Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2007, n. 5224

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sulla sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche a seguito del sisma del settembre 1997, atteso che la situazione dei soggetti interessati a termini di prescrizione, termini perentori sostanziali e processuali, in scadenza dopo il 31 dicembre 1997, non è affatto identica a quella dei soggetti che vedono cadere prima di tale data i citati termini, rientrando nella discrezionalità del legislatore individuare una data al di là della quale sono considerate esaurite le difficoltà create dal sisma del 1997 per i soggetti ivi residenti. Diversamente opinando, qualsiasi termine finale potrebbe essere contestato, considerato che i termini attraversati dal periodo di disagio provocato dal sisma subiscono sempre una riduzione (principio affermato in fattispecie concernente opposizione a decreto ingiuntivo relativo al recupero di contributi previdenziali e somme aggiuntive).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2007, n. 5224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5224
Data del deposito : 7 marzo 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. NEPOTE 21, presso lo studio dell'avvocato GREGORIS MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati SQUADRONI ALFREDO, FORMICA DOMENICO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 387/03 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 02/08/03 r.g.n. 628/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/06 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28/29 giugno 2002 il Tribunale di Macerata dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da BB OD di EL IT, con sede in Civitanova Marche, con ricorso depositato il 30 gennaio 1998, avverso il decreto ingiuntivo notificato il 12 dicembre 1997 ad iniziativa dell'INPS, e relativo al recupero di contributi previdenziali e somme aggiuntive attinenti al periodo 1.10.1994/30.11.1995.
Il Tribunale riteneva non applicabile la sospensione dei termini processuali disposta dal D.L. n. 364 del 1997, art. 1, in conseguenza degli eventi sismici che avevano colpito i territori dell'Umbria e delle Marche dal settembre 1997;
la norma sospendeva i termini in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997 e le ulteriori dilazioni, disposte prima con la L. n. 434 del 1997, di conversione del decreto legge, e poi con la L. n. 449 del 1997, art.61, riguardavano pur sempre i termini in scadenza nel ricordato
periodo, mentre il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato a cura dell'INPS sarebbe scaduto solo il 21 gennaio 1998.
La decisione veniva appellata dalla ditta del signor EL, che, senza contestare la interpretazione del D.L. n. 346 del 1997, art. 1 effettuata dal primo giudice, sollevava questione di
legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui finisce per sacrificare l'interesse dei soggetti per i quali il termine non è in scadenza nel periodo fissato dal legislatore, pur trovandosi nelle stesse condizioni previste dalla norma (evento calamitoso). Poiché l'accoglimento della eccezione avrebbe reso tempestiva l'opposizione, l'appellante ribadiva i motivi a sostegno della dedotta illegittimità della richiesta dell'Istituto previdenziale. L'INPS, costituitosi, resisteva.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 4 luglio/2 agosto 2003, rigettava l'appello e condannava la ditta alle spese del grado. I giudici di secondo grado escludevano la assimilabilità della situazione di colui che

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