Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2011, n. 22655

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Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato", o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 cod. civ.; né si richiede, peraltro, che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa, potendo la stessa essere costituita anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura "pagato".

In base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 cod. proc. civ., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2011, n. 22655
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22655
Data del deposito : 31 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. M L - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1881/2006 proposto da:
ALIMER PLANET SAS IN LIQUIDAZIONE P. IVA 03126081219 in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, P. LE MEDAGLIE D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato C C, rappresentato e difeso dall'avvocato C F;

- ricorrente -

contro
DI D R DDNRFL62D2SL24bN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AN1C1O GALLO 56, presso lo studio dell'avvocato VERNILLO CARMINE C/O ST VIGNOGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, S C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1030/2005 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZI ATA, depositarla il 17/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 21/09/2011 dal Consigliere Dott. L MA;

udito il P.M. in persone del Sostituto Procuratore Generale Dott. R L A, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO D PESSO
Con atto di citazione notificato il 3-4-2000 l'Alimer Planet s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, con il quale, ad istanza del rag. Di D Raffaele, le era stato intimato il pagamento della somma di lire 2.448.000, oltre interessi legali dal 30-12-1998, per prestazioni professionali di consulenza fiscale.
Con sentenza depositata il 4-3-2003 il giudice adito rigettava l'opposizione.
Con sentenza depositata il 17-10-2005 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l'appello proposto dall'opponente avverso la predetta decisione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Alimer Planet s.a.s., sulla base di quattro motivi, chiedendo altresì la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il Di D resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 633 c.p.c., n. 3, art. 636 c.p.c., e art. 2697 c.c., nonché la falsa applicazione dell'art. 634 c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso il primo motivo di appello, con cui si P contestava la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, emesso per un credito relativo a prestazioni professionali, nonostante fa mancata produzione della parcella corredata dal parere dell'Ordine.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2702 e 2708 c.c., artt. 214, 215, 115, 116 e 345 c.p.c.. Deduce che il Tribunale ha errato nel non attribuire al timbro "pagato" apposto sulla fattura rilasciata dal Di D valore probatorio dell'avvenuto pagamento. Rileva che la fattura munita dell'annotazione di pagamento debitamente sottoscritta dall'opposto non è stata disconosciuta tempestivamente, avendo il Di D dedotto solo con la comparsa di costituzione in appello che "il timbro con la dicitura pagato era stato apposto successivamente ed arbitrariamente dalla società debitrice". Deduce, pertanto, che, dovendo la scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., n. 2, considerarsi come riconosciuta, l'annotazione di pagamento debitamente sottoscritta dal Di D fa piena prova del pagamento della fattura e, quindi, dell'estinzione del credito vantato dall'opposto.
Con il terzo motivo l'Alimer Planet s.a.s. in liquidazione denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, sia nella parte in cui ha ritenuto non provato il pagamento per il fatto che rassegno di lire 2.000.000 era stato incassato dal Di D sei mesi prima dell'emissione della fattura, sia nella parte in cui ha ravvisato una contraddittorietà tra le tesi sostenute

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