Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2022, n. 26256

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2022, n. 26256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26256
Data del deposito : 8 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA AR nato il [...] ST VE nato il [...] avverso la sentenza del 14/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
o, (z.9.)Qu-ryì fo-bec2 • Pubblico Millistbro, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI -ttre-ha concluso chiedendo 2',j CUI un. tislite-:+-egerrsore- - 8 LUG 7022

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14 settembre 2017, ha confermato - quanto all'affermazione di responsabilità- la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Pesaro con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, gli imputati ST DY e SA AR erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al trasporto e detenzione di sostanza stupefacente, tipo cocaina pari a grammi 99,780, da cui erano ricavabili n. 516 dosi medie, in particolare ST DY conduceva l'autovettura Audi presa a noleggio sulla quale viaggiava SA AR che lanciava fuori dal finestrino lato passeggero il panetto durante l'inseguimento ad opera dei militari dei Carabinieri, e disapplicata la recidiva a SA AR, ha ridotto la pena a questi inflitta nella misura di anni quattro di reclusione e C 18.000,00 di multa, confermando il trattamento sanzionatorio irrogato a ST DY di anni tre e mesi quatto di reclusione e C 16.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza gli imputati, a mezzo dei loro difensori di fiducia, hanno proposto ricorsi per cassazione.

2.1. Il ricorso nell'interesse di ST lamenta con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e l'assenza di motivazione non avendo la corte territoriale risposto alle censure devolute nei motivi di appello con cui l'imputato chiedeva la riduzione nel minimo della pena e il riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Il ricorso nell'interesse di SA AR deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione della legge processuale in relazione all'accoglimento parziale della richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Secondo il ricorrente l'accoglimento parziale della richiesta di giudizio abbreviato condizionato costituirebbe un atto abnorme. Il giudizio abbreviato sarebbe stato celebrato in assenza di condizioni per la sua celebrazione. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità penale fondata sul mero dato che gli imputati viaggiavano insieme a bordo di un'autovettura presa a noleggio per lo svolgimento della loro attività lavorativa, in un contesto nel quale i militari operanti potrebbero avere equivocato sulla persona che avevano visto gettare il pacchetto dal finestrino e l'ST si era assunto la esclusiva responsabilità per la detenzione dello stupefacente. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di perizia volta a rilevare le impronte digitali sul pacchetto che conteneva lo stupefacente che, secondo la

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