Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/12/2021, n. 40422

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/12/2021, n. 40422
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40422
Data del deposito : 16 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente CC. 10/09/2021 ORDINANZA sul ricorso 4639-2017 proposto da: TRANI MARIA GIUSEPPA, TRANI CARMELA, TRANI PASQUALE e TRANI ROSARIO, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato GIANPAOLO BUONO del Foro di Napoli (come in atti)

- ricorrenti -

contro

TRANI EMANUELE, rappresentato e difeso dall'Avvocato VITTORIO DI MEGLIO (come in atti) -con troricorrente - nonché 0-\ TRANI RAFFAELE, TRANI GIUSEPPE, TRANI ALESSANDRA e PARISI ANTONIO

- intimati -

avverso la sentenza n. 4355/2016, della CORTE di APPELLO di NAPOLI depositata il 9.12.2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. U B.

FATTO E DIRITTO

Con istanza per la cessazione della materia del contendere, in data 27.07.2021, l'Avv. G B - in rappresentanza dei ricorrenti M G, C, P e R T, nonché anche del controricorrente E T e degli intimati R, G, e A T, e A P - rileva che «1. Pende tra le parti in causa giudizio n. R.G. n. 4639/2017, introdotto, con ricorso notificato il 13.02.2017, tempestivamente depositato presso la Cancelleria di questa Corte di Cassazione, dai signori Trani M G, Trani C, Trani P e T R avverso e per la cassazione della sentenza n. 4355/2016, resa dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione civile, il 9.12.2016, notificata in data 14.12.2016. Con controricorso, notificato il 27.3.2021, ha resistito il signor Trani Emanuele»;
che, «2. Con verbale di conciliazione sottoscritto in data 2.10.2019 innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, Giudice dott.ssa Criscuolo in altro giudizio pendente tra le medesime parti (iscritto al R.G. 95295/2007), queste ultime hanno conciliato, tra le altre, anche la controversia de qua, definita con la pronuncia richiamata (la n. 4355/2016), oggetto di ricorso per Cassazione»;
che «3. Con tale ultimo verbale, le parti, dopo aver dato atto al punto 1 della premessa espositiva del presente giudizio, all'art. 2, hanno espressamente previsto la rinuncia al ricorso per Cassazione ed al controricorso, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (la n. 4355/2016, resa dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione civile, il 9.12.2016) ed integrale compensazione delle spese di lite»;
che «4. Pertanto, allo stato, è definitivamente cessata la materia del contendere». Nel ribadire la rinuncia già espressa, parte ricorrente - che ha depositato copia del verbale di conciliazione interamente sottoscritto in parte qua da tutte le parti - chiede la emissione dei provvedimenti consequenziali, con integrale compensazione delle spese di lite. RILEVATO pertanto, che i ricorrenti non hanno più interesse alla prosecuzione del presente giudizio in quanto [come tra l'altro affermato nell'atto di rinuncia] hanno transatto la causa. Tanto premesso, i ricorrenti DICHIARANO ai sensi dell'art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinunciano, al ricorso per Cassazione, iscritto al R.G. n. 4639/2017 [introdotto, con atto notificato il 13.02.2017], con compensazione totale delle spese.
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