Cass. pen., sez. I, sentenza 06/08/2019, n. 35756

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/08/2019, n. 35756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35756
Data del deposito : 6 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARONA PIETRO PAOLO nato a CASTELNUOVO SCRIVIA il 27/08/1959 avverso il decreto del 13/07/2018 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere R M;
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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano con decisione emessa in data 13 luglio 2018 ha respinto la domanda di revoca - proposta ai sensi dell'art.7 legge n.1423 del 1956 - della confisca di prevenzione, disposta nei confronti di A P P.

1.1 Vanno premessi, per una migliore comprensione del ricorso e della decisione che si andrà ad emettere, alcuni passaggi in rito e taluni contenuti delle decisioni emesse in cognizione. Va inoltre precisato che questa Corte di Cassazione con sentenza n. 53645 del 23.11.2017 ha annullato per vizio formale la precedente ordinanza - sul medesimo oggetto - emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 4 aprile 2016, senza compiere valutazioni di merito.

2. La decisione di confisca (relativa a beni immobili, conti correnti bancari e oggetti con valore artistico) risale ad una procedura di prevenzione trattata in secondo grado nel 2011. In particolare la Corte di Appello di Milano con decisione emessa in data 14 aprile 2011 confermava - per quanto qui rileva - il decreto emesso in primo grado dal Tribunale di Milano il 3 giugno del 2009 nei confronti di A P P. La decisione emessa in cognizione risulta aver inquadrato la pericolosità di A P P nella previsione di legge di cui all'art. 1 della legge n.1423 del 1956, con particolare riferimento alla categoria di pericolosità cd. semplice descritta alla lettera B di tale disposizione di legge (coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose) .

2.1 La decisione emessa dalla Corte di Appello nel 2011 è stata impugnata con ricorso per cassazione, deciso con la sentenza numero 12944 del 13 gennaio 2012. Con detta sentenza è stato respinto il ricorso proposto - all'epoca - nell'interesse di A P P. Va in particolare notato che : a) questa Corte di Cassazione ha ritenuto, in detta decisione, confiscabili anche beni - di valore sproporzionato al reddito - acquisiti dal proposto in epoca non del tutto coincidente con lo specifico periodo di accertata pericolosità, sulla base di un indirizzo ermeneutico allora prevalente;
b) gli ulteriori motivi di ricorso, avveso le statuizioni di confisca, venivano ritenuti inammissibili in quanto non consentiti perchè attinenti al merito o comunque a pretesi vizi argomentativi non deducibili in sede di prevenzione.

2.2 Ciò posto, la Corte di Appello, nella decisione oggi impugnata, così espone le ragioni del diniego della domanda di revoca:a) quanto al preteso rilievo degli esiti di due procedimenti penali oggetto di considerazione nel decreto emesso dal Tribunale nel 2009 (assoluzione dalla contestazione di partecipazione ad una associazione finalizzata al riciclaggio;
archiviazione per la ipotesi di concorso in bancarotta per la vicenda Bburago);
la Corte di Appello evidenzia che le verifiche investigative operate nel 2005 avevano fatto emergere un sofisticato modus operandi con cui Arona si poneva a servizio di più soggetti, interessati ad occultare risorse finanziarie tramite trasferimento di capitali all'estero sia a scopi di tutela del patrimonio da pretese creditorie che a scopi di evasione fiscale. In tale cornice ricostruttiva della pericolosità, i giudici della cognizione - in prevenzione - avevano sviluppato autonome considerazioni probatorie, non scalfite dagli esiti processuali allegati come novum dalla difesa, in quanto indicative della serialità di condotte illecite poste in essere dall'Arona nel periodo di interesse;
b) in secondo luogo si rappresenta che gli elementi posti a base della domanda non possono ritenersi, in chiave processuale, un novum. Ciò perchè in cognizione la Corte di Appello - nel 2011 - aveva espressamente valutato i contenuti della medesima sentenza di assoluzione allegata alla domanda di revoca (soltanto perchè definitiva) come 'fatto nuovo'. In tal senso si riportano, nella ordinanza impugnata, ampi stralci della motivazione emessa all'epoca (da pag. 15 a pag. 21 ) tesi a qualificare in termini di illiceità - anche a fronte della assoluzione - le ripetute condotte tenute dall'Arona, con conferma del giudizio di pericolosità sociale espresso in primo grado e dei presupposti della confisca, individuati nella accertata sproporzione complessiva tra redditi dichiarati ed impieghi finanziari realizzati nel corso degli anni. Nulla aggiunge il provvedimento di archiviazione per concorso in bancarotta, peraltro motivato in sede penale da difficoltà ricostruttive dovute all'intervenuto decorso del tempo. Da ciò - nella decisione oggi impugnata - muovono le considerazioni per cui le allegazioni difensive non possono rappresentare - nella particolare vicenda in esame - un reale elemento di novità, trattandosi di circostanze di fatto già oggetto di valutazione nel procedimento conclusosi con la sentenza emessa da questa Corte di Cassazione nel 2012. Nè, si afferma, la variazione di taluni assetti interpretativi - in tema di 'correlazione temporale' tra periodo di pericolosità e acquisizione dei beni - risulta sQ valutabilf, posto che il tema venne espressamente affrontato e ritenuto superabile proprio nella citata decisione emessa in sede di legittimità.
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