Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1439

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In tema di atti soggetti a trascrizione, deve ritenersi che l'art. 2671 c.c., ove prescrive che detto adempimento sia compiuto dal pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto "nel più breve tempo possibile", non sia stato abrogato implicitamente dall'entrata in vigore degli artt. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 e 4 del d.P.R. n. 308 del 2000, non sussistendo una incompatibilità fra queste disposizioni, relative all'individuazione di un termine per l'adempimento tributario connesso alla redazione telematica dell'atto, e la precedente norma codicistica, volta invece a prescrivere a carico dei notai e degli altri pubblici ufficiali un obbligo di natura privatistica verso le parti interessate.

In tema di responsabilità del notaio, l'art. 2671 c.c., richiedendo che la trascrizione dell'atto sia effettuata dal pubblico ufficiale "nel più breve tempo possibile", non effettua una rigida predeterminazione del termine, che spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta, avuto riguardo alla particolare sollecitudine con la quale la prestazione contrattuale richiesta al professionista deve essere espletata; ne deriva che in caso di reiterati ritardi nel compiere la trascrizione degli atti ricevuti o autenticati sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, senza che assuma alcun rilievo l'eventuale danno subito dalle parti stipulanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto sussistere la responsabilità del notaio che aveva ripetutamente registro atti dallo stesso rogati oltre il termine di venti giorni).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1439
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

N 1439 123 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da: DISCIPLINARE PASQUALE D'ASCOLA - Presidente - NOTAI Consigliere - M BI Ud. 12/10/2022 - CC PATRIZIA PAPA - Consigliere - R.G.N. 17406/2021 ANTONIO SPA Rel. Consigliere - hon 1439 MAURO CRISCUOLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17406-2021 proposto da: D M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VENTUNO APRILE, 11, presso lo studio dell'avvocato NIKOLAUS WALTER MARIA SUCK, che lo rappresenta e difende unitamen- te all'avvocato M F;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI C LANUSEI ORISTANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORIN COSTANTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

1988/22 avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di C, de- positata il 11/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M, il quale ha chiesto la declaratoria di parziale inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il notaio M D ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari de- positata l'11 maggio 2021, che ha respinto il reclamo contro il provvedimento della Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai (CO.RE.DI) per la regione Sardegna del 16 luglio 2020, con cui è stata comminata al ricorrente la sanzione della sospensione per sei mesi. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano resiste con controricorso. Il ricorso è stato notificato anche al Procuratore Generale pres- so la Corte di cassazione ed al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari. Il procedimento disciplinare, che ebbe origine da un'ispezione eseguita sull'attività notaio D, ha avuto ad oggetto le con- testate violazioni dell'art. 2671 c.c., per la sistematica omessa registrazione e trascrizione degli atti nel più breve tempo pos- sibile, dell'art. 147, lett. a) e dell'art. 147, lett. b), legge nota- rile, avuto riguardo alla violazione non occasionale dell'art. 42 lett. d) del Codice Deontologico, degli artt. 36 e 37 del Codice Deontologico, con riguardo al principio di personalità della pre- Ric, 2021 n. 17406 sez. S2 - ud. 12-10-2022 -2- stazione, e dell'art. 24 del Codice Deontologico, per non avere il notaio prestato la dovuta collaborazione all'indagine ispettiva. In particolare, dall'ispezione era emerso che nel periodo dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2018 il notaio D aveva regi- strato 395 atti su 725 oltre il ventesimo giorno e 31 oltre il trentunesimo giorno, mentre nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 aveva registrato 428 atti su 690 oltre il ven- tesimo giorno ed uno oltre il trentaseiesimo giorno. Era poi ri- sultato che il notaio aveva stipulato un numero di atti elevato e si era recato in comuni distanti tra loro, così da non consentire le necessarie letture e spiegazioni alle parti. La Corte d'appello di Cagliari ha ritenuto fondate sia la ripetuta violazione dell'art. 2671 c.c., in combinato con l'art. 3 bis (Pro- cedure telematiche, modello unico informatico e autoliquida- zione) del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463 (aggiunto dall'art. 1, d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9) e con l'art. 4 (Termine per la richiesta di registrazione) del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, sia la contestata lesione del principio di personalità della pre- stazione, ed ha anche considerato corretta la mancata conces- sione delle attenuanti generiche. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso del notaio M D deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 7, 8 del Proto- collo n. 1 della CEDU e l'illegittimità costituzionale dell'art. 2671 c.c., in combinato con gli art. 147 lett. a) e lett. b) della legge no- tarile per contrasto con l'art. 25 Cost. Ric. 2021 n. 17406 sez. S2 - ud. 12-10-2022 -3- Il secondo motivo del ricorso del notaio M D deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 2671 c.c., in combinato con gli art. 147 lett. a) e lett. b) della legge notarile, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione alla previsione di cui al secondo comma dell'art. 6 del d.lgs. n. 347/1990, come modificato dall'art. 27 comma 1 del d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015. Il terzo motivo di ricorso deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 3 bis del d.lgs. n 8/2000, nella parte in cui subordina all'e- secuzione del pagamento dell'imposta di registro la trascrizione degli atti notarili, per contrasto con gli artt. 6 e 24 Cost. Il quarto motivo di ricorso allega la violazione dell'art. 153 della legge n. 89 del 2013, per omesso rilievo dell'intempestività dell'a- zione disciplinare. Il quinto motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell'art. 2671 c.c. in relazione con l'art. 3 bis d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dal d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, e con l'art. 4 del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, ed ancora la falsa applicazione dell'art. 15 delle preleggi e dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo. Il sesto motivo di ricorso deduce una omessa pronuncia con viola- zione dell'art. 112 c.p.c. Il settimo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 244, 115, 116 e 209 c.p.c. in relazione al rigetto del motivo sub 2 di re- clamo. L'ottavo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell'art. 145 e la violazione dell'art. 144, comma 1, legge notarile, in rela- zione al rigetto del motivo sub 3 di reclamo.

3. Il controricorrente Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano ha in via pregiudiziale eccepito la improcedibilità del ricorso, perché notificato a mezzo PEC in data 10 giugno 2021 e depositato il 5 luglio 2021, oltre il ter- Ric. 2021 n. 17406 sez. S2 - ud. 12-10-2022 -4- mine previsto dall'art. 369 c.p.c., chiedendo in subordine di di- chiarare infondato il ricorso stesso.

3.1. L'eccezione di improcedibilità del ricorso risulta non fonda- ta. Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di ap- pello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare a carico a carico dei notai, disciplinato dall'art. 26 del d.lgs. 1° settem- bre 2011, n. 150, deve essere notificato al Consiglio dell'ordine notarile di appartenenza ed al Procuratore Generale della Re- pubblica presso la medesima Corte di appello (Cass. Sez. 6 - 3, 25/05/2011, n. 11502). L'ordinanza resa dalla Corte d'appello di Cagliari era stata noti- ficata al notaio M D in data 12 maggio 2021 Il ricorso per cassazione è stato poi notificato in data 10 giugno 2021 a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art.

3-bis della I. n. 53 del 1994, sia al Consiglio Notarile dei Di- stretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, sia presso il do- micilio digitale del Procuratore Generale della Repubblica pres- so la Corte di appello di Cagliari. La notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico, da ritenersi perfezionata nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di conse- gna del messaggio nella casella del destinatario (nella specie, per entrambe il 10 giugno 2021), comporta la decorrenza del termine di giorni venti (“dall'ultima notificazione alle parti con- tro le quali è proposto") stabilito, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 1, c.p.c., entro il quale il ricorrente deve procedere al deposito in cancelleria di copia del ricorso. Tuttavia, il ricorso, a fronte di notificazione ultimata il 10 giu- gno 2021, risulta depositato a mezzo della posta, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., sicché lo stesso deposito, in forza Ric. 2021 n. 17406 sez. S2 - ud. 12-10-2022 -5- del quinto comma di tale norma, deve aversi per avvenuto alla data di spedizione del plico (30 giugno 2021), ed è perciò tem- pestivo rispetto al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, comma 1, c.p.c.

4. I primi tre motivi, il quinto ed il sesto motivo del ricorso del notaio M D vanno esaminati congiuntamente, in quanto evidentemente connessi. Le censure assumono che l'illecito disciplinare contestato al notaio si fonda sull'assunto della reiterata violazione dell'adempimento di cui all'art. 2671 c.c. (e non dell'art. 6 del d.lgs. n. 347/1990), benché tale nor- ma non indichi espressamente un termine e senza che mai il notaio avesse ricevuto al riguardo rilievi dall'Agenzia delle En- trate, ciò configurando un contrasto col principio di legalità sancito dalla CEDU e dalla Costituzione, nonché col principio di eguaglianza, non essendo alcun altro pubblico ufficiale prepo- sto alla trascrizione degli atti soggetto a detto termine. In par- ticolare, la terza censura si sofferma sull'art. 3 bis del "d.lgs. n 8/2000", in quanto tale norma, subordinando all'esecuzione del pagamento dell'imposta di registro la trascrizione degli atti notarili, f sarebbe di ostacolo alla tempestività della medesima formalità, richie- sta invece dall'art. 2671 c.c. Il quinto motivo, poi, deduce la implicita abrogazione dell'art. 2671 c.c. per effetto della disciplina sopravve- nuta di cui all'art. 3 bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, come modificato dal d.lgs. 18 gennaio 2000, n. 9, ed all'art. 4 del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento con- cernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adem- pimenti tributari in materia di atti immobiliari, in forza del qua- le la registrazione deve essere richiesta entro

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