Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29494

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Ordinanza
15 novembre 2024
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Ordinanza
15 novembre 2024

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Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, già formulata in sede di precisazione delle conclusioni, può essere effettuata anche con un'istanza, depositata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, indirizzata al presidente del collegio, anziché al presidente della corte, essendo tale modalità idonea a soddisfare l'esigenza, sottesa alla norma, che destinatario necessario, in via immediata e diretta, sia l'organo che deve provvedere all'adozione della modalità di fissazione dell'udienza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29494
Data del deposito : 15 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 4959/2023 Numero sezionale 3448/2024 Numero di raccolta generale 29494/2024 Data pubblicazione 15/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente CONSUMATORE FRANCESCA FIECCONI Consigliere Ud.21/10/2024 IRENE AMBROSI Consigliere CC ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere MARILENA GORGONI Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4959/2023 R.G. proposto da: D'TR OB, in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIA 66, presso il suo studio;
-ricorrente-

contro

FASTWEB SPA, in persona del procuratore speciale, SIMONA SERCHI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PINCIANA 25, presso lo Studio Legale Grimaldi, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIA DE MARCHI ([...]) e ADRIANO PALA CIURLO ([...]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di ROMA n. 5165/2022, depositata il 26/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Numero registro generale 4959/2023 Numero sezionale 3448/2024 Numero di raccolta generale 29494/2024 Data pubblicazione 15/11/2024 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Rappresentando che il 2 aprile 2009 aveva sottoscritto con FASTWEB S.p.A. un contratto di somministrazione del servizio telefax e internet già collegato al numero telefonico 0632111483 assegnatogli da Telecom, suo precedente gestore telefonico, e che, successivamente, e precisamente il 27 ottobre 2010, avendo deciso di trasferire a FASTWEB S.p.A. anche il numero 0632111496 di sola fonia, aveva concluso con FASTWEB S.p.A. un nuovo contratto per la gestione unitaria di entrambi i numeri telefonici, RO D'RI conveniva dinanzi al Tribunale di Roma FASTWEB S.p.A. per sentirla condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento del danno (pRImoniale e non) subito per essere stato privato, senza preavviso, del servizio di fonia, a partire dal 4 ottobre 2011, e del servizio telefax, a partire dal 5 luglio 2012, e per aver dovuto pagare a FASTWEB S.p.A. l'importo di euro 603,00 per fatture riguardanti il vecchio rapporto, nonostante l'avvenuta conclusione del nuovo contratto, il 27 ottobre 2010, che avrebbe dovuto sostituire i precedenti. FASTWEB S.p.A., in via pregiudiziale, contestava la incompetenza per territorio del Tribunale di Roma nonché l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e l'inammissibilità per l'esistenza di un precedente giudicato tra le parti e, con domanda riconvenzionale, chiedeva di condannare l'attore al pagamento della somma di euro 522,29 per l'utilizzo del numero telefonico 0632111483 fino al luglio 2012. Con la sentenza n. 15061/15, il Tribunale di Roma respingeva la domanda dell'attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, lo condannava al pagamento in favore di FASTWEB S.p.A. della complessiva somma di euro 522,29, oltre agli interessi. 2 di 11 Numero registro generale 4959/2023 Numero sezionale 3448/2024 Numero di raccolta generale 29494/2024 Detta sentenza veniva impugnata, in via principale, dal D'RI e, in Data pubblicazione 15/11/2024 via incidentale, da FASTWEB S.p.A. dinanzi alla Corte d'Appello di Roma che, con la sentenza n. 5165/2022, depositata il 26/07/2022, ha respinto entrambi le impugnazioni. Quella di FASTWEB S.p.A. che lamentava il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, per non essere stata contrastata in alcun modo la specifica affermazione con cui il Tribunale di Roma aveva rilevato che la clausola contenuta all'art. 25 delle condizioni generali era priva di efficacia, in quanto non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 1341, 2° comma, cod.civ. Quella del D'RI per: a) non aver confutato la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato: i) che il nuovo contratto si riferisse anche al numero con finale 83, non bastando a tal fine che l'indicazione di detto numero fosse contenuta nel documento denominato «lettera di recesso o richiesta di linea non attiva e/o di richiesta di number portability», essendo detto modulo «finalizzato a recedere dal rapporto con la Telecom in modo da consentire la trasmigrazione del rapporto verso la Fastweb conservando il vecchio numero di telefono»; ii) che proprio sottoponendo al cliente detto modulo FASTWEB S.p.A. lo avesse tratto intenzionalmente in inganno, inducendolo a credere che il nuovo contratto avesse preso il posto del precedente;
iii) che il D'RI avesse inviato alla somministrante la lettera del 27 ottobre 2010, per recedere dal contratto relativo al numero 0632111483 e trasferirlo in un unico contratto che avrebbe regolato entrambi i numeri a lui intestati;
b) per non aver dimostrato la risoluzione consensuale del contratto del 2 aprile 2009, non potendo, peraltro, essere utilizzata la prova per testimoni, stante il divieto di cui all'art. 2722 cod.civ.; c) per avere usufruito del servizio, per il quale aveva pagato a FASTWEB S.p.A. euro 603,00, non avendo mai comunicato al precedente gestore il recesso;
d) per non aver dimostrato i presupposti per ottenere l'invocata condanna al risarcimento del danno e in 3 di 11 Numero registro generale 4959/2023 Numero sezionale 3448/2024 Numero di raccolta generale 29494/2024 particolare il comportamento colpevolmente inadempiente tenuto Data pubblicazione 15/11/2024 da FASTWEB S.p.A. RO D'RI ricorre ora per la cassazione di detta sentenza formulando sei motivi. FASTWEB S.p.A. resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 352 e 353 cod.proc.civ. e 190 cod.proc.civ. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per non avere la corte d'appello accolto la richiesta di discussione orale, In aggiunta, il D'RI precisa anche che (v. p. 30 del ricorso) che la discussione orale che a volte è «indispensabile al difensore per sopperire alle sue lacune espositive con una spiegazione più immediata e diretta delle sue ragioni, nell'ambito di una collaborazione con il Giudice, il quale è certamente interessato a comprendere le difese delle parti» lo era tanto più «nel caso di specie, per via di una evidente carenza argomentativa dell'appellante, che ha poi indotto la corte a

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