Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/08/2022, n. 25269

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/08/2022, n. 25269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25269
Data del deposito : 24 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

e

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 1297 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente -

Contro

Fallimento Ildocat s.p.a., in persona del curatore pt. - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 619/05/2019, depositata in data 7 ottobre 2019. lAì Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore Cons. M G P D V di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna aveva rigettato l'appello proposto nei confronti Ildocat s.p.a, poi fallita, avverso la sentenza n. 271/05/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari di accoglimento del ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2003, costi indebitamente dedotti, ai fini Irpeg, e detratti, ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da Aerimpianti s.p.a. e dalla Società Italiana per il Magnesio e Leghe di Magnesio s.p.a. in liquidazione, afferenti ad operazioni ritenute inesistenti;
- il Fallimento Ildocat s.p.a., in persona del curatore p.t. è rimasto intimato;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE

-va preliminarmente rilevata la tempestività del ricorso essendo stato proposto, a mezzo posta elettronica certificata, in data 8 gennaio 2021, nel termine annuale ex art. 327 primo comma c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata in data 7.10.2019, tenendo conto sia della sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia Covid 19, dal 9.3.2020 all'11.5.2020, disposta con i decreti legge 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni in legge 24.2.2020 n.27, e 8.4.2020 n.23, convertito con modificazioni in legge 5.6.2020 n.40 che della ordinaria sospensione durante il periodo feriale;
in particolare, il ricorrente ha beneficiato dell'ordinaria sospensione di cui al periodo feriale in aggiunta a quella di sospensione dei termini c.d. covid, in quanto quest'ultima è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale, il che vuol dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo (nello stesso senso, Cass., sez. 2, n. 37532 del 2021;
v. anche Cass., sez. 6 - 1, n. 34600 del 2021;
Sez. 6 - 1, n. 34597 del 2021);
-con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/72 e 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento non avendo l'Ufficio fornito prove certe della assunta inesistenza delle operazioni fatturate ("non basta dire che si presume;
occorre dare adeguata prova che i lavori non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti in
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