Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2023, n. 14287

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2023, n. 14287
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14287
Data del deposito : 5 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAZZIOTTI ANNA nato a NOCERA INFERIORE il 09/11/1964 MAZZIOTTI GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 07/06/1969 MAZZIOTTI RAFFAELE nato a NOCERA INFERIORE il 10/09/1966 avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del PG LUIGI ORSI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri A M, G M e R M ricorrono congiuntamente per l'annullamento dell'ordinanza del 13/09/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore che ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso dal pubblico ministero in esecuzione della sentenza di condanna del 25/11/1998 del medesimo Tribunale pronunciata nei confronti di M C (deceduto) e V G.

1.1.Con il primo motivo deducono l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Lamentano, in particolare: a) che l'ordine di demolizione non è stato loro notificato nella specifica qualità di eredi;
b) l'omesso accertamento del loro rapporto con il bene da demolire;
c) la mancanza di motivazione sulle predette questioni. Osservano che l'incidente di esecuzione era stato proposto non per impedire la demolizione dell'immobile (e dunque in funzione conservativa del bene), bensì per contestare la loro qualità di "eredi" del M C, obbligati ad un "facere" il cui inadempimento li avrebbe esposti a responsabilità erariali. Il provvedimento impugnato, sostengono, costituisce integrazione postuma della motivazione dell'ingiunzione a demolire che indica, sì, la loro qualità di eredi, ma non ha accertato chi fosse in diretta connessione/possesso con il bene da demolire.

1.2.Con il secondo motivo deducono l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all'omessa verifica della condizioni poste dalla sentenza di condanna alla demolizione dell'immobile (la sua acquisizione, cioè, al patrimonio comunale).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati.

3.Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, potendo essere revocato solo nel caso in cui siano emanati, dall'ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministrativi con esso assolutamente incompatibili (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Curcio, Rv. 265193 - 01;
Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802 - 01;
Sez. 3, n. 801 del 02/12/2010, dep. 2011, Giustino, Rv. 249129 - 01;
Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403 - 01;
Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi, Rv. 244612 - 01). Ciò sul rilievo che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa, tant'è vero che non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest'ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (così già Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, P, Rv. 226573;
più recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, L M, Rv. 248670;
Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, M, Rv. 250336;
Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736). Tale orientamento è stato ribadito sul rilievo espresso che le caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" come elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU (così, Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, D, Rv. 265540).
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