Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/1975, n. 2704
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L'Obbligo di collazione e l'Azione di riduzione concorrono entrambi al risultato di aumentare la massa ereditaria, rendendo inefficaci taluni Atti di liberalita compiuti in vita dal defunto, ma la differenza tra i due istituti sta in cio che, mentre la collazione sacrifica solo i donatari che siano anche coeredi discendenti, senza proteggere il legittimario come tale, invece l'Azione di riduzione tende a reintegrare la quota di legittima anche con sacrificio del donatario non erede e non discendente. E poiche la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria, essa puo essere compiuta - quando manchi il relictum per avere il defunto donato o legato tutti i suoi beni - solo dopo che sia stata esperita l'Azione di riduzione; ma, all'inverso, quando alla morte del de cuius gia esista un relictum da dividere, ben puo essere domandato l'adempimento dell'Obbligo di collazione senza previo esperimento dell'Azione di riduzione. ( V 543/70, mass n 345607).*
Il fatto che l'art 413 cod civ 1865 classificasse le scorte vive e morte dei fondi rustici come immobili per destinazione - mentre nel regime vigente esse si considerano come pertinenze - non escludeva la possibilita che gli Atti di disposizione aventi ad oggetto il fondo rustico potessero non comprendere le scorte, onde, avendo il proprietario donato il fondo ad uno dei figli, ben potevano le scorte, alla morte di lui, far parte del relictum e cioe entrare a far parte della comunione ereditaria, mentre il fondo restava soggetto a collazione.*