Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 06618

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 06618
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06618
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P G, nato a Lecce il 16/03/1966 avverso l'ordinanza del 26/11/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza del detenuto ergastolano G P, volta ad ottenere la liberazione condizionale, e rigettava l'istanza subordinata, intesa alla concessione della detenzione domiciliare speciale. Secondo il giudice adito, l'accesso alla liberazione condizionale era precluso, essendo l'interessato in espiazione di pena inflitta per reati rientranti nel catalogo di cui all'art.

4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1976, n. 354 (Ord. pen.), e non avendo il medesimo prestato collaborazione con la giustizia, né essendosi trovato nell'impossibilità di farlo. Sussisterebbe comunque, in caso di rientro del condannato nel contesto socio-ambientale di riferimento, il concreto pericolo di ripristino dei collegamenti del medesimo con la criminalità organizzata. Quanto alla detenzione domiciliare speciale, farebbe difetto il necessario presupposto dell'impossibilità materna all'accudimento della prole. Sarebbero inoltre prevalenti, in senso ostativo, le menzionate esigenze di tutela della collettività dal pericolo di reiterazione di condotte criminose.

2. P ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo e il secondo motivo, tra loro complementari, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo di decisione riguardante la liberazione condizionale. Elevare la mancata collaborazione con la giustizia ad indice legale di persistenza di legami con la criminalità organizzata sarebbe contrario al sistema CEDU, come affermato dalla Corte di Strasburgo, a proposito dell'ergastolo c.d. ostativo previsto dal nostro ordinamento giuridico, nella pronuncia 13 giugno 2019, Viola c. Italia;
la stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 27 del 2021;
con riferimento al condannato all'ergastolo istante per la liberazione condizionale, avrebbe ritenuto il principio incompatibile con la nostra Carta fondamentale. Di qui l'esigenza di valutare nel merito la posizione del richiedente. Il giudice a quo non si sarebbe, in fin dei conti, sottratto al compito, ma l'avrebbe svolto giungendo ad esiti inaccettabili. P non era più, da tempo, sottoposto al regime penitenziario differenziato;
aveva addirittura beneficiato, nel 2009, di un permesso premio;
dall'osservazione penitenziaria poteva desumersi il sicuro ripudio, da parte sua, delle pregresse condotte devianti e l'intervenuto ravvedimento. Le investigazioni più recenti permettevano di escludere ogni suo coinvolgimento nelle dinamiche associative del territorio di provenienza.Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo di decisione riguardante la detenzione domiciliare speciale. Lo stato di salute della moglie e gli impegni lavorativi di lei renderebbero gravoso per la donna lo svolgimento dei compiti genitoriali e, quindi, imprescindibile la presenza del condannato al domicilio, in funzione dell'accudimento della prole, ancorché concepita a seguito di fecondazione medicalmente assistita. Non potrebbe a tanto sopperire la suocera ottantenne, già impegnata a seguire l'altro suo figlio, disabile. L'evidenziata progressione trattamentale di P escluderebbe ogni rischio di recidiva e sosterrebbe validamente la possibilità di concessione della misura alternativa gradata.
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