Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2004, n. 8243

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2004, n. 8243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8243
Data del deposito : 29 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 ₤ N O 6 I 8 Z 9 1 A ee 659 / 5 R 4 . T / S N 6 I 2 - . G A E B R I . . R R P . L EPUBBLICA ITALIANA D L A A A T L D . E U D B E B I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A A CORTE SU0824 3 /04 I T S T R N N A 1 E I E T 3 S S R 1 I E E . A T N A SEZIONE QUINTA CIVILE M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.3246/02 Oggetto: Irpef;
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente dipendenti CNR;
ritenute su indennità di anzianità Dott.Enrico ALTIERI Consigliere corrisposta in b.p.f.;
inammissibilità del ricorso proposto contro ufficio Dott. Massimo ODDO Consigliere periferico Cron. 15884 Dott. Stefano SCHIRÒ Cons. Rel. Rep. Ud. 04/11/2003 Dott. Giacinto BISOGNI Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA 1 CAMPIONE CI LE N. 82659 sul ricorso proposto da: TI AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Macedonia 10, presso l'avv. Mario Barca, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Annamaria Genovese del Foro di Torino, per procura in atti;
ricorrente -

contro

UFFICIO DELLE ENTRATE di Torino 3, intimato- * MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro 1 2654 03 tempore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge, - controricorrenti avverso la sentenza n. 27/35/01 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 35, in data 20 giugno 2001, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2003 dal relatore, cons. Stefano Schiro, uditi per il ricorrente l'avv. Genovese e per i controricorrenti l'avvocato dello Stato Gentili, udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente CA RA, dipendente del Consiglio nazionale delle ricerche (C.n.r.), in occasione del suo collocamento a riposo, avvenuto nel settembre 1997, subiva la trattenuta I.r.p.e.f. sul trattamento di fine rapporto anche per la parte corrisposta in buoni postali fruttiferi e relativi interessi. ༡ Ritenendo illegittimo tale prelievo, il RA proponeva istanza di rimborso all'Amministrazione I finanziaria e avverso il silenzio-rifiuto da questa opposto adiva la Commissione tributaria provinciale di Torino, deducendo che: il trattamento di fine rapporto gli era stato a- corrisposto anche con la consegna di buoni postali fruttiferi, a lui intestati, nei quali il datore di lavoro aveva periodicamente investito le quote di t.f.r. accantonate;
il capitale e gli interessi dei b.p.f. sono b- qualsiasi genereesenti da ogni imposta di presente e futura, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del R.d.l. 26 dicembre 1924, n. 2106. La Commissione tributaria provinciale di Torino respingeva il ricorso, ritenendo una entità economica e giuridica indivisibile la somma liquidata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro e irrilevanti le concrete modalità di erogazione di detta somma. Il

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