Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2020, n. 06611

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2020, n. 06611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06611
Data del deposito : 20 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM LA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/02/2019 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consiglier ELISABE ROSI;
lett/s€i.t le c nclusioni del PG (4e_ L 19.2-1T difensore „i) j i_e_utù, e DF_

PCITATA IN CN EU

2 O FEB 2020 CANCE1 TR o 7 LUa Ritenuto in fatto 1. IL Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 14 febbraio 2019, ha rigettato l'istanza promossa da MB IR diretta alla revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire, disposta dal Pubblico Ministero presso la Procura di Velletri in data 4 luglio 2018, in esecuzione del decreto penale di condanna n. 1575/2013 emesso dal GIP presso il Tribunale di Velletri il 7 novembre 2013. La condanna era stata emessa nei confronti di MB IR, in qualità di proprietario, e di AR NA e MB AS, in qualità di usufruttuari, in riferimento ai reati di cui agli artt. 110 c.p. e 44 DPR 380/01 (Capo A) e artt. 110 c.p. e 93, 94 e 95 DPR 380/01 (Capo B), per avere eseguito ampliamenti dei locali, nonchè cambio di destinazione d'uso dell'immobile in via Torre dell'Acqua Sotterra n. 11, in Ciampino, accertato in data 5/03/2010. A seguito dell'opposizione presentata da MB IR e MB AS, in data 23/02/2016 il Tribunale di Velletri aveva pronunciato sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione nei loro confronti, mentre il decreto originario diveniva irrevocabile, per mancata opposizione, per la signora AR NA in data 4/06/2014. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire presentata da MB IR, quest'ultimo, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Violazione ex art. 606 lett. c) c.p.p. in ordine all'art. 178 lett. c) c.p.p., considerato che il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione ha emesso il provvedimento impugnato senza che fosse stato dato al ricorrente l'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 14 febbraio 2019, all'esito della quale era stata emessa l'ordinanza di rigetto, essendo detto avviso obbligatorio a pena di nullità assoluta;
2) Violazione ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 463, 464, 587 e 157 c.p.p., considerato che il decreto penale di condanna 1575/2013 non poteva essere dichiarato esecutivo per le seguenti ragioni: innanzitutto, l'udienza di opposizione a decreto penale era stata celebrata in manifesta violazione del diritto di difesa, in quanto né

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