Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/07/2023, n. 22692
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In caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l'interesse dell'amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei soci medesimi.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 16355/2017 Numero sezionale 429/2023 Numero di raccolta generale 22692/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V CIVILE - TRIBUTARIA composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. E CO Presidente AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES-IVA 2008. Dott. M C Consigliere Dott. M L D R Consigliere R.G.N. 16355/2017 Dott. V L Consigliere Rel. UP – 14/03/2023 Dott. R G Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16355/2017 R.G. proposto da: S G, nella qualità di erede di S G, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 28, presso lo studio dell'avv. R B dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso, – ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 8982/40/2016, depositata il 22 dicembre 2016;
Numero registro generale 16355/2017 Numero sezionale 429/2023 Numero di raccolta generale 22692/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 udita la relazione svolta udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott. V L;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. Aldo Ceniccola, ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di verifica fiscale nei confronti della società Ireland s.r.l., con sede in Latina, l'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento n. TKF031200228, con il quale venivano recuperati a tassazione, nei confronti della suddetta società, costi ritenuti non giustificati (in assenza di adeguata documentazione contabile) per € 7.443.062,00, per l'anno d'imposta 2008. Poiché nelle more dell'emissione dell'avviso di accertamento suddetto la società veniva cancellata dal registro delle imprese, l'atto impositivo veniva notificato a Loreti Loris, quale ultimo amministratore della società, nonché ai soci S Giuseppe e Santopadre Massimiliano, coobbligati ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ.
2. Contro il predetto avviso di accertamento S Giuseppe proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina la quale, con sentenza n. 250/03/2013, depositata il 13 giugno 2013, lo accoglieva, compensando le spese di lite.
3. Interposto gravame dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina, con sentenza n. 8982/40/2016, pronunciata il 7 dicembre 2016 e depositata in segreteria il 22 dicembre 2016, accoglieva R.G. N. 16355/2017 2 Cons. est. V L Numero registro generale 16355/2017 Numero sezionale 429/2023 Numero di raccolta generale 22692/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 l'appello dell'Amministrazione finanziaria, rigettando il ricorso proposto in primo grado, e condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S Giovanni, nella qualità di erede di S Giuseppe (nelle more deceduto), sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.
5. All'udienza pubblica del 14 marzo 2023 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. e le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso, come si è detto, è affidato a sei motivi.
6.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce nullità della sentenza per violazione dell'art. 31 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il sig. S che tra la data di comunicazione, via p.e.c., del giorno dell'udienza di trattazione, e l'udienza stessa, erano decorsi meno di trenta giorni, per cui tale comunicazione era intempestiva, non essendo stato osservato il termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza;
anche tra la data dell'udienza di trattazione, e la data dell'udienza alla quale questa era stata rinviata, erano decorsi meno di trenta giorni, e quindi la violazione persisteva.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, cod. civ. e 36, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e R.G. N. 16355/2017 3 Cons. est. V L Numero registro generale 16355/2017 Numero sezionale 429/2023 Numero di raccolta generale 22692/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, il ricorrente che non vi erano i presupposti per affermare la responsabilità del socio per i debiti sociali, in quanto mancava la deduzione e la prova della concreta distribuzione e percezione di somme di denaro da parte del socio, la cui entità costituiva il limite della eventuale responsabilità dello stesso.
6.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Sostiene, in particolare, il sig. S che la C.T.R. avrebbe sostanzialmente integrato la motivazione dell'avviso di accertamento, affermando che il bilancio finale di liquidazione (chiuso a zero) della società Ireland s.r.l. non sarebbe stato veritiero, e che quindi vi sarebbe stata una distribuzione di somme ai soci, della quale non vi è cenno nell'avviso di accertamento.
6.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, cod. civ. e 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 19 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il ricorrente che la sentenza della C.T.R. aveva attribuito rilevanza all'intera pretesa creditoria, compreso l'I.V.A., nel mentre né l'art. 2495 cod. civ. né l'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 avrebbero potuto trovare applicazione con riferimento a tale imposta, in quanto, nel caso di specie, vi era un maggiore imponibile accertato in R.G. N. 16355/2017 4 Cons. est. V L Numero registro generale 16355/2017 Numero sezionale 429/2023 Numero di raccolta generale 22692/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 ragione di costi ritenuti non documentati, a fronte dei quali, non trattandosi di fatture “attive”, ma “passive”, non vi era stato un incasso di I.V.A. da versare all'erario e distribuita ai soci, ma