Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2024, n. 46801

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Sentenza
7 novembre 2024
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7 novembre 2024

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In tema di misure di sicurezza, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull'impugnazione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, può sostituire d'ufficio l'originaria misura, laddove ritenuta eccessivamente gravosa, con quella della libertà vigilata, operando una valutazione "in bonam partem" della pericolosità sociale del soggetto, in ossequio ai canoni di adeguatezza e di proporzionalità delle misure di sicurezza personale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2024, n. 46801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46801
Data del deposito : 7 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE 4680 1-24 Composta da Giuseppe Santalucia -Presidente - Sent. n. sez. 3562 Binenti Roberto -CC 07/11/2024 Centofanti Francesco R.G.N. 29815/2024 Zoncu Maria Greca Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da YB LE, nato il [...] avverso l'ordinanza emessa il 18/06/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 18 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto da LE IB, avverso l'ordinanza pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di Roma il 19 febbraio 2024, con cui era stata disposta l'espulsione dell'appellante dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 235 cod. pen., applicava al ricorrente la misura di sicurezza della libertà vigilata. Occorre, in proposito, precisare che l'originaria misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato era stata applicata a LE IB dal Magistrato di sorveglianza di Roma in conseguenza della sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila il 15 gennaio 2019, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, per i reati di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e devastazione, commessi il 3 agosto 2017. 2. Avverso questa ordinanza LE IB, a mezzo dell'avv. Mario Capuano, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 228, 235 cod. pen., 125, comma 3, 658 e 679 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale di Sorveglianza di Roma dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano l'applicazione della libertà vigilata, che era stata irrogata al ricorrente trascurando la sua incompatibilità con l'espulsione dal territorio dello Stato, originariamente disposta, incentrandosi le due misure di sicurezza personale su presupposti differenti e inconciliabili. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 133 e 203 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale di Sorveglianza di Roma dato adeguato conto delle ragioni che permettevano di applicare a YB la misura di sicurezza personale della libertà vigilata, a fronte delle emergenze processuali, collegate alla stabilità della situazione socio-familiare del ricorrente, che non consentivano di ritenerlo socialmente pericoloso. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LE IB è infondato. 2 2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cuoi si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale di Sorveglianza di Roma dato esaustivo conto delle ragioni che consentivano l'applicazione della libertà vigilata, che era stata irrogata al ricorrente trascurando la sua incompatibilità con l'espulsione dal territorio dello Stato, originariamente disposta, incentrandosi le due misure di sicurezza personale su presupposti differenti e inconciliabili. Osserva il Collegio che, sul piano sistematico, non sussiste alcuna

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