Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2018, n. 34526
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EUROSTRADE S.R.L. avverso il decreto del 14/02/2018 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E M;lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo alla Corte di cassazione, qualificato il ricorso come appello, di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Napoli, in subordine il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione misure di prevenzione, ha respinto la richiesta, ai sensi dell'art. 34-bis comma 6 d. Igs. n. 159 del 2011, volta ad ottenere il controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del citato art. 34 bis., formulata dalla Eurostrade s.r.I., società destinataria di "informazione antimafia interdittiva"ex art. 84 d.lgs. n. 159 del 2011. La decisione si basa, per un verso, sull'opzione ermeneutica per cui il controllo giudiziario "a domanda" previsto dal comma 6 dell'art. 34 bis d. Igs. n. 159 del 2011 si fonda sui medesimi presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo citato, vale a dire sulla circostanza che l'agevolazione dell'attività di impresa alla mafia risulti "occasionale";per altro verso, sul rilievo fattuale che, nella specie, difetta il requisito della "occasionalità". 2. Avvero l'ordinanza ricorre Eurostrade s.r.I., per il tramite dei difensori, proponendo un unico, ma articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione (sub specie di omessa motivazione e travisamento della prova). 2.1 Anzitutto contesta la ricostruzione giuridica dell'istituto del controllo giudiziario a richiesta di parte, che, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, non condividerebbe i presupposti con il controllo giudiziario disposto come misura di prevenzione patrimoniale. Secondo il ricorrente, per accedere al controllo giudiziario di cui al comma 6 dell'art. 34 bis d. Igs. n. 159 del 2011, sarebbe sufficiente che la società sia destinataria di una "interdittiva prefettizia" e che abbia proposto impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo. Condizioni nella specie integrate. 2.2 In secondo luogo lamenta che sarebbero stati sopravvalutati, quando non anche travisati, dal Tribunale, i dati ritenuti ostativi all'accesso alla procedura. Il ricorrente passa in esame le emergenze risultanti dai procedimenti in corso per sostenerne la irrilevanza. 3. Nella requisitoria scritta il Procuratore generale rileva, in rito, che lo strumento per impugnare il provvedimento negativo del Tribunale deve essere individuato nell'appello, in forza del principio generale ricavabile dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20215 del 23/02/2017, Yang Xinjao. Chiede pertanto di qualificare il ricorso come appello e di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Napoli. In subordine, nel merito, concorda con la ricostruzione giuridica dell'istituto compiuta dal Tribunale e, rilevando l'assenza del requisito della occasionalità, chiede il rigetto del ricorso. 4. I difensori della ricorrente depositano memoria. Sostengono la ritualità del ricorso per cassazione, in applicazione del procedimento di cui all'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamato dal comma 6 dell'art. 34 bis d. Igs. n. 159 del 2011. Nel merito ribadiscono gli argomenti esposti con i motivi di ricorso, contestando che il presupposto dell'agevolazione (occasionale o non) dell'attività di impresa alla mafia rappresenti un requisito del controllo ad istanza di parte, non risultando esso un presupposto del provvedimento prefettizio di "interdittiva antimafia", con il quale esso deve coordinarsi. Insistono, inoltre, sul fatto che nella specie, in ogni caso, ricorrerebbero tutte le condizioni per disporre la misura del controllo giudiziario.
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