Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2021, n. 44590
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR CI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno in data 13/5/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Monica Salerno, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 24/9/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, pur non convalidando il relativo provvedimento del Pubblico ministero, ha comunque disposto il sequestro preventivo del parapendio con motore C065-07 e vela n. ser. SP22021B012 in uso a CI AR, rilevando l'esistenza di un fumus in relazione ai delitti previsti dagli artt. 432 cod. pen. e 1216 cod. nav., per avere AR effettuato, in data 12/9/2020, un volo a una distanza inferiore a 10 km dalla zona aereoportuale di Salerno, quel giorno interessata da 50 voli, pilotando un velivolo autonomamente assemblato e ponendo, così, in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici, anche per l'assenza di qualsivoglia apparato di comunicazione con la torre di controllo.
1.1. Con provvedimento in data 16/3/2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta di dissequestro del bene in vinculis, ritenendo sussistente il fumus del delitto previsto dall'art. 432, comma primo, cod. pen. e il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato;
e con successiva ordinanza in data 13/5/2021, il Tribunale del riesame di Salerno ha respinto l'appello volto all'annullamento del provvedimento di rigetto. Secondo il Collegio, infatti, essendo stato emesso il decreto che dispone il giudizio, doveva ritenersi preclusa la questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti;
mentre quanto al periculum, doveva ravvisarsi, da un lato, un rapporto di pertinenza della cosa con il reato (avuto riguardo a una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso) e, dall'altro lato, il concreto pericolo che la disponibilità del veicolo potesse aggravarne o protrarne le conseguenze, agevolando la commissione di altri reati della specie di quelli in contestazione.
2. CI AR ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Monica Salerno, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio della autonoma valutazione, in quanto il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con i rilievi esposti nella memoria difensiva e dei documenti prodotti dalla difesa, omettendo di motivare il permanere del