altrui danno.
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che del medesimo fatto aveva già ricevuto notizia per esposto 26.6.95 dell'Avv. Monaco, sottoponeva, quindi, l'avv. IA a procedimento disciplinare, contestandogli ex art. 38 del RDL 27.1.33 n. 1578, in relazione allo stesso fatto oggetto del procedimento penale, d'aver tenuto, in tal modo, un contegno lesivo delle prerogative e delle funzioni d'appartenente all'Ordine forense eppertanto non conforme alla dignità e al decoro professionale.
L'incolpato contestava l'addebito, negando la sussistenza dei fatti ed assumendo d'aver preavvisato l'avv. Monaco dell'inizio della procedura esecutiva mediante lettera raccomandata. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - sulla considerazione che, nonostante