Cass. civ., sez. II, sentenza 20/06/2013, n. 15538
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Ai sensi dell'art. 2731 cod. civ., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O M - Presidente -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. M L - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15471-2007 proposto da:
LEO FILIPPO C.F. LEOFPP28R23I311K, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A M S;
- ricorrente -
contro
ORTOFRUTTA FRISENNA DI FRISENNA CARMELO P.I. 03293360875, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE SOMALIA 148, presso lo STUDIO CARUSO PROCOPIO, rappresentato e difeso dall'avvocato B C;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 46/2007 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di PATERNÒ, depositata il 09/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. L M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta "Ortofrutta Frisenna" di F C proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 18-6-2003 dal Giudice di Pace di Paternò, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di D'Agostino Maria Teresa della somma di Euro 1.457,56, oltre interessi, a titolo di prezzo di una partita di arance "Valencia". L'opponente deduceva che il prezzo pattuito era di Euro 0,165 al kg. e che la quantità di merce raccolta era stata di kg. 17.290, per un totale di Euro 2.931,75;
importo che era stato saldato con il pagamento di Euro 3.000,00, da essa già effettuato. Con sentenza in data 27-7-2004 il Giudice di Pace, ritenendo fondata l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta decisione proponeva appello L F, quale procuratore generale di D'Agostino Maria Teresa.
Con sentenza in data 9-3-2007 il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Paternò, ritenendo non fornita dall'opposta la prova che il prezzo concordato dalle parti fosse quello di Euro 0,27 al kg. dalla stessa indicato, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L F, quale procuratore generale di D'Agostino Maria Teresa, sulla base di due motivi.
La ditta "Ortofrutta Frisenna" di F C ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente va esaminata l'eccezione proposta dalla controricorrente, di improponibilità del ricorso per difetto di poteri di rappresentanza in capo a L F, il quale, dichiarandosi procuratore generale di D'Agostino Maria Teresa, ha rilasciato la procura ad litem al difensore.
L'eccezione è infondata.
Deve premettersi che la questione concernente la valida costituzione in giudizio di una parte per mezzo di persona che si assume essere priva di poteri rappresentativi è questione che attiene alla legittimazione processuale, per la quale la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto e può, quindi, valutare le risultanze di causa.
L'accertamento della legitimatio ad processum, infatti, riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto, salvo il limite della formazione del giudicato, anche d'ufficio ed in sede di legittimità, con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (v. Cass. Cass. 22-4-2007 n. 3463;
Cass. 11-1-1996 n. 346;
Cass. 11-11- 1994 n. 9420;
Cass. 5-4-1974 n. 969). Deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., il potere di rappresentanza processuale, con la facoltà correlativa di nomina dei difensori, può essere attribuito solamente a soggetto investito di potere di rappresentanza di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (tra le tante v. Cass. 26-6-2007 n. 14766;
Cass. Sez. Un. 14-2-1995 n. 1578;
Cass. 16-12-1991 n. 13523;
Cass. 23-10- 1990 n. 10287;
Cass. 3-5-1990 n. 3666). Nella specie,