Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2021, n. 39495
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MUSARRA VINCENZO nato a PALERMO il 18/07/1953 ROTA CARLA nato a BEDULITA il 10/09/1962 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere B CLICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P L che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. FRANCESCA CATTANEO si associa alle richieste formulate dal Proc. Gen.;
Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
L'avv. GIUSEPPE SCOZZARI insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. S M insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in data 12 marzo 2019, nei confronti di V M e C R, in relazione al reato di cui al capo 2 della rubrica, alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione per M e a quella di mesi otto di reclusione per R, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, Fall. Lavori Generali s.r.l. in liquidazione, con riconoscimento della provvisionale di un milione seicentomila euro, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili.
1.1. La contestazione attiene al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2632 cod. civ., perché in concorso tra loro, M quale Presidente del consiglio di amministrazione e, poi, liquidatore della Impresa Cavalieri Ottavio s.p.a., nonché amministratore unico e liquidatore della Lavori generali s.r.I., R quale consigliere di amministrazione e liquidatore della prima società, dal 19 novembre 2014, formavano fittiziamente il capitale sociale della Lavori Generali s.r.I., mediante la sopravvalutazione reputata rilevante dei conferimenti del ramo di azienda dell'Impresa Cavalieri Ottavio s.p.a., almeno dell'importo di euro 1.612,377,00, relativo al credito dell'Impresa Cavalieri Ottavio s.p.a. e al valore della partecipazione e del credito della R s.r.I., entrambi facenti parte dell'attivo conferito alla neo-costituita società Lavori Generali s.r.l.
1.2.Secondo la ricostruzione recepita nella sentenza di secondo grado, il 20 luglio 2016 viene dichiarato il fallimento della Lavori Generali s.r.l. Unica causa o principale, individuata dal curatore, è la cessione del ramo di azienda effettuato dalla Impresa Cavalieri Ottavio s.p.a. , operazione che, secondo il curatore, sarebbe servita a isolare ed alleggerire il bilancio della società per azioni da una serie di debiti, per circa 30 milioni di euro, usciti dal bilancio della conferente, attraverso il conferimento di una serie di partite attive, in sostanza di scarso valore. La Lavori Generali s.r.l. era stata, infatti, costituita mediante il conferimento di un ramo di azienda di proprietà della s.p.a., in base ad una perizia sintetica, non intellegibile secondo il curatore e, comunque, elaborata in malafede, posto che a fronte di un conferimento di capitale netto di 300.000,00 euro, i valori attivi indicati in perizia erano pari a oltre un milione e mezzo di euro. La Lavori Generali s.r.I., in sostanza, secondo i giudici di merito, era servita a isolare una serie di debiti della Impresa Cavalieri Ottavio s.p.a., senza avere una vera e propria struttura amministrativa;
anzi questa si era limitata a riscuotere crediti (peraltro modesti) e a gestire il contenzioso connesso alla riscossione delle riserve relative ai contratti di appalto conclusi dalla s.p.a., nonché al pagamento dei debiti.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore di fiducia, con distinti atti di impugnazione.
2.1. M, con ricorso depositato dall'Avv. G. S denuncia sei vizi.
2.1.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 2632 cod. civ. e correlato difetto di motivazione. La norma punisce l'amministratore o socio che effettua un conferimento eccessivo dal punto di vista dell'operata valutazione, perciò "rilevante" in relazione al pericolo per il capitale sociale, omettendo informazioni o errando nelle indicazioni necessarie, dunque esponendo dati falsi. Si sottolinea che il bilancio e i conferimenti si compongono di elementi valutativi o estimativi, frutto dell'assegnazione a determinate componenti di un valore, si tratta, dunque, di atti valutativi. Per ritenere la sopravvalutazione "rilevante" la Corte d'appello avrebbe dovuto fare riferimento a Direttive europee, alle linee guida dell'OIC (Organismo Italiano di contabilità), all'Intemational Financial Reporting. Invece, per la difesa, la sentenza riporterebbe dati superficiali, mutuati dalla perizia disposta in primo grado, che, peraltro, ha risposto su alcuni punti senza evadere tutti i quesiti, ma occupandosi prevalentemente di reati connessi alla violazione della normativa sugli appalti. Si richiama la pronuncia di questa Corte, Sez. U, ric. P, secondo la quale la sopravvalutazione è "rilevante" se è tale da alterare, in misura apprezzabile, il quadro di insieme e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni di soci, creditori, pubblico. La valutazione sulla rilevanza della sopravvalutazione, inoltre, per il ricorrente, avrebbe dovuto essere compiuta ex ante.
2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento ai presupposti oggettivi del reato. Si rileva che per considerare "rilevante" la sopravvalutazione, deve farsi riferimento a criteri oggettivi, cui ancorare la valutazione, in relazione ai conferimenti in natura, crediti, individuare regole e criteri valutativi certi. In giurisprudenza non vi sono precedenti in tema di conferimenti societari anche se la questione è connessa, a parere del ricorrente, a quella del falso valutativo, affrontato dalle Sez. U, ric. P, cit. Secondo la difesa: 1) si deve verificare se la condotta di sopravvalutazione sia incidente sul dissesto con essa aggravato o determinato;
2) si deve verificare se il conferimento è stato o meno analizzato come operazione svincolata da logiche imprenditoriali e se si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e del suo capitale, al momento del conferimento;
3) si deve verificare la relazione tra il conferimento e le logiche di riorganizzazione di tutto il gruppo imprenditoriale;
4) va verificato se il conferimento, con il suo valore effettivo, possano essere rapportati a circostanze esterne, tali da incidere, condizionandolo, sul valore dello stesso;5) il conferimento dovrà corrispondere a criteri di stima ragionevole;
6) va valutato se i conferimenti siano stati analizzati anche da terzi, dotati di specifica professionalità.
2.1.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se le operazioni societarie erano state guidate da criteri di prudenza, veridicità, lealtà e convenienza per la società, verificando l'esigibilità dei conferimenti, l'esigibilità dei crediti e la consistenza dei debitori (come i crediti verso Anas, risultati tutti esigibili) e la prossimità alla prescrizione di questi. La condanna per le statuizioni civilistiche è frutto, poi, delle conclusioni del perito del primo giudice il quale non si è ancorato ad alcun parametro tecnico, dal punto di vista giuridico ed economico.
2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla condotta di sopravvalutazione ex art. 2632 cod. civ. La Corte d'appello reputa marginale il saldo netto positivo della Cavalieri s.p.a. (pag. 9 della sentenza) rispetto all'enorme mole dei "pretesi conferimenti attivi e del corrispondente passivo facenti parte del ramo di azienda". Tale affermazione, per la difesa, è priva di motivazione. Neppure vengono indicati criteri tecnico-economici per i quali la Corte d'appello è giunta a tale conclusione, né si indica il nesso della sopravvalutazione con il dissesto, tenuto conto, peraltro, che il fallimento è intervenuto cinque anni dopo, essendosi verificate, medio tempore, altre cause del dissesto medesimo. Si osserva all'uopo, che: la conferente all'epoca dei conferimenti era operativa;
la s.r.l. ha chiuso il primo anno di attività con saldo netto positivo;
i valori di produzione della s.p.a., negli anni precedenti ai conferimenti, erano positivi tanto ai fini di valutare l'elemento soggettivo del reato;
le svalutazioni, poi intervenute, sarebbero state determinate da fattori esterni, frutto dell'interruzione traumatica dell'attività della s.p.a., per la pendenza di indagini;
i ritardati pagamenti degli enti pubblici, delle commesse aveva provocato un sofferenza finanziaria che aveva condotto alla svalutazione;
i conferimenti sono stati valutati positivamente dalla società di revisione Consilia, dal Commissiario del concordato preventivo della s.p.a., dal Tribunale civile di Bergamo che ha omologato il concordato, in data 26 febbraio 2015, la cui istanza comprendeva anche i conferimenti alla s.r.I.;
non si comprenderebbero le ragioni per le quali a pag. 10 la Corte d'appello indica come poste attive sopravvalutate l'importo di euro 674.748,69 : si tratta di crediti per evidente errore indicati dal perito come sopravvalutati (pag. 35 perizia) perché risalenti, mentre quelli verso Anas, per corrispondente importo di euro 531.179,05, erano crediti certi ed esigibili;
non è stata fornita alcuna motivazione sulle osservazioni difensive devolute con l'appello in ordine alla circostanza che R s.r.l. aveva un core business formato non solo da beni materiali ma anche immateriali (licenze, autorizzazioni, know how) limitandosi la Corte territoriale, a rilevare che, nel 2010, la R s.r.l. era incorsa in perdite tali da ricondurre in negativo il patrimonio netto. In definitiva, la difesa chiede di rapportare la
udita la relazione svolta dal Consigliere B CLICE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P L che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. FRANCESCA CATTANEO si associa alle richieste formulate dal Proc. Gen.;
Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese;
L'avv. GIUSEPPE SCOZZARI insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. S M insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in data 12 marzo 2019, nei confronti di V M e C R, in relazione al reato di cui al capo 2 della rubrica, alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione per M e a quella di mesi otto di reclusione per R, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, Fall. Lavori Generali s.r.l. in liquidazione, con riconoscimento della provvisionale di un milione seicentomila euro, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili.
1.1. La contestazione attiene al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2632 cod. civ., perché in concorso tra loro, M quale Presidente del consiglio di amministrazione e, poi, liquidatore della Impresa Cavalieri Ottavio s.p.a., nonché amministratore unico e liquidatore della Lavori generali s.r.I., R quale consigliere di amministrazione e liquidatore della prima società, dal 19 novembre 2014, formavano fittiziamente il capitale sociale della Lavori Generali s.r.I., mediante la sopravvalutazione reputata rilevante dei conferimenti del ramo di azienda dell'Impresa Cavalieri Ottavio s.p.a., almeno dell'importo di euro 1.612,377,00, relativo al credito dell'Impresa Cavalieri Ottavio s.p.a. e al valore della partecipazione e del credito della R s.r.I., entrambi facenti parte dell'attivo conferito alla neo-costituita società Lavori Generali s.r.l.
1.2.Secondo la ricostruzione recepita nella sentenza di secondo grado, il 20 luglio 2016 viene dichiarato il fallimento della Lavori Generali s.r.l. Unica causa o principale, individuata dal curatore, è la cessione del ramo di azienda effettuato dalla Impresa Cavalieri Ottavio s.p.a. , operazione che, secondo il curatore, sarebbe servita a isolare ed alleggerire il bilancio della società per azioni da una serie di debiti, per circa 30 milioni di euro, usciti dal bilancio della conferente, attraverso il conferimento di una serie di partite attive, in sostanza di scarso valore. La Lavori Generali s.r.l. era stata, infatti, costituita mediante il conferimento di un ramo di azienda di proprietà della s.p.a., in base ad una perizia sintetica, non intellegibile secondo il curatore e, comunque, elaborata in malafede, posto che a fronte di un conferimento di capitale netto di 300.000,00 euro, i valori attivi indicati in perizia erano pari a oltre un milione e mezzo di euro. La Lavori Generali s.r.I., in sostanza, secondo i giudici di merito, era servita a isolare una serie di debiti della Impresa Cavalieri Ottavio s.p.a., senza avere una vera e propria struttura amministrativa;
anzi questa si era limitata a riscuotere crediti (peraltro modesti) e a gestire il contenzioso connesso alla riscossione delle riserve relative ai contratti di appalto conclusi dalla s.p.a., nonché al pagamento dei debiti.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore di fiducia, con distinti atti di impugnazione.
2.1. M, con ricorso depositato dall'Avv. G. S denuncia sei vizi.
2.1.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 2632 cod. civ. e correlato difetto di motivazione. La norma punisce l'amministratore o socio che effettua un conferimento eccessivo dal punto di vista dell'operata valutazione, perciò "rilevante" in relazione al pericolo per il capitale sociale, omettendo informazioni o errando nelle indicazioni necessarie, dunque esponendo dati falsi. Si sottolinea che il bilancio e i conferimenti si compongono di elementi valutativi o estimativi, frutto dell'assegnazione a determinate componenti di un valore, si tratta, dunque, di atti valutativi. Per ritenere la sopravvalutazione "rilevante" la Corte d'appello avrebbe dovuto fare riferimento a Direttive europee, alle linee guida dell'OIC (Organismo Italiano di contabilità), all'Intemational Financial Reporting. Invece, per la difesa, la sentenza riporterebbe dati superficiali, mutuati dalla perizia disposta in primo grado, che, peraltro, ha risposto su alcuni punti senza evadere tutti i quesiti, ma occupandosi prevalentemente di reati connessi alla violazione della normativa sugli appalti. Si richiama la pronuncia di questa Corte, Sez. U, ric. P, secondo la quale la sopravvalutazione è "rilevante" se è tale da alterare, in misura apprezzabile, il quadro di insieme e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni di soci, creditori, pubblico. La valutazione sulla rilevanza della sopravvalutazione, inoltre, per il ricorrente, avrebbe dovuto essere compiuta ex ante.
2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento ai presupposti oggettivi del reato. Si rileva che per considerare "rilevante" la sopravvalutazione, deve farsi riferimento a criteri oggettivi, cui ancorare la valutazione, in relazione ai conferimenti in natura, crediti, individuare regole e criteri valutativi certi. In giurisprudenza non vi sono precedenti in tema di conferimenti societari anche se la questione è connessa, a parere del ricorrente, a quella del falso valutativo, affrontato dalle Sez. U, ric. P, cit. Secondo la difesa: 1) si deve verificare se la condotta di sopravvalutazione sia incidente sul dissesto con essa aggravato o determinato;
2) si deve verificare se il conferimento è stato o meno analizzato come operazione svincolata da logiche imprenditoriali e se si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e del suo capitale, al momento del conferimento;
3) si deve verificare la relazione tra il conferimento e le logiche di riorganizzazione di tutto il gruppo imprenditoriale;
4) va verificato se il conferimento, con il suo valore effettivo, possano essere rapportati a circostanze esterne, tali da incidere, condizionandolo, sul valore dello stesso;5) il conferimento dovrà corrispondere a criteri di stima ragionevole;
6) va valutato se i conferimenti siano stati analizzati anche da terzi, dotati di specifica professionalità.
2.1.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se le operazioni societarie erano state guidate da criteri di prudenza, veridicità, lealtà e convenienza per la società, verificando l'esigibilità dei conferimenti, l'esigibilità dei crediti e la consistenza dei debitori (come i crediti verso Anas, risultati tutti esigibili) e la prossimità alla prescrizione di questi. La condanna per le statuizioni civilistiche è frutto, poi, delle conclusioni del perito del primo giudice il quale non si è ancorato ad alcun parametro tecnico, dal punto di vista giuridico ed economico.
2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla condotta di sopravvalutazione ex art. 2632 cod. civ. La Corte d'appello reputa marginale il saldo netto positivo della Cavalieri s.p.a. (pag. 9 della sentenza) rispetto all'enorme mole dei "pretesi conferimenti attivi e del corrispondente passivo facenti parte del ramo di azienda". Tale affermazione, per la difesa, è priva di motivazione. Neppure vengono indicati criteri tecnico-economici per i quali la Corte d'appello è giunta a tale conclusione, né si indica il nesso della sopravvalutazione con il dissesto, tenuto conto, peraltro, che il fallimento è intervenuto cinque anni dopo, essendosi verificate, medio tempore, altre cause del dissesto medesimo. Si osserva all'uopo, che: la conferente all'epoca dei conferimenti era operativa;
la s.r.l. ha chiuso il primo anno di attività con saldo netto positivo;
i valori di produzione della s.p.a., negli anni precedenti ai conferimenti, erano positivi tanto ai fini di valutare l'elemento soggettivo del reato;
le svalutazioni, poi intervenute, sarebbero state determinate da fattori esterni, frutto dell'interruzione traumatica dell'attività della s.p.a., per la pendenza di indagini;
i ritardati pagamenti degli enti pubblici, delle commesse aveva provocato un sofferenza finanziaria che aveva condotto alla svalutazione;
i conferimenti sono stati valutati positivamente dalla società di revisione Consilia, dal Commissiario del concordato preventivo della s.p.a., dal Tribunale civile di Bergamo che ha omologato il concordato, in data 26 febbraio 2015, la cui istanza comprendeva anche i conferimenti alla s.r.I.;
non si comprenderebbero le ragioni per le quali a pag. 10 la Corte d'appello indica come poste attive sopravvalutate l'importo di euro 674.748,69 : si tratta di crediti per evidente errore indicati dal perito come sopravvalutati (pag. 35 perizia) perché risalenti, mentre quelli verso Anas, per corrispondente importo di euro 531.179,05, erano crediti certi ed esigibili;
non è stata fornita alcuna motivazione sulle osservazioni difensive devolute con l'appello in ordine alla circostanza che R s.r.l. aveva un core business formato non solo da beni materiali ma anche immateriali (licenze, autorizzazioni, know how) limitandosi la Corte territoriale, a rilevare che, nel 2010, la R s.r.l. era incorsa in perdite tali da ricondurre in negativo il patrimonio netto. In definitiva, la difesa chiede di rapportare la
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