Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2021, n. 34851

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2021, n. 34851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34851
Data del deposito : 20 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ORTO RICCIARI VINCENZO nato a CATANIA il 27/04/1933 avverso la sentenza del 16/09/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA cindarr:Enrize Il Procuratore generale, P G, con atto scritto del 20 aprile 2021 chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. O R V impugna la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 16 settembre 2019 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di euro 68,00 di ammenda, in ordine al reato di cui agli artt. 58 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 e 221 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, perché 1'8 marzo 2018 aveva omesso di denunciare il trasferimento del luogo di custodia di una carabina, marca B, matr. n. 4171, e di una rivoltella, marca E F, matr. n. 8139. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui il G.u.p. avrebbe omesso di considerare che il trasferimento dell'arma da San Gregorio di Catania all'appartamento sito in Mascalucia (CT) in via Monte Cicirello n. 8 era avvenuto molto tempo prima della modifica introdotta all'art. 38 T.U.L.P.S. dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a seguito della quale è stato introdotto l'obbligo di effettuare una nuova denuncia in caso di trasferimento dell'arma, anche quando tale trasferimento avvenga nella zona di competenza dello stesso ufficio dell'Autorità presso la quale era stata depositata la prima denuncia dell'arma. In merito a tale fattispecie normativa, nel ricorso si evidenzia che, prima della citata novella normativa, vi era contrasto giurisprudenziale in merito alla necessità o meno di procedere a una nuova denunzia presso lo stesso ufficio competente. Anche solo per tale ragione, il giudice di merito avrebbe dovuto quantomeno adottare un provvedimento ex art. 131 bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto accertato. Il ricorrente, inoltre, ritiene che l'imputazione sia equivoca e contraddittoria, posto che è stato contestato l'art. 58 r.d. n. 635 del 1940 e non l'art. 38 T.U.L.P.S. Infine, nel ricorso si evidenzia che il G.i.p. non avrebbe potuto disporre la confisca delle armi, poiché il pubblico ministero ne aveva disposto il dissequestro e la restituzione.
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