Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 13340
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di H X, nato in Cina il 10.7.1982, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 9.3.2022;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M E G, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 3.6.2019, il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto H X responsabile dei reati di cui agli artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen. e, con la ritenuta continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 10 di reclusione ed Euro 450 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario;2. ricorre per cassazione il difensore dello X lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui all'art. 474, comma secondo cod. pen.;contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che il ricorrente era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. relativamente alla detenzione di borse "S M C", "L V", "O-Bag" dal modello, contraffatto, aggiungendo che dalla istruttoria non era emerso in alcun modo che i predetti beni recassero, impresso, un marchio oggetto di contraffazione;2.2 carenza e manifesta illogicità della motivazione per omesso espletamento di una consulenza tecnica decisiva e rilevante ai fini della assoluzione: segnala che la Corte ha disatteso il motivo di appello sulla necessità di svolgere un accertamento tecnico dal momento che il teste Caruso aveva interpellato la casa madre del marchio S M C che aveva risposto, nemmeno con una nota formale, sul fatto che le borse in sequestro, salvo quella gialla, erano realizzate in violazione dei propri diritti di esclusiva, nulla tuttavia avendo potuto riferire sui modelli O-Bag e L V;aggiunge che la difesa si era anche opposta all'acquisizione della e-mail in quanto del tutto generica sia sul mittente che sull'oggetto;2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al delitto di cui all'art. 648 cod. pen.;contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di cui all'art. 474 cod. pen.: segnala che l'imputato aveva esibito regolari fatture di acquisto della merce sequestratagli e che aveva prontamente consegnato agli operanti, ritenute tuttavia illogicamente giudicate inidonee dai giudici di merito nonostante i prodotti non recassero marchi o scritte identificative;
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