Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2022, n. 10979

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2022, n. 10979
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10979
Data del deposito : 25 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR AU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/09/2021 della CORTE ASSISE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/F•PntitP le conclusioni del PG • 2-1ti (:--r?).4k)11 citQ .15\ Cjk .'ì;• (0 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 23 settembre 2021 la Corte di Assise di Roma, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da UR Di ZI avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Assise di Roma, che aveva respinto la sua richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di anni quattordici di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di Assise di appello di Roma del 6 marzo 1992, irrevocabile il 10 maggio 1993, per il delitto di cui all'art. 280 cod. pen.. A fondamento della decisione rilevava che l'arresto del condannato, avvenuto a fini estradizionali in Francia in data 6 agosto 1994 e la conseguente carcerazione protrattasi da quel momento sino al 26 ottobre 1994 per due mesi e ventun giorni, aveva determinato lo spostamento a quest'ultima data della decorrenza iniziale del termine di prescrizione della pena, pari a ventotto anni, che sarebbe venuto a scadere il 6 agosto 2022. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il condannato a mezzo dei difensori, avv.ti Filippo Visocchi e Gianrico Ranaldi, i quali ne hanno chiesto l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 172, comma 4, cod. pen. e per motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Secondo i difensori, la corte di Assise ha errato nell'interpretare l'art. 172 cod. pen. ed in specie il momento di decorrenza del termine di prescrizione della pena detentiva, che avrebbe dovuto essere individuato nel 10 maggio 1993, data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna. Le argomentazioni esposte nell'ordinanza contrastano con la disciplina applicabile per la ritenuta equiparazione tra l'inizio dell'esecuzione e l'arresto a fini estradizionali in quanto: -l'art. 16 della Convenzione europea di estradizione del 1957 -secondo cui «in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato», che «potrà cessare, se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell'articolo 12» e «non potrà, in alcun caso, superare 40 giorni dal momento dell'arresto. Tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile, in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto»- e -per un altro verso l'art.722 c.p.p. -alla stregua del quale «la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6»- indicano che l'arresto provvisorio del condannato all'estero in esecuzione di una richiesta di estradizione non costituisce inizio dell'esecuzione di una pena detentiva ma, di /11)- contro, dà luogo a una restrizione provvisoria -e, quindi, preventiva e cautelare- strumentale solo ad assicurare l'eventuale consegna, in favore delle Autorità dello Stato richiedente la cooperazione giudiziaria, della persona richiesta. -il diverso istituto dell'art. 745 cod. proc. pe'n. è strumentale a consentire l'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane e non la consegna a favore dello Stato della persona arrestata in ottemperanza alla cooperazione internazionale;
-l'ordinanza impugnata ha operato una interpolazione additiva del disposto dell'art.172 cod. pen. con l'introduzione di ulteriore ipotesi di sospensione del termine di prescrizione della pena non prevista dalla legge e quindi non consentita;
-è intrinsecamente contraddittoria la motivazione laddove ha interpretato la condizione della volontaria sottrazione all'esecuzione prevista dall'art. 172, comma 4, cod. pen. con l'esito favorevole conseguito dall'estradando col rigetto della richiesta di consegna da parte dello Stato estero;
in tal senso va letto il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.... del 15 luglio 2021 che identifica la volontaria sottrazione con l'evasione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Birritteri, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita, dunque, accoglimento.

1. I presupposti di fatto della presente vicenda processuale sono pacifici e riassumibili nei seguenti termini.

1.1. Divenuta irrevocabile in data 10 maggio 1993 la sentenza con la quale la Corte di Assise di Roma aveva condannato l'imputato UR Di ZI alla pena di anni quattordici di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 280 cod. pen., in data .... il pubblico ministero aveva emesso ordine di esecuzione per la carcerazione e rivolto alla Francia richiesta di consegna del condannato, ivi rifugiatosi, con contestuale richiesta di arresto provvisorio, che veniva eseguito in data 6 agosto 1994 e ne aveva comportato la carcerazione sino al 26 ottobre 1994 allorchè la richiesta di consegna era stata respinta. Da allora l'esecuzione della predetta pena non era stata possibile sino alla richiesta del condannato, rivolta al giudice dell'esecuzione, di accertarne l'intervenuta estinzione per prescrizione.

1.2. Tanto premesso in punto di fatto, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di respingere l'istanza a ragione del già avvenuto inizio dell'espiazione della pena detentiva in coincidenza con l'arresto provvisorio all'estero a fini estradizionali, che aveva manifestato in concreto l'interesse dello Stato alla sottoposizione del condannato al trattamento punitivo, ragione per la quale il termine massimo di ventotto anni, pari al doppio della sanzione inflitta, non era scaduto al mom nto della sua decisione.

2. L'impugnazione all'odierno esame contesta la ricostruzione in punto di diritto, operata dal giudice dell'esecuzione sul tema della individuazione del momento in cui può ritenersi abbia inizio l'esecuzione di pena detentiva ai fini della verifica dell'estinzione della pena stessa per prescrizione.

2.1. L'art. 172, comma 1, cod.

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