Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2003, n. 11632
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In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità consegue soltanto alla mancanza di sottoscrizione del difensore sull'originale del ricorso (art. 365 cod. proc. civ.), mentre la mancata sottoscrizione della copia notificata non dà luogo a nullità, a meno che non si determini assoluta incertezza sull'identificazione della parte e del difensore.
La Cassa di Conguaglio per il Settore Elettrico, in quanto gestione fuori bilancio, costituisce organo dello Stato, e del pari statale deve ritenersi la proprietà delle risorse affluite alla Cassa, pur se di provenienza dagli utenti del servizio elettrico. Sussiste pertanto la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità per danno erariale conseguente alla gestione dei relativi fondi.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 6223/2002 - 6687/2002
Dott. GRIECO Angelo - Primo Presidente f.f. -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - est. Consigliere -
Dott. DI NANNI GI Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI;
- ricorrente -
contro
IG ON, elettivamente domiciliato in ROMA, LUCIO ANELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
GH RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN FRANCO ANEDDA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
RA UI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTA CASTELLO 33, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO AJELLO, giusta procura speciale depositata in data 20/03/03, in atti;
- resistente con procura -
nonché
contro
UB IL, NI EN, TI RO, SA IO, AR VA, TT VI, NE CL, IA SE, LA UI, RI IA, DI LL AN, HI NZ, LU NO, DI CE EL, AT OL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/5760 proposto da:
AT OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato UI ROMANELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n. 01/02/5774 proposto da:
SA IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell'avvocato NO CASELLATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI;
AT OL, UB IL, GH RO, RA UI, NI EN, TI RO, AR VA, TT VI, NE CL, IA SE, LA UI, RI IA, DI LL AN, HI NZ, IG ON, LU NO, DI CE EL;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 01/02/6223 proposto da:
IA RI, IA SE, NE CL, LA UI, DI LL AN, HI NZ, LU NO, DICE EL, UB IL, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, SA IO, AT OL;
- intimati -
e sul 5^ ricorso n. 01/02/6687 proposto da:
AR VA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 258/01 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 07/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/03 dal Consigliere Dott. GI Francesco DI NANNI;
uditi gli avvocati Lucio ANELLI, Gian Franco ANEDDA, Mario SANINO, anche per delega dell'avvocato Enrico AJELLO, GU ROMANELLI, NO CASELLATO, Mario Ettore VERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con conferma del difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in conformità all'assunto dei ricorsi incidentali. P.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'esito favorevole del referendum abrogativo del 14 giugno 19 87 determinava l'adozione di iniziative volte, sia alla chiusura delle centrali nucleari esistenti, sia alla sospensione e chiusura dei lavori nei cantieri delle centrali in corso di costruzione, oltre alla valutazione e compensazione dei cd. oneri nucleari che erano derivati all'ENEL e alle imprese del settore.
Con provvedimenti adottati a partire dal novembre 1987 il C.I.P.E. disponeva, fra l'altro, la sospensione dei lavori nelle centrali di Montalto di Castro e di Trino 2;
la chiusura della centrale di Latina (Foce Verde);
la reintegrazione dell'ENEL e delle imprese appaltatrici negli oneri conseguenti, previa predisposizione, da parte di tale ente, di apposita rendicontazione da presentarsi alle amministrazioni dell'Industria, del Bilancio e del Tesoro. Istituiva, inoltre, due comitati per la valutazione degli oneri relativi alle centrali di Trino e di Foce Verde.
Con decreti del Ministro dell'Industria venivano costituiti i detti comitati e determinato il compenso spettante ai relativi componenti. Con delibera del 21 dicembre 1988 il C.I.P.E. precisava le funzioni dei comitati, disponendo che venissero integrati da un rappresentante del C.I.P.
Con delibera del 24 maggio 1989 del C.I.P. venivano puntualizzate dette funzioni e modificato il compenso spettante ai membri dei comitati.
Il C.I.P. provvedeva, inoltre, a sette liquidazioni degli oneri straordinari da rimborsare all'ENEL, mentre l'ottava liquidazione veniva disposta dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il rimborso avveniva attraverso l'utilizzazione della preesistente Cassa di conguaglio del settore elettrico, presso la quale era stato istituito un apposito conto di gestione. Per disporre della necessaria liquidità il C.I.P. era stato autorizzato dal C.I.P.E. al mantenimento del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento C.I.P.
del 27 gennaio 1988. Pertanto, con delibera del 21 dicembre 1988, il C.I.P. aveva prorogato la maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico e autorizzato l'ENEL, a titolo di acconto e previa valutazione del Comitato di Valutazione degli Oneri Nucleari, ad esigere l'importo della maggiorazione applicata all'utenza. Tutti i provvedimenti adottati in materia dal C.I.P.E. e dal C.I.P., fino alla delibera di quest'ultimo del 18 dicembre 1990, venivano recepiti dall'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n.
9. Nel 1998 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, disposti accertamenti tramite il Centro repressione frodi della Guardia di Finanza, citava in giudizio OL TA, Ministro dell'Industria all'epoca dei fatti, nonché, con riferimento allo stesso periodo, i Sottosegretari all'Agricoltura delegati a presenziare alle riunioni del C.I.P., i componenti di tale organo e del Comitato per la valutazione degli oneri nucleari, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell'erario, della somma di lire 4.607.655.297.000, con rivalutazione, interessi e spese del giudizio, in riferimento alle spese erogate dall'inizio delle vicende relative alla chiusura delle centrali nucleari e fino al dicembre 1994, per le quali veniva prospettata una responsabilità amministrativa in relazione ai vari provvedimenti adottati nell'ambito delle rispettive competenze, e dai quali, anche alla luce dell'art. 33, comma secondo, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sarebbe derivato un danno erariale, e specificamente:
- riconoscimento di interessi non dovuti sui rimborsi;
- attribuzione d'illegittimi compensi ai componenti del Comitato per la Valutazione degli oneri nucleari;
- illegittima attribuzione all'ENEL del rimborso delle spese sostenute per la documentazione degli oneri chiesti in rimborso;
- illegittima attribuzione alle imprese appaltatrici del rimborso anche delle spese per blocco cantieri e minore produttività;
- illegittima attribuzione all'ENEL del rimborso della somma pagata per l'acquisto del combustibile nucleare per la centrale di Trino 2. In sede istruttoria i presunti responsabili contestavano, sotto vari profili, la fondatezza della pretesa e deducevano pregiudizialmente il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, essendosi l'affermato danno prodotto nei confronti di ente diverso da quello di appartenenza ovvero su risorse finanziarie provenienti da privati (utenti del servizio elettrico), non entrate a far parte dell'erario dello Stato.
Con sentenza pubblicata il 30 novembre 1999 la Sezione giurisdizionale della Corte assolveva tutte le persone citate per assenza di un danno risarcibile, non essendosi verificata alcuna lesione degl'interessi dell'ente relativi ai mezzi dell'azione amministrativa, non costituendo danno risarcibile la mera lesione degli interessi della collettività, riferibile soltanto ai fini dell'azione amministrativa.
Per quanto interessa la decisione sulla giurisdizione, devoluta alle Sezioni Unite di questa Suprema 7 Corte, la sentenza è così motivata:
- l'eccezione di difetto di giurisdizione, sotto il profilo che il danno sarebbe stato arrecato ad ente diverso da quello di appartenenza, doveva essere disattesa. Pur riconoscendo portata innovativa all'art. 1, comma quarto, della legge n. 20 del 1994, nella specie doveva affermarsi la strumentalità dell'attività posta in essere dalla Cassa conguaglio del Settore elettrico - fonte finanziaria operativa per le reintegrazioni di cui trattasi - nei confronti dell'Amministrazione statale, alla quale risultava legata da un rapporto di servizio idoneo ad incardinare la giurisdizione della Corte dei conti. L'art. 33, secondo comma, della legge 9 gennaio 1991, n.9, prevede: "Il CIP dispone la reintegrazione
all'ENEL e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle ... centrali, secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988 ... e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989 ...". L'assegnazione dei rimborsi sarebbe avvenuta - secondo le delibere richiamate dalla legge - attraverso il meccanismo della Cassa di conguaglio del settore elettrico, "nei limiti delle valutazioni" effettuate dall'apposito Comitato;
- detta Cassa,